Ringraziamo chi ha partecipato a questa nostra iniziativa, chi si é messo in gioco con noi e ha condiviso la propria esperienza di home office in questi tempi di incertezza e distanziamento sociale che stanno mettendo a dura prova le persone ed i lavoratori di tutto il mondo. Il 1º di maggio 2020, abbiamo deciso di condividere le foto delle postazioni del lavoro da casa, perché vogliamo ricordare a chi é isolato e in remote-work, che non é solo, che ognuno con la propria esperienza, anche se a distanza, siamo insieme, #nomatterhowfaraway.
Leggi l’iniziativa su #economiahu> https\://lnkd.in/dnJsgpK
<<Trovo il lavoro da casa un’esperienza positiva: posso risparmiare almeno 1 ora al giorno di tempo necessario per il viaggio in ufficio ed impiegare questo tempo con la famiglia o per le faccende di casa (chi ha famiglia con figli puó capire forse meglio degli altri quanto anche solo una ora extra sia importante). Inoltre, non spostandomi non uso né auto né mezzi pubblici e questo ha un effetto positivo sull’ambiente e sull’aria che respiriamo….beh questo pensiero mi dà sollievo!
Lavorare da casa richiede comunque anche molto autocontrollo e organizzazione (soprattutto in tempi del #covid19): chi non é tentato di fare una lavatrice o a cucinare tra una pausa e l’altra? Un buon piano giornaliero (la famosa “to do list”) mi aiuta a organizzare le giornate e a non essere travolta dagli eventi, dedicando il giusto tempo al lavoro e staccando la spina alla fine della giornata lavorativa.>> #nomatterhowfarway<<Physical isolation give us the opportunity to rediscover other deep connections>> #nomatterhowfaraway#1maggio2020<<La fortuna di chi lavora nella comunicazione é che forse rispetto agli altri fatica meno ad adattarsi al lavoro esclusivamente attraverso un computer. Io mi sento fortunata anche perché posso lavorare all’aperto, che sicuramente mi aiuta a essere piú serena e creativa in questi tempi difficili per tutti noi>> #nomatterhowfaraway#1maggio2020
Per leggere i punti salienti del decreto 140/2020 evidenziati dallo studio legale Lajos Law Firm vai a questo articolo.
La traduzione integrale del decreto sottostante é a cura di ITL Group | United by passion for enterprise, no matter how far away.
Il decreto governativo No. 140/2020 (del 21 aprile 2020) del Governo Ungherese tratta delle agevolazioni fiscali necessarie per attenuare gli effetti economici della pandemia coronavirus nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia.
Il Governo nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, considerando le disposizioni della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, in relazione al § 26, nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (3) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, in base all’autorizzazione parlamentare ai sensi del comma (1) del § 3 della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue:
1. Agevolazioni inerenti l’adempimento agli obblighi contributivi
(1) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamentodell’imposta sull’utile, annuale e straordinario che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione dell’anticipo d’imposta da effettuare contemporaneamente alla dichiarazione d’imposta annuale ai sensi del comma (1) del § 26 della Legge LXXXI dell’anno 1996 sull’imposta sull’utile e sull’imposta sui dividendi (in seguito: Legge Tao), entro il 30 settembre 2020.
(2) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamento d’imposta delle piccole imprese, annuale e straordinario che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione dell’anticipo d’imposta delle piccole imprese entro il 30 settembre 2020.
(3) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamento d’imposta
dell’imposta sul reddito dei fornitori d’energia annuale e straordinaria che maturano entro il giorno dell’entrata in
vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento e di
dichiarazione dell’anticipo d’imposta da effettuare contemporaneamente alla dichiarazione d’imposta annuale,
entro il 30 settembre 2020.
(4) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di dichiarazione dell’imposta sul fatturato annuale e straordinario
che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, e può adempiere
al suo obbligo di versamento d’imposta da effettuare contemporaneamente, inoltre al suo obbligo di dichiarazione
dell’anticipo d’imposta relativa al periodo successivo, entro il 30 settembre 2020.
(5) Se il contribuente non ha adempito al suo obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta sul fatturato e
l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’anticipo d’imposta sul fatturato, applicando quanto descritto nel
comma (4), entro la scadenza della prima rata di anticipo del periodo di pagamento degli anticipi d’imposta che
inizia nel 2020, allora alla scadenza di questa rata di anticipo deve versare l’importo della rata di anticipo
precedente dell’imposta sul fatturato, dichiarata precedentemente. Il contribuente può chiedere di diminuire
questa rata di anticipo d’imposta prima della scadenza, se secondo i suoi calcoli l’imposta dell’anno di esercizio
cominciato nel 2020 non raggiunge l’importo dell’anticipo d’imposta relativo all’anno di esercizio.
(6) La dichiarazione ai sensi del comma (3) del § 3 della Legge C dell’anno 1990 sulle imposte locali può essere presentata all’agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2020.
(7) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamento del contributo d’innovazione annuale e straordinario che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento e di dichiarazione dell’anticipo del contributo d’innovazione da effettuare contemporaneamente alla dichiarazione d’imposta annuale, entro il 30 settembre 2020.
(8) Il contribuente accerta e versa l’importo dell’anticipo d’imposta sull’utile, l’anticipo d’imposta delle piccole imprese, l’anticipo d’imposta sul reddito dei fornitori d’energia e l’anticipo sul contributo d’innovazione che hanno la scadenza tra il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente e tra il 30 settembre 2020, in merito ai quali, in base ai comma (1), (2), (3), (7) può essere presentata la dichiarazione dell’anticipo d’imposta e dell’anticipo di contributo entro il 30 settembre 2020, il contribuente accerta e versa, prendendo come base l’obbligo di pagamento di anticipo accertato nell’ultima dichiarazione di anticipo d’imposta e di anticipo di contributo a sua disposizione (se il contribuente, soggetto al pagamento cumulativo dell’imposta sull’utile non ha una dichiarazione di anticipo d’imposta in merito all’imposta sull’utile, allora prendendo come base l’obbligo di imposta sull’utile prescrittogli con la delibera dell’agenzia delle entrate) accerta con lo stesso scadenzario, e versa entro il termine per esso prescritto. L’obbligo di anticipo d’imposta sull’utile accertato in questo modo, dal punto di vista della disposizione sull’imposta deve essere considerato un obbligo di anticipo d’imposta sull’utile accertato ai sensi dei comma (2), (3), (7) e (8) del § 26 della Legge sull’imposta sull’utile. Il contribuente può chiedere di abbassare quest’anticipo d’imposta o quest’anticipo di contributo, prima della loro decorrenza se secondo i propri calcoli l’imposta o il contributo dell’anno di esercizio che inizia nel 2020 non raggiunge l’importo dell’anticipo d’imposta o dell’anticipo di contributo.
2. Agevolazione relativa all’adempimento all’obbligo di rendiconto
(1) Le scadenze relative ai rendiconti ai sensi della Legge C dell’anno 2020 sulla contabilità, inerenti la preparazione, la pubblicazione, il deposito e la promulgazione, inoltre la presentazione (consegna, spedizione)
(compresi anche i rendiconti secondo i decreti governativi comprensivi le regole contabili speciali, rilasciate in
base all’autorizzazione legale) – se hanno la scadenza tra il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il
30 settembre 2020 – vengono prorogate fino al 30 settembre 2020, riservando che la scadenza delle ulteriori
obbligazioni contabili che si basano su questi rendiconti, deve essere calcolata da questo giorno.
(2) Ciò che é descritto nel comma (1) non si riferisce ai rendiconti delle imprese di interesse publico ai sensi del
punto 19 del § 2 della Legge LXXV dell’anno 2007 sulla Camera dei Revisori Ungheresi, sull’attività della
revisione contabile, inoltre sull’ispezione pubblica dei revisori contabili.
3. Aumento ed esonero dall’imposta del contributo sociale dell’importo che può essere concesso nella forma della Carta di Riposo Széchenyi, come prestazione oltre al salario
(1) Nell’anno 2020 diversamente da quanto descritto nel comma (1) del § 71 della Legge CXVII dell’anno 1995 sull’IRPEF (in seguito: Legge Szja, cioé Legge sull’IRPEF) la sovvenzione bonificata sulla Carta di Riposo Széchenyi puó essere considerata come prestazione oltre al salario come segue: a) la sovvenzione bonificata sul sottoconto alloggio fino a 400 mila Huf all’anno al massimo, b) la sovvenzione bonificata sul sottoconto ristorazione fino a 265 mila Huf all’anno al massimo, c) la sovvenzione bonificata sul sottoconto tempo libero fino a 135 mila Huf al massimo.
(2). Nell’anno 2020 diversamente da quanto descritto nel comma (8) del § 70 della Legge sull’IRPEF l’importo quadro per la ricreazione a) – se il datore di lavoro é un organo di bilancio –
aa) é di 400 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro sussiste tutto l’anno;
ab) l’importo proporzionato dei 400 mila Huf conformemente ai giorni che il prestatore di lavoro lavora presso il datore di lavoro in quel rapporto legale che serve come base alla sovvenzione che viene concessa nell’anno di esercizio, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro sussiste soltanto in una parte dell’anno;
ac) 400 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro della persona fisica viene terminata in seguito alla scomparsa della stessa;
b)
in caso di un altro datore di lavoro
ba) é di 800 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro sussiste tutto l’anno;
bb) l’importo proporzionato dei 800 mila Huf conformemente ai giorni che il prestatore di lavoro lavora presso il datore di lavoro in quel rapporto legale che serve come base alla sovvenzione
che viene concessa nell’anno di esercizio, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro
sussiste soltanto in una parte dell’anno;
bc) 800 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro della persona fisica viene terminata in seguito
alla scomparsa della stessa.
(3). Diversamente da quanto descritto nel punto a) del comma (4) del § 1 della Legge LII dell’anno 2018 sull’Imposta del contributo sociale (in seguito: Szocho tv. cioé Legge sul contributo sociale) l’importo bonificato sul conto della Carta di Riposo Széchenyi, considerato prestazione oltre al salario, non é aggravato dall’obbligo contributivo.
(4). L’esenzione fiscale ai sensi del comma (3) puó essere applicata in merito alle prestazioni oltre al salario, concesse dall’entrata in vigore del decreto governativo presente fino al 30 giugno 2020.
4. Diversamente da quanto descritto nel comma (4) del § 58 della Legge LXXI dell’anno 2019 sul Bilancio Centrale dell’Ungheria per l’anno 2020 (in seguito: Kvtv. cioé Legge sul Bilancio centrale) il limite della cafeteria annuale dei prestatori di lavoro degli organi di bilancio, oppure in caso degli organi di bilancio che non concedono cafateria, l’importo netto totale delle prestazioni concesse ad un prestatore annualmente – prestazioni definite nel comma (1) del § 71 della Legge sull’IRPEF, in mancanza di una disposizione legale diversa, nell’anno 2020 non puó superare i 400 000 Huf.
4. Sospensione dell’imposta sul turismo ed i relativi decreti di bilancio
5. § Il contribuente non deve versare l’imposta sul turismo calcolata per i pernottamenti nel periodo dall’entrata in vigore del decreto presente fino al 31 dicembre 2020, chi ha l’obbligo di incassare l’imposta, non la deve esigere e versare l’imposta accertata ma non versata, peró deve dichiararla presso l’agenzia delle entrate. Non bisogna dichiarare l’imposta accertata, se l’importo dell’imposta é pari a zero.
6. § Fino alla cessazione della situazione di pericolo devono essere applicate le disposizioni della Legge sul Bilancio Centrale) con le deroghe definite nei § 7 e 8.
7. § (1) Il comune della localitá ha diritto di ricevere ai sensi del comma (2) la sovvenzione a fondo perduto dal bilancio, dall’importo pari all’imposta dichiarata, ma non versata ai sensi del § 5.
(2) A carico del punto 10 Resoconti comunali della parte I sovvenzioni per promuovere il funzionamento
dell’Allegato No. 3 della Legge sul Bilancio Centrale – oltre agli obiettivi elencati nella Legge sul Bilancio
Centrale – il comune delle localitá puó richiedere una sovvenzione a fondo perduto nell’importo pari a quello
dell’imposta sul turismo dichiarata, ma non versata nel suo territorio di competenza. La richiesta relativa
all’importo trimestrale puó essere presentata nel sistema elettronico gestito dal ministro responsabile dei comuni
locali, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre in oggetto. La rendicontazione delle sovvenzioni
ricevute avviene nell’ambito del rendiconto del Bilancio dell’anno 2020 e nel quadro di questo é possibile far
valere anche la richiesta relativa all’importo dell’ultimo trimestre del 2020. L’erogazione della sovvenzione
avviene nella forma di un prefinanziamento, nell’ambito di un finanziamento netto.
In caso della sovvenzione erogata in questo modo non bisogna emettere un documento del sovvenzionatore.
8. §
(1) Il comune delle località dall’entrata in vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo, ma al massimo fino al 31 dicembre 2020, non ha diritto di ricevere l’importo diminuito e poi aumentato con un completamento secondo i calcoli del punto f) del sottopunto 1 del punto I dell’allegato 2 della Legge sul Bilancio Centrale a titolo di sussidio per compiti delle stazioni estive del punto e) del sottopunto 1 del punto I dell’allegato 2 della Legge sul Bilancio Centrale (in seguito: sovvenzione per le stazioni estive).
(2) Il ministro responsabile della finanza pubblica viene autorizzato che a carico della sovvenzione per le stazioni estive, descritta nel comma (1) e non pagata per il comune locale, possa effettuare una trasposizione nel capitolo XLVI del Fondo per la Protezione Contro l’Epidemia dell’Allegato No. 1 della Legge sul Bilancio Centrale.
(3) Per eseguire il comma (1) il comune delle località ha diritto di avere la sovvenzione per le stazioni estive, in modo proporzionale al tempo, per il periodo dal 01 gennaio 2020 al giorno dell’entrata in vigore del decreto presente, in modo tale che l’erogazione della sovvenzione a partire dal finanziamento netto del mese di maggio del 2020 fino all’ultimo giorno del mese toccato dalla cessazione della situazione di pericolo, chiudendo con il finanziamento netto del mese di dicembre del 2020 al massimo, é sospeso. In caso di sovra-pagamento la differenza deve essere tirata indietro nell’ambito del finanziamento netto del mese di maggio del 2020.
(4) L’importo proporzionale nel tempo che spetta al comune locale ai sensi del comma (3) può essere utilizzato per coprire le spese elencate nel sottopunto fa) del punto 3 Regole integrative speciali, relative alle sovvenzioni secondo il titolo giuridico I delle Regole integrative della Legge sul Bilancio Centrale e bisogna farne la rendicontazione nell’ambito del rendiconto del Bilancio annuale dell’anno 2020.
5. Regole dell’amministrazione tributaria
Le disposizioni della Legge CL dell’anno 2017 sull’Ordine della contribuzione (in seguito: Art) e quelle della Legge CLI
dell’anno 2017 sul Regolamento dell’amministrazione tributaria devono essere applicate con le deroghe descritte nel
sottotitolo presente.
(1) In base alla qualificazione effettuata nel corso della situazione di pericolo ed alla successiva qualifica non puó essere annullata la qualifica di „contribuente affidabile” del contribuente a causa della lesione dell’obbligo
tributario che scade durante la situazione di pericolo o entro gg. 30 successivi, facendo riferimento alla differenza
d’imposta accertata a suo carico. (2) In base alla qualificazione effettuata nel corso della situazione di pericolo e la qualifica successiva al trimestre
comprensivo il giorno 30 successivo alla cessazione della situazione di pericolo, non può essere annullata la
qualifica di „contribuente affidabile” del contribuente, facendo riferimento ad un procedimento di esecuzione
iniziato durante la situazione di pericolo o entro i gg. 30 successivi, inoltre in mancanza delle condizioni ai sensi
dei punti e) ed i) del comma (1) del § 153 della Legge sull’ordine della contribuzione.
L’agenzia delle entrate statale nel corso della qualificazione effettuata durante la situazione di pericolo e durante la
successiva qualifica nel corso dell’analisi delle condizioni secondo il punto f) del comma (1) del § 157 della Legge
sull’ordine della contribuzione non prende in considerazione la differenza d’imposta accertata a carico del contribuente in
seguito all’infrazione dell’obbligo contributivo che decorre durante la situazione di pericolo o entro i gg. 30 successivi.
(1) Oltre alle agevolazioni ai sensi dei § 198 e 199 della Legge sull’ordine della contribuzione, l’agenzia delle entrate concede al contribuente ed alla persona obbligata al pagamento dell’imposta (nell’applicazione del §
presente, in seguito, insieme: contribuente) su richiesta inoltrata entro il giorno 30 successivo alla cessazione
della situazione di pericolo una volta, una dilazione di pagamento di sei mesi al massimo, senza supplemento o
un pagamento rateale per 12 mesi al massimo, senza supplemento per un’imposta di cinque milioni di Huf al
massimo, registrato presso l’agenzia delle entrate se il contribuente contemporaneamente alla presentazione della
richiesta dimostra o presume che la difficoltà di pagamento possa essere ricondotto alla situazione di pericolo.
(2) Il contribuente non obbligato alla tenuta del contatto elettronico può presentare la richiesta i sensi del comma (1)
per via elettronica o per iscritto.
(3) La procedura finalizzata all’agevolazione ai sensi del comma (1) é esentasse.
(4) Il tempo di gestione della richiesta ai sensi del comma (1) é di gg. 15.
13§
(1) Diversamente dal comma (2) del § 201 della Legge sull’ordine della contribuzione l’agenzia delle entrate su
richiesta del contribuente che non é una persona fisica e su richiesta della persona obbligata al pagamento
dell’imposta (nell’applicazione del § presente, in seguito, insieme: contribuente), inoltrata entro il giorno 30
successivo alla cessazione della situazione di pericolo, abbassa il debito d’imposta a suo carico una volta, con 20
% al massimo, ma solo nell’importo che non supera i cinque milioni di Huf se il pagamento del debito d’imposta
renderebbe impossibile l’attività economica del richiedente in seguito ad un motivo riconducibile alla situazione
di pericolo.
L’abbassamento dell’imposta puó essere richiesto solo per un unica categoria d’imposta. (2) In caso dell’abbassamento del debito d’imposta secondo il § presente per l’importo rimasto non puó essere concessa un’agevolazione di pagamento secondo il § 12. Non puó essere concesso l’abbassamento del debito d’imposta secondo il § presente, se l’agenzia delle entrate aveva concesso al contribuente un’agevolazione di pagamento secondo il § 12. (3) Il contribuente non obbligato alla tenuta del contatto elettronico puó presentare la richiesta i sensi del comma (1) per via elettronica o per iscritto.(4) La procedura finalizzata all’abbassamento d’imposta ai sensi del comma (1) é esentasse. (5) Il tempo di gestione della richiesta ai sensi del comma (1) é di gg. 15.
14§Il contribuente non obbligato alla tenuta del contatto elettronico nella procedura finalizzata all’agevolazione di pagamento,
svolta per via elettronica, può avanzare la sua richiesta per l’ottenimento dell’agevolazione di pagamento anche attraverso
il servizio del modulo generale della domanda elettronica.
15§ Nel corso della pubblicazione ai sensi del § 263 della Legge sull’ordine della contribuzione l’agenzia delle entrate statale non prende in considerazione l’importo dell’ammanco fiscale e della conseguenza legale accertati a carico del contribuente, a causa della violazione dell’obbligo contributivo che aveva la decorrenza durante la situazione di pericolo o entro i gg. 30 successivi.
16§ Nel corso della pubblicazione ai sensi del § 264 della Legge sull’ordine della contribuzione, effettuata durante la situazione di pericolo e successivamente al trimestre del giorno 30-o, successivo alla cessazione della situazione di pericolo, l’agenzia delle entrate statale non prende in considerazione il debito d’imposta che decorre durante la situazione di pericolo ed entro i gg. 30 successivi.
17§
(1) Differentemente dal comma (3) del § 113 della Legge sull’ordine della contribuzione, inoltre dal § 16 del decreto della NGM (Ministero per l’Economia Nazionale) No. 5/2015 (del 27 febbraio) sul funzionamento dell’EKÁER (Sistema Elettronico di Controllo della Circolazione Stradale delle Merci) in seguito: decreto EKAER) il contribuente durante la situazione di pericolo e fino al giorno 30 successivo alla cessazione della situazione di pericolo viene esonerato dall’obbligo di dover dare una garanzia.
(2) L’agenzia delle entrate statale in relazione al funzionamento del sistema elettronico di controllo della circolazione stradale delle merci (in seguito: EKAER) in merito alle dichiarazioni EKAER prende i provvedimenti immediatamente, ufficialmente per restituire al contribuente con bonifico bancario l’importo della garanzia di rischio versato sul conto di deposito separato prima dell’entrata in vigore del decreto presente e per inoltrare alla banca l’approvazione necessaria alla disdetta della garanzia assunta.
(3) Differentemente dalle regole relative all’esenzione individuale del decreto EKAER, la validità del permesso relativo all’esenzione per un pezzo di strada sussiste per l’intera durata della situazione di pericolo e la sussistenza delle condizioni non deve essere esaminata durante la situazione di pericolo.
18§ Se il termine ai sensi del comma (2) del § 48 del Decreto NGM No. 48/2013 (del 15 novembre), relativo alle esigenze tecniche dei registratori di cassa, alla commercializzazione dei registratori di cassa per l’emissione degli scontrini, sul loro uso e l’assistenza tecnica, inoltre sulla fornitura dei dati registrati dai registratori di cassa verso l’agenzia delle entrate, se tale termine scade durante la situazione di pericolo, il gestore é tenuto a far effettuare l’ispezione entro gg 120 dopo la cessazione della situazione di pericolo.
19§ Se il termine ai sensi del § 49 del Decreto NGM No. 31/2006 (del 02 settembre) che tratta le esigenze tecniche delle macchine automatiche che fanno la vendita degli alimentari senza personale, sulla loro gestione e l’assistenza tecnica, inoltre sulla fornitura dei dati registrati nelle macchine automatiche verso l’agenzia delle entrate, se tale termine scade durante la situazione di pericolo, il gestore é tenuto a far effettuare l’ispezione entro gg 120 dopo la cessazione della situazione di pericolo.
6. Sussistenza del diritto al servizio sanitario
20§
(1) Nel periodo della sussistenza della situazione di pericolo il prestatore di lavoro che é in ferie non retribuite, in seguito alla situazione di pericolo ha diritto di avere il servizio sanitario.
(2) In caso secondo il comma (1), a partire dal 01 maggio 2020 il datore di lavoro – entro il giorno 12 del mese successivo a quello in oggetto – accerta, dichiara e versa il contributo al servizio sanitario sul prestatore di lavoro secondo il comma (1).
(3) L’agenzia delle entrate statale su richiesta del datore di lavoro permette che il datore di lavoro possa versare l’importo accertato e dichiarato (ai sensi del comma 2) del contributo sul servizio sanitario entro gg. 60 dopo la cessazione della situazione di pericolo.
7. Diminuzione della quota dell’imposta per il contributo sociale e le relative, varie, ulteriori disposizioni
21§. Differentemente dal § 29 della Legge sull’IRPEF, la base imponibile integrata é il reddito accertato, derivante dall’attività autonoma e non autonoma inoltre da altri redditi che appartengono sotto l’obbligo contributivo nell’anno di esercizio, inoltre in caso di pagamento di imposta forfettaria é il reddito accertato a forfait, dal fatturato degli imprenditori individuali e da quello dei piccoli produttori agricoli. Se la persona fisica ha l’obbligo di pagare l’imposta per il contributo sociale in base al suo reddito, – eccetto se quello puó essere registrato in contabilità come costo o gli é stato rimborsato, – bisogna prendere in considerazione come reddito l’87% del reddito accertato.
(2) Differentemente dal comma (5) del § 47 della Legge sull’IRPEF, nell’applicazione del comma (2) del § 47 della Legge sull’IRPEF, viene considerato come reddito preso in considerazione per il calcolo della base per l’anticipo d’imposta, l’87 % della parte accertata dal fatturato ai sensi del comma (2) del § 47 della Legge sull’IRPEF, se la persona fisica in base al reddito ha l’obbligo di pagare l’imposta per il contributo sociale, eccetto se quello puó essere registrato in contabilità come costo o gli é stato rimborsato.
22§ Differentemente dal comma (3) del § 4 della Legge CXX del 2005 sul Contributo semplificato per il sostenimento degli oneri pubblici (in seguito: Legge Ekho) il pagatore paga un contributo semplificato per il sostenimento degli oneri pubblici del 15,5 %, considerando la base definita nel comma (1) del § 4 della Legge sul Contributo semplificato per il sostenimento degli oneri pubblici.
23§. Differentemente dal comma (1) del § 10 della Legge CXLVII del 2012 sull’Imposta tassativa delle imprese che sono piccoli contribuenti e sull’imposta delle piccole imprese (in seguito: Katv.) i piccolo contribuente che lavora a tempo pieno viene considerato assicurato durante la sussistenza di questo suo stato giuridico, puó aver diritto di tutte le assistenze definite nella Legge LXXX dell’anno 1997 sulle Assistenze dell’assicurazione sociale e su quelle che hanno diritto delle pensioni private, inoltre sulla copertura di queste assistenze, la base per il calcolo di queste assistenze é l’importo di 102 000 Huf al mese, in caso di versamento di un’imposta tassativa dall’importo piú alto, la base per il calcolo é di 170 000 Huf al mese. L’agenzia delle entrate statale in base al contenuto dati delle dichiarazioni ai sensi del comma (11) dei § 7 e 8 della Katv. fornisce i dati verso gli organi per l’assicurazione sanitaria e pensionistica in merito alla durata dello stato giuridico assicurativo del piccolo contribuente al tempo pieno ed in merito alla base delle assistenze.
(2) Differentemente dal comma (1) del § 21 della Katv. la quota dell’imposta é l’11% della base dell’imposta.
(3) Differentemente dal comma (2) del § 23 della Katv. l’importo dell’anticipo d’imposta
a) l’importo dei pagamenti di natura personale, definito ai seni dei comma (2)–(2b) del § 20 della Katv., da pagare dal contribuente nel periodo di accertamento dell’imposta ed
b) i dividendi da pagare, approvati nel periodo di accertamento dell’imposta – non compresi i dividendi che vengono approvati nel periodo di contribuzione come piccola impresa, a carico dell’utile dopo il pagamento delle imposte, ed alla riserva di utili degli anni di esercizio precedenti alla contribuzone come piccola impresa, – abbassando con l’importo dei dividendi non comprensivi l’importo dell’imposta registrata come fatturato nel periodo di accertamento dell’anticipo d’imposta, pagato (da pagare) all’estero, ammesso che la societá che accerta i dividendi (inteso anche il patrimonio gestito), non metta il suo importo come costo a carico dell’utile prima del pagamento delle imposte.
24§. Differentemente dal comma (1) del § 2 della Legge Szocho la quota dell’imposta é il 15,5 % della base imponibile e nei
casi descritti nel comma (4) del § 1 della Legge Szocho é il 15,5 % dell’importo determinato come base imponibile dei
compensi.
8.Disposizioni finali
25§
(1) Il decreto presente – ad eccezione di quanto descritto nei comma (2)–(5) – entra in vigore il giorno successivo all’annunzio.
(2) I § 5–8 entrano in vigore il quinto giorno successivo all’annunzio del decreto presente. (3) I § 21, 22 ed il comma (1) del § 23, inoltre il § 24 entrano in vigore il 01 luglio 2020. (4) I comma (2) e (3) del § 23 entrano in vigore il 01 gennaio 2021.
(5) Il § 26 entra in vigore il giorno 15-o successivo all’annunzio del decreto presente.
26§ Il Governo prolunga il vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo secondo il Decreto
governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo.
Data l’importanza della tematica delle facilitazioni contrattuali, fiscali e dei sussidi sul lavoro per la nostra comunitá, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo tre contenuti fondamentali per i datori di lavoro e le aziende ungheresi:
la traduzione integrale dei decreti 140 e 141 a cura di ITL Group
il parere legale dello studio Lajos Law Firm sul sussidio statale di emergenza; e
un apposito webinar organizzato per tutti i datori di lavoro in Ungheria, dal dipartimento delle risorse umane di ITL Group, ITL HR Solutions.
I decreti n. 140 e 141/2020 pubblicati nella gazzetta ufficiale il 21 Aprile
Scarica premendo il pulsante sottostante il decreto governativo No. 140/2020 e il decreto 141/2020 del 21 aprile 2020.
Il primo decreto, il numero 140 tratta delle agevolazioni fiscali necessarie per attenuare gli effetti economici della pandemia coronavirus nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia.
Il decreto governativo No. 141/2020. (del 21 aprile) del Governo tratta della modifica del Decreto governativo No. 103/2020 (del 10 aprile) sulla sovvenzione dell’occupazione realizzata nel corso della sussistenza della situazione di pericolo dei prestatori di lavoro che svolgono l’attivitá di ricerca e sviluppo, nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia. Ed inoltre tratta della modifica del Decreto governativo No. 105/2020 (del 10 aprile) sulla sovvenzione dell’occupazione in un orario di lavoro ridotto nel corso della sussistenza della situazione di pericolo, nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia
Il parere legale di Lajos Law Firm
Inserendo la propria email é possibile scaricare il parere in italiano che lo studio legale Lajos Law Firm ha preparato sul sussidio statale per aiutare datori di lavoro e dipendenti.
https://bit.ly/35tjk09
Webinar
Il webinar, a cui si puó accedere gratuitamente previa registrazione, “Risorse umane e aziende ungheresi (al tempo covid-19). Gli ultimi decreti per il mondo del lavoro” é tenuto da Judit Gráczer Head of ITL HR Solutions.
https://www.facebook.com/events/253567002502146/
Quando: Lunedí 4 maggio alle 10.30.
Dove: Il webinar si terrá su Zoom
Come ci si registra: per partecipare al webinar é necessario confermare la propria partecipazione per ricevere il link di Zoom scrivendo a info@itlgroup.hu dichiarando di voler partecipare al webinar “Risorse umane e aziende ungheresi (al tempo covid-19). Gli ultimi decreti per il mondo del lavoro”.
Modalitá: Judit Gráczer Head of ITL HR Solutions, presenterá le soluzioni e potrá rispondere a chiarimenti in materia durante il webinar, da un punto di vista delle risorse umane. Se avete delle domande potete scriverle via email a info@itlgroup.hu per avere la certezza che verranno lette prima del webinar e la relatrice cercherá di darvi la risposta di persona durante il webinar.
Lajos Law Firm, studio legale partner di ITL Group, considerando le novità importanti introdotte dal decreto governativo 140/2020, con il presente riassunto vorrebbe richiamare la vostra attenzione sui punti più significativi del decreto sulle agevolazioni fiscali necessarie per attenuare gli effetti economici della pandemia coronavirus nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia.
Facilitazione relativamente all’adempimento degli obblighi fiscali
L’obbligo annuale (e l’obbligo straordinario) di accertamento, dichiarazione e pagamento delle imposte societarie dovute tra la data del 22 aprile e 30 settembre 2020, e l’obbligo di
accertamento e dichiarazione delle imposte anticipate previsto dalla legge sulle imposte
societaria puó essere soddisfatto entro la data del 30 settembre 2020.
Analogamente a quanto previsto nel paragrafo precedente, la stessa facilitazione è estesa
anche alle piccole imprese relativamente alla loro imposta
In modo molto simile, l’obbligo annuale (e l’obbligo straordinario) di dichiarazione e pagamento dell’imposta professionale scadenti tra la data del 22 Aprile e 30 settembre 2020 e l’obbligo di dichiarazione dell’imposta professionale anticipata, puó essere soddisfatta entro il 30 settembre 2020.
Facilitazione riguardo i bilanci
La scadenza prevista per preparazione, pubblicazione, deposito, presentazione ed invio dei
rapporti bilancistici previsiti dalla legge sulla contabilitá, qualora questa sia dovuta tra la data
del 22 Aprile e 30 settembre, é estesa fino al 30 settembre 2020.
I termini degli obblighi contabili fondati su tali bilanci decorreranno dalla data del 30 settembre. Tale disposizione non si applica ai bilanci degli enti di interesse pubblico.
La carta Széchenyi e il fringe benefit aziendale
Diversamente quanto specificato dalla legge sull’IRPEF ( Legge nr. 67 dell’anno 1995) nell’anno 2020 viene considerato come fringe benefit:
la sovvenzione trasferita al sottoconto dell’alloggio fino a 400.000 HUF all’anno,
la sovvenzione trasferita al sottoconto di ristorazione fino a 265.000 HUF all’anno,
la sovvenzione riferita al sottoconto per il tempo libero fino a 135.000 HUF all’anno
Il budget ricreativo é ( ad eccezione per le unità iscritte al bilancio):
800.000 HUF all’anno, se l’occupazione del dipendente dura per tutto l’anno;
l’importo di 800 mila HUF in proporzione al numero di giorni trascorsi dal dipendente presso il datore di lavoro se l’occupazione del dipendente dura soltanto per una parte dell’anno;
800.000 HUF all’anno, se il rapporto di lavoro della persona privata viene interrotto a causa della propria morte
Non viene pagata alcuna imposta per la prestazione di fringe benefit trasferita sul conto della carta Széchenyi (diversamente quanto specificato nella legge sul contributo sociale)
Tale esenzione fiscale si applica ai benefici concessi dalla data del 22 Aprile 2020 fino al 30 giugno 2020.
Sospensione della tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno per le notti degli ospiti trascorsi tra il 26 Aprile e il 31 Dicembre 2020non è dovuta dal contribuente, né deve essere raccolta e pagata dall’obbligato.
Regole dell’ amministrazione fiscale
La valutazione del contribuente come contribuente affidabile non può essere revocata facendo
riferimento alla differenza fiscale accertata nei suoi confronti per la violazione degli obblighi fiscali
dovuti durante lo stato di pericolo o entro i successivi trenta giorni.
Se un contribuente, puché non sia persona fisica, è soggetto ad un debito fiscale e puó dimostrare che
il pagamento di tale debito lo porterebbe all’impossibilità di poter svolgere la propria attività
economica, può presentare una richiesta all’autorità fiscale, entro il termine massimo del trentesimo
giorno successivo alla cessazione dell’emergenza, per richiedere una riduzione del 20%, per un
massimo di 5 milioni di HUF.
Gli sgravi fiscali possono essere richiesti una sola volta e solo per un tipo di imposta.
Riduzione del contributo sociale
Diversamente da quanto specificato dalla legge sull’IRPEF, la base imponibile consolidata è costituita
dalle entrate di tutte le attività autonome, non autonome ed entrate di altre attivitá. Nel caso di
tassazione forfettaria la base imponibile consolidata è costituita dal reddito forfettario proveniente
dal reddito delle imprese individuali e dei piccoli agricoltori.
Se, per il reddito risultante, l’individuo è tenuto a pagare l’imposta sul contributo sociale, a meno che
l’imposta non possa essere contabilizzata come una spesa o rimborsata all’individuo, allora dovrà
essere considerato solo l’87% del reddito nel calcolo di tale imposta.
Boglar Szervatiusz, Dr., avvocato dello studio legale Lajos Law Firm, partner di ITL Group, nel video che abbiamo caricato su Facebook, spiega in italiano in 2 minuti la regolamentazione ungherese sulla procedura di identificazione del cliente e come sottoscrivere i documenti da remoto ai tempi del coronavirus.
Gli aspetti piú importanti della procedura ungherese per l’identificazione del cliente da remoto
Gli avvocati ungheresi sono autorizzati a svolgere l’intera procedura
I documenti possono essere firmati in video conferenza rispettando determinate condizioni
La sottoscrizione da remoto é valida in quasi tutti i casi in cui é necessario che i documenti vengano contro-timbrati dall’avvocato: es. acquisti di mobili e modifiche societarie
Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts sono alcuni tra gli strumenti legalmente consentiti
Il cliente dovrá avere i documenti e conservarli. In caso di entitá giuridiche servirá la visura non antecedente a 30 giorni
La persona che agisce per conto della societá deve certificare il diritto di rappresentenza e l’approvazione della identificazione da remoto
Questi tempi di incertezza e distanziamento sociale stanno mettendo a dura prova le persone ed i lavoratori di tutto il mondo. Il 1º di maggio 2020, vorremmo condividere le foto delle postazioni del lavoro da casa, perché vogliamo ricordare a chi é isolato e in remote-work, che non é solo, che ognuno con la propria esperienza ci aiuta, anche se a distanza, ma sempre insieme, #nomatterhowfaraway.
Ci teniamo a sottolineare che questo momento che stiamo vivendo non é il “normale” lavoro da casa e che questa situazione richiede a tutti un forte impegno e uso della propria resilienza. Questa opzione di smartworking per molti non é stata una scelta per il proprio benessere ma é diventato l’unico modo di poter continuare a lavorare…
Nella foto Alessandro Farina, Amministratore Unico di ITL Group che tra una skype call con i clienti e uno zoom meeting con lo staff, aiuta il figlio a studiare (anche in ungherese).
Se desideri condividere il tuo lavoro da casa, inviaci una foto ed una frase di accompagnamento, o anche solo la tua professione o industria, e il primo maggio la pubblicheremo*. Il nostro indirizzo email é: economia.hu@itlgroup.hu
*La redazione si riserva la possibilità di effettuare una selezione dagli scatti da pubblicare.
#nomatterhowfaraway é un’iniziativa Economia.hu e ITLgroup
In questi tempi di grande incertezza ci siamo chiesti come valutare l’impatto delle misure di protezione economica nel quadro dell’economia ungherese e come prevedere lo scenario economico in cui si muoveranno anche le aziende attive sul territorio magiaro. Abbiamo rivolto questo complesso interrogativo a Péter Virovácz Chief Economist presso ING Bank Hungary a cui lasciamo la parola.
Le autorità fiscali e monetarie hanno cercato di mettere insieme un pacchetto di misure complesso per affrontare l’impatto economico di Covid-19. I titoli parlano di un pacchetto del 18-20% del PIL, il più grande della storia. A prima vista, sembra un programma enorme e si potrebbe pensare che avrà un impatto notevole sui dati fiscali e di crescita dell’Ungheria. Al contrario, il governo ha modificato il suo obiettivo di deficit / PIL originario dall’1% a solo il 2,7%. Questo dato suggerisce che il programma non sia poi così grande come sembra.
Per una migliore comprensione, considero le misure in tre aree distinte: 1) voci che non incidono direttamente sul bilancio; 2) Fondo di controllo delle malattie; 3) Fondo di protezione dell’economia.
Voci che non incidono direttamente sul bilancio
Le voci che non incidono direttamente sul bilancio includono abbuoni di interesse e prestiti garantiti, quindi provengono piuttosto dal settore bancario. Le banche commerciali sopportano anche l’onere della moratoria del debito, che consente alle famiglie e alle imprese di sospendere il pagamento delle rate mensili fino alla fine del 2020. Ma, come recita il proverbio americano, non esistono pranzi gratis: chi utilizza questa opportunità dovrà affrontare un lungo periodo di pagamento del debito, quindi è una misura di riprogrammazione e non una riduzione completa del debito. Il governo, quando ha parlato del pacchetto completo del 20% del PIL, ha incluso anche le misure della Banca nazionale ungherese. Pertanto, tutte le misure sopra menzionate insieme rappresentano il 14,5% del PIL secondo i miei calcoli. La stessa moratoria del debito vale circa il 3% del PIL ma il suo impatto sull’economia è discutibile. “Libera” un po’ di denaro per i debitori, ma a causa del significativo calo della propensione al consumo, difficilmente lo vediamo come uno stimolo maggiore. È piuttosto una misura di stabilità finanziaria, che aiuta a prevenire un forte aumento dei tassi di insolvenza e dei tassi di sofferenza.
Fondo di controllo delle malattie
Passando al fondo di controllo delle malattie, si tratta di spese relative alla lotta di Covid-19. Contiene inoltre bonus una tantum e aumento dei salari per gli operatori sanitari. Quest’ultimo è stato più che benvenuto. Ma da un punto di vista macroeconomico, questo fondo vale solo l’1,5% del PIL e il finanziamento proviene dalle riserve di bilancio, dalle nuove tasse riscosse sul settore bancario e dai rivenditori e dai ri-arrangiamenti del bilancio. In questo contesto, non contiene nuovi soldi, quindi gli stimoli fiscali che ne derivano sembrerebbero vicini allo zero.
Fondo di protezione economica
Passiamo al fondo di protezione dell’Economia che si sta concentrando sulla conservazione e sulla creazione di posti di lavoro, tenendo d’occhio anche la protezione di settori prioritari come il turismo. Questo è un fondo del 4% del PIL secondo la mia stima. Tuttavia, queste misure riguardano i prossimi anni e non solo il 2020. Inoltre, i finanziamenti provenienti dai tagli delle istituzioni di bilancio e la riorganizzazione del fondo nazionale per l’occupazione. Ancora una volta, è solo un rimpasto all’interno del budget, ma non contiene nuove risorse.
Alla luce di queste considerazioni si rende più chiaro come un pacchetto del 18-20% del PIL possa avere solo un impatto di 1,7 punti sul deficit di bilancio.
Da una micro prospettiva, le misure sono importanti, relativamente ben mirate e molto necessarie. Ma da un punto di vista macro e tenendo conto dell’impatto sulla domanda aggregata, difficilmente la vedo come una rete di sicurezza di impatto contro un calo della crescita del PIL. Questo potrebbe essere un perfetto esempio di “troppo poco, troppo tardi”.
Ma non fraintendetemi, non è solo l’Ungheria, è l’Europa nel suo insieme. Perfino Christine Lagarde, successore di Mario Draghi come presidente della Banca centrale europea, ha affermato che le risposte dei governi sono state tardive. Ad essere onesti, questa è una crisi che i nostri politici non hanno mai affrontato. La prima ondata di misure potrebbe tuttavia essere sufficiente per fermare l’emorragia, ma potrebbe essere necessario un secondo round, poiché ora sempre più scienziati si aspettano che ci sarà una seconda ondata di Covid-19.
Rivolgendo la nostra attenzione all’impatto sul mercato, poiché questo insieme di misure non sta necessariamente spingendo il disavanzo a livelli estremamente alti e il debito tra PIL aumenterà su piccola scala, difficilmente vediamo che incidano sul fiorino o sui rating del debito sovrano.
Banca Nazionale d’Ungheria
Al contrario, la Banca nazionale d’Ungheria ha dovuto affrontare una grande sfida per quanto riguarda il suo pacchetto di interventi. Di solito, la risposta della politica monetaria per rilanciare l’economia equivale alla creazione di moneta, che si traduce in una valuta nazionale più debole. Ma questo è quello che la banca centrale non poteva permettersi questa volta. Ma la Banca nazionale è stata in grado di risolvere questo paradosso alla Comma 22. Ho citato la soluzione nella precedente intervista, ma in poche parole. dopo aver introdotto un programma di acquisto di titoli di stato, un programma di acquisto di titoli ipotecari e diversi strumenti di prestito e liquidità, ha anche aumentato i tassi. Ciò ha contribuito a stabilizzare EUR / HUF e le misure che limitano l’espansione della liquidità contribuiscono anche a ridurre la volatilità.
In conclusione
Tornando all’impatto economico, come ho detto, le misure fiscali non daranno un impulso significativo alla crescita del PIL e penso anche che le misure NBH stiano piuttosto aiutando la stabilità finanziaria piuttosto che essere una struttura ultra-solidale per l’attività economica stessa. Le misure di liquidità e di prestito sono buone per gestire l’attività creditizia ma questi strumenti sono una funzione del comportamento dei mutuatari. Tutto sommato, possiamo dire che le risposte fiscali e monetarie contengono un alto livello di incertezza quando si tratta dell’impatto sull’attività economica.
Ma queste sono solo opinioni e sappiamo tutti cosa dicevano le persone sulle opinioni … La realtà potrebbe essere totalmente diversa e lo stesso vale per le mie previsioni economiche.
Ho quattro diversi scenari e, come base, vedo l’economia ungherese contrarsi del 3,2% su base annua nel 2020.
Nel peggiore dei casi, se queste misure fiscali e monetarie non funzioneranno a nessun livello e l’epidemia coronavirus si protrarrá per un periodo più lungo nelle nostre vite, possiamo facilmente vedere il PIL scendere dell’8,5% quest’anno.
Se sei arrivato a leggere fino qui e vuoi condividere con noi la tua analisi delle previsioni economiche scrivi alla nostra redazione: economia.hu@itlgroup.hu
WizzAir riprenderà i voli da Vienna verso diverse destinazioni, compresi i voli per alcune città spagnole e italiane (tra cui Milano) dal 1° maggio e collegamenti da Londra Luton, tra cui Budapest, con diverse città rumene, Tel Aviv, Lisbona e Tenerife.
Tuttavia, non ci sono informazioni sul fatto che i paesi interessati ammettano gli stranieri. E Stephen Jones, il CEO, afferma che non sarà un ostacolo al riavvio e che senza i permessi dei paesi i voli saranno rinviati.
Con questo, Wizz Air è una delle prime compagnie aeree europee a riprendere i voli dopo restrizioni dovute all’epidemia coronavirus. Secondo i dati della IATA, il traffico aereo europeo è diminuito del 90% rispetto ai livelli pre-epidemici.
Gli assistenti di volo Wizz Air indosseranno maschere e guanti, le salviette disinfettanti saranno distribuite ai passeggeri e gli aeromobili verranno disinfettati regolarmente.
L’amministratore delegato della compagnia aerea ungherese, József Váradi, aveva precedentemente suggerito di poter riaprire diverse basi dall’inizio di maggio. Un articolo sulla rivista austriaca Wings è stato pubblicato da airportal.hu.
Questo è stato discusso dal CEO Stephen Jones in una videoconferenza. Ha anche detto che hanno pianificato di operare solo pochi voli a settimana nel primo periodo.
Esistono regole rigorose per le compagnie aeree e i viaggi aerei, incluso lasciare ogni secondo posto vuoto sugli aerei. Secondo Jones, ciò farà perdere alla compagnia aerea un terzo delle sue entrate, mentre la scarsa domanda potrebbe far scendere i prezzi dei biglietti al di sotto dei livelli pre-crisi.
Una filiale da istituire ad Abu Dhabi, che dovrebbe essere istituita, potrebbe svolgere un ruolo nel monitorare costantemente i mercati per nuove opportunità. Allo stesso tempo, l’amministratore delegato ha dichiarato di voler espandersi principalmente nella regione dell’Europa centrale e orientale, ma è anche in fase di studio nell’Europa occidentale.
Il Budapest Business Journal parla con Anikó e Fausto Di Vora, comproprietari del ristorante italiano da Fausto, sugli effetti della crisi COVID-19 sull’industria della ristorazione in generale e sulla loro attività.
BBJ: Il ristorante da Fausto ha sospeso le sue operazioni il 16 marzo a causa della pandemia di coronavirus. Come ti stai preparando per riaprire una volta che la situazione epidemiologica si allenterà? Ci saranno misure di protezione per i dipendenti?
Fausto: Naturalmente, ogni istituto di ristorazione dovrà ripianificare il suo metodo di funzionamento alla luce della situazione mutata. Vorremmo essere in un punto in cui potremmo iniziare i preparativi, ma pensiamo che la riapertura dei ristoranti avverrà solo tra alcuni mesi, e sicuramente ci saranno nuove norme di sicurezza da parte delle autorità.
Uno degli aspetti più importanti sarà garantire la distanza adeguata tra gli ospiti. Siamo in una situazione fortunata, poiché il ristorante ha una grande area ospiti su tre piani, quindi potremo occuparcene facilmente.
Sarebbe anche utile se entro quel momento diventassero disponibili test rapidi, che potremmo usare per testare i nostri dipendenti, anche su base settimanale. Questo è molto importante e lo faremo in un modo o nell’altro.
Indossare maschere sarà sicuramente necessario per gli chef, e lo considereremo anche per i nostri server e i nostri ospiti lo apprezzerebbero sicuramente.
A proposito, in Italia, dove sembra che i ristoranti possano riaprire all’inizio dell’estate, l’idea attuale è che sarà richiesta una distanza minima di due metri tra gli ospiti e le maschere per l’intero personale.
BBJ: Come stai aiutando i tuoi dipendenti mentre il ristorante è chiuso?
Fausto: Non abbiamo mai nemmeno pensato di licenziare i nostri dipendenti. Siamo stati tra i primi ad annunciare la chiusura, alcuni giorni prima che venissero imposte limitazioni sugli orari di apertura dei ristoranti. Quando abbiamo preso la decisione e discusso i passi successivi con lo staff, abbiamo visto che tutti si sono calmati.
Sapevano che avrebbero dovuto sbarcare il lunario con un salario più basso, ma non gli importava, dato che tutti erano pieni di paura quando venivano a lavorare durante l’ultima settimana. Hanno ricevuto la busta paga per marzo e sono attualmente in congedo retribuito.
Lavoriamo insieme da anni e nessuno di noi ha mai riposato così tanto in una volta sola; nessuno di loro è mai stato in grado di passare così tanto tempo con la propria famiglia e i propri figli, guardando al lato positivo. Tuttavia, questo può essere un riposo pacifico solo se hanno almeno una sicurezza finanziaria minima e vedono dove potrebbero tornare.
BBJ: Stai pensando di introdurre modelli di business alternativi, come le consegne a domicilio, se lo stato di emergenza persiste per un periodo prolungato?
F: Quando abbiamo deciso di chiudere, non abbiamo preso in considerazione le consegne a domicilio, in parte perché non pensiamo che si adatti alla nostra cucina. Inoltre, abbiamo pensato che, come nel caso dei paesi vicini, la vita sarebbe lentamente ricominciata in modo regolamentato dopo due mesi di rigidi regolamenti sul “coprifuoco”.
Oggi, si può vedere che il modello utilizzato qui è molto più permissivo in termini di limitazione della circolazione delle persone, quindi nel caso dell’Ungheria, la riapertura dei ristoranti potrebbe essere più ritardata.
Nel frattempo, i clienti ci chiamano molto manifestando interesse per le consegne a domicilio, quindi dal 1 maggio proveremo a preparare i piatti preferiti dei nostri ospiti in modo che possano gustarli come se lo stessero mangiando qui. Questa situazione sarà completamente nuova anche per noi, ma non possiamo sederci pigramente, possibilmente fino alla caduta.
BBJ: Ti aspetti che la tua clientela cambi a causa della pandemia, ad esempio che ci saranno meno turisti?
F: Il nostro ristorante ha compiuto 26 anni quest’anno e, sin dalla sua apertura, ha costruito le sue attività sulla soddisfazione degli ospiti ungheresi e internazionali che vivono in Ungheria. Naturalmente, la nostra buona reputazione ha attirato molti turisti stranieri, ma abbiamo sempre posto l’accento sulla clientela domestica, il nostro obiettivo principale era di farli tornare regolarmente da noi.
Abbiamo sviluppato la nostra cucina, selezione, piatti, menu e tutta la nostra struttura operativa tenendo presente questo aspetto, anche se è andato contro le tendenze. Questa è la “filosofia di Fausto”, quindi deve funzionare in futuro.
Purtroppo, non vedremo ospiti stranieri per un bel po’, e anche se sarà un po’ una battuta d’arresto, una buona parte della nostra clientela sono i clienti di ritorno domestici, che ci visitano da molti anni, alcuni dei quali anche su base settimanale base. Continueremo a fare del nostro meglio e stiamo aspettando con impazienza l’opportunità di ripagare ancora una volta la fiducia che i nostri ospiti hanno riposto in noi per anni.
BBJ: Quali saranno gli effetti più permanenti della pandemia sul settore della ristorazione domestica?
F: Poiché tutti gli attori del settore stanno affrontando tempi difficili, si trasformerà; ci sarà una sorta di pulizia, che non è necessariamente un problema. Purtroppo, molti posti si chiuderanno a causa della mancanza di turisti, ma pensiamo che la maggior parte degli stabilimenti davvero buoni siano qui per rimanere, riaprendo in modo riformato, forse trasformato.
Anche il mercato del lavoro del settore cambierà, tornando a uno stato più normale. Sarà la fine delle richieste inverosimili dei dipendenti senza le prestazioni per sostenerlo. Tuttavia, una forza lavoro professionale e affidabile rimarrà dello stesso valore, sarà comunque in grado di sentirsi al sicuro.
Siamo ottimisti; abbiamo avuto molte difficoltà nel corso degli anni, questa crisi attuale, anche se sfortunatamente farà molti danni, può anche provocare il rinnovamento di aziende che operano su rigidi fondamenti e principi professionali, che sarà un gradito vantaggio per gli ospiti domestici.
Le iniziative che danno casa a medici e operatori sanitari
Sebbene nei media abbiamo sentito parlare principalmente del lavoro di infermieri e medici, al di fuori di loro ci sono alcune persone che fanno del loro meglio per creare iniziative sociale e di aiuto nelle comunitá. I social media ospitano diverse iniziative che cercano di aiutare coloro che combattono il coronavirus: dagli appartamenti liberi a disposizione di medici, infermieri, paramedici, ai trasporti e pasti gratuiti e non solo.
Una delle ideatrice di una di queste iniziative “eroine ordinarie” è Mónika Berke, che ha creato un gruppo Facebook per offrire un appartamento gratuito per gli operatori sanitari che non vogliono portare l’infezione a casa ai loro familiari.
Un’altra é Nóra Balogh, amministratore del gruppo Facebook per gli operatori sanitari nella comunità Airbnb di Budapest. Nóra ha raccontato a Index che l’idea nel suo caso é nata quando un suo parente che lavorava come medico stava cercando un appartamento in modo da non dover tornare a casa, poiché aveva paura di infettare i propri familiari. Cosí ha pensato che probabilmente la maggior parte delle case usualmente in affitto su airbnb sono ora vacanti a causa del blocco del turismo e che potevano essere una soluzione utile per altri medici e operatori sanitari.
Speriamo che in questo modo di poter anche contribuire alla sicurezza e al benessere dei nostri operatori sanitari.
Monika Berke
Il gruppo di Facebook “Pihentesd a dokit” aiuta a collegare i proprietari di case con gli operatori sanitari su e giù per il paese, i medici e gli infermieri che lavorano lontano da casa o non vogliono mettere a rischio le loro famiglie possono rimanere in una proprietà vicino il loro posto di lavoro gratuitamente. Inizialmente focalizzata su Budapest, l’iniziativa divenne presto nazionale a causa delle crescenti richieste da diverse regioni.
Il processo di condivisione è molto semplice: dopo una breve ispezione, il proprietario dell’appartamento viene messo in contatto con un richiedente e stipulano un contratto gratuito. Il gruppo è ancora alla ricerca di offerte di proprietari di case e professionisti sanitari certificati che necessitano di una casa temporanea, ed é possibile contattarli sia tramite l’indirizzo e-mail pihentesdadokit@gmail.com oppure su FacebookPihentesd a dokit!
Ma le iniziative non si fermano alle case: Offerte dalla comunitá
Il gruppo di Facebook chiamato Offerte dalla comunitá per aiutare a eliminare il virus ha un pubblico target più ampio di quanto sopra. Questo, secondo la sua descrizione, raccoglie donazioni non solo per coloro che lavorano nel settore sanitario, ma anche per ambulanze, agenti di polizia, vigili del fuoco, infermieri, medici, personale militare e coloro che lavorano nella gestione delle catastrofi.
Questo gruppo, creato da Viktor Dóczi, autista presso il National Ambulance Service, ha riferito a Index che non ci sono amministratori in questo gruppo e che il sistema è “autosufficiente”, vale a dire nel gruppo, coloro che offrono aiuto e coloro che trarrebbero beneficio da tale offerta possono contattarsi senza mediazione.
https://www.facebook.com/groups/506260236718018/
L’iniziativa anti-virus
Molti di questi gruppi sono locali, nazionali. Su Facebook si trova anche “Antivirus initiative“. La pagina e il relativo gruppo sono invece in inglese perché si tratta di una iniziativa su scala globale. “Il nostro obiettivo è alleviare l’onere per l’assistenza sanitaria, proteggere i deboli e quindi salvare vite umane, contribuendo a rallentare la diffusione del Coronavirus in tutto il mondo” scrivono nel chi siamo. “Una delle nostre attività è quella di collegare i sistemi di assistenza sanitaria in tutto il mondo bisognosi con i produttori di articoli per l’igiene medica e di protezione, che ci danno anche un accesso parziale agli sbalzi di produzione. Altro qui: www.antivirusinitiative.com”
Secondo i dati dell’Ufficio Centrale di Statistica Ungherese, dal punto di vista della capacità di produzione ed esportazione dei settori produttivi dell’economia ungherese, il passaggio dall’economia italiana a un livello base di funzionamento – a seconda della sua durata – può anche avere uneffetto significativo sul funzionamento dell’economia ungherese.
Secondo i dati del 2019, il turnover del prodotto in Italia rappresenta il 5,6% delle esportazioni nazionali totali, mentre il 4,5% delle importazioni totali proviene dall’Italia.
Secondo i dati sul commercio estero del prodotto, l’Italia è il secondo partner commerciale estero più importante dell’Ungheria nelle esportazioni e l’ottavo in termini di importazioni.
L’Italia è il 13° paese leader per importanza tra le società straniere che operano in Ungheria, secondo gli indicatori di performance, tra i paesi attualmente più colpiti dall’epidemia.
La chiusura dell’industria di trasformazione italiana potrebbe influenzare maggiormente le esportazioni di due prodotti agricoli, latte crudo e agnello.
Import dall’Italia
In caso di arresto dell’economia italiana, l’esposizione del commercio estero ungherese alle importazioni è significativa, soprattutto nell’industria automobilistica e delle macchine, e nell’industria tessile e farmaceutica. I gruppi di prodotti con le 15 maggiori quote rappresentano il 73,6% delle importazioni totali.
I 15 gruppi di prodotti più importanti delle importazioni dall’Italia, 2019
Dal punto di vista della capacità produttiva dei settori ungheresi produttori di materie prime, l’incertezza che circonda le attività dei fornitori italiani di materie prime, componenti e semilavorati utilizzati nella produzione può essere considerata un rischio chiave. Insieme, questi gruppi di prodotti rappresentano il 64% delle importazioni totali, quindi l’esposizione della produzione interna in questa direzione è significativa.
Export dall’Italia
L’esposizione in Italia dei settori di produzione esportatrice interessa principalmente l’industria automobilistica, elettronica, agricola, farmaceutica e alimentare. Il gruppo di prodotti con le 15 maggiori quote rappresenta il 74,4% delle esportazioni totali.
I 15 gruppi di prodotti più importanti per le esportazioni in Italia, 2019
L’andamento dei settori produttori di esportazioni può inoltre essere influenzato in modo significativo da un possibile calo della domanda da parte delle società nazionali che agiscono come fornitori per i settori produttori di beni dell’economia italiana. Insieme, questi gruppi di prodotti rappresentano il 51% delle esportazioni totali in Italia, quindi anche l’esposizione della produzione interna in questa direzione è significativa.
Flussi di investimento diretto
Sebbene il valore degli investimenti diretti in Italia sia aumentato in modo significativo negli ultimi anni, rimane modesto.
Secondo gli indicatori di performance, l’Italia è il 13° paese leader più significativo tra le società straniere che operano in Ungheria, tra i paesi attualmente più colpiti dall’epidemia.
Nel 2018, le società gestite dall’Italia hanno realizzato i due terzi delle loro vendite in sei settori: commercio all’ingrosso (commercio all’ingrosso di prodotti misti), produzione di apparecchiature elettriche, produzione di alimenti, chimica, produzione di prodotti (materie prime di plastica), proprietà immobiliari, produzione di prodotti in gomma e materie plastiche.
Il 99% delle oltre 730 aziende sotto il controllo italiano sono PMI e il numero di dipendenti nel 2018 ha superato le 250 unità in sole 9 società.
Secondo i dati dell’Ufficio Centrale di Statistica Ungherese, la chiusura dell’industria di trasformazione italiana potrebbe influenzare maggiormente le esportazioni dall’Ungheria di due prodotti: latte crudo e agnello.
Latte crudo
Secondo l’ analisi della Camera nazionale dell’agricoltura, il latte crudo è uno dei gruppi di prodotti che possono subire danni significativi per via delle misure dovute al coronavirus. L’arresto delle aziende di trasformazione italiane potrebbe causare un grave crollo del mercato.
Il problema potrebbe essere aggravato dal fatto che da giugno 2019 è stata acquistata in Ungheria una quantità senza precedenti di latte negli ultimi anni e febbraio 2020 ha prodotto un valore record rispetto al febbraio degli anni precedenti.
Le esportazioni di latte e panna verso il Paese in genere iniziano ad aumentare da marzo a luglio, il che potrebbe cambiare quest’anno a causa del mutato ambiente operativo degli impianti di trasformazione italiani.
Le esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari in Italia sono significative, 24 nel 2019, mentre il 31% delle nostre esportazioni di formaggio e cagliata è andato lì.
Il 12% del latte e della panna condensati e zuccherati proviene dall’Ungheria dall’Italia.
L’altro nostro prodotto agricolo interessato potrebbe essere l’agnello, anche perché le sue esportazioni tendono a raggiungere il picco durante il periodo pasquale.
Sulla base della media degli ultimi 5 anni, circa 15.000 tonnellate di pecore vive hanno lasciato il paese ogni anno, il 91% delle quali erano agnelli. In media, l’80% delle esportazioni di ovini vivi è verso l’Italia, dove trasportiamo principalmente agnelli. Il ruolo dell’Italia nelle esportazioni di agnelli vivi è quindi ancora più importante, sebbene la sua quota sia scesa dal 92 nel 2015 all’83% nel 2019.
La maggior parte delle esportazioni di agnelli in Italia vengono spedite per Pasqua, ma c’è anche un picco di agosto e di dicembre di ogni anno. Nell’aprile 2019, 2588 tonnellate di agnelli vivi sono state esportate dall’Ungheria.
Nell’aprile 2019 sono stati macellati 5.000 animali, un record mensile negli ultimi anni, nel 2019 il volume totale è stato di 35.420. Sebbene la macellazione nei macelli domestici sia leggermente aumentata negli ultimi anni, le esportazioni di agnello fresco e congelato sono meno tipiche.
Secondo i dati della CSO, oltre alla trasformazione dei macelli, la macellazione dei cortili è significativa anche in Ungheria, nel 2019 ha avuto luogo nel 22% degli animali.
L’Associazione nazionale per il commercio ungherese invita il governo a creare quanto prima un chiaro ambiente giuridico per la locazione di locali commerciali e locali di servizio al fine di gestire i contratti di locazione e gli inquilini di locali commerciali, che in molti casi causano gravi conflitti e l’opportunità di rimanere partecipanti attivi nella ricostruzione commerciale e economica.
Fonte: Your Personal Photographer
L’Associazione per quanto riguarda i contratti di locazione di locali commerciali e luoghi di servizio, chiede al governo di:
obbligare i proprietari a concordare con gli inquilini di modificare le condizioni del contratto di locazione entro il 30 giugno 2020 in modo tale che i proprietari riducano gli affitti fissati nei contratti di locazione dell’importo della riduzione del fatturato dovuto al coronavirus. E se entro tale data non viene raggiunto un accordo tra le parti, il locatario avrebbe il diritto di risolvere il contratto di locazione.
obbligare i proprietari con decreto a rendere il tasso di cambio fissato a 330 HUF/EUR per la durata dell’emergenza dal 16 marzo 2020, nel caso di affitti sostenuti a causa del coronavirus e denominati in euro.
sviluppare regolamenti restrittiviin modo che nell’attuale situazione di emergenza, il beneficiario della garanzia bancaria stipulata nei contratti di locazione non possa chiamare automaticamente la garanzia dalla banca o, nel caso di un deposito cauzionale, il detentore della garanzia reale non possa acquisire automaticamente la proprietà del deposito cauzionale.
Le richieste si basano sui seguenti fatti, secondo l’Associazione:
Le limitazioni e le misure entrate in vigore il 28 marzo per contrastare l’epidemia del coronavirus, hanno introdotto un ulteriore inasprimento della situazione. Al fine di frenare la diffusione dell’epidemia, la popolazione può lasciare le proprie case solo per le ragioni definite nel decreto come valide.
Dal 28 marzo, gli acquirenti non possono accedere a unità commerciali non elencate nel regolamento, come abbigliamento e accessori moda, calzature, giocattoli, hobby, sport, arredamento per la casa, cartoleria, autoveicoli. Dopo 15 ore, a causa della misura restrittiva entrata in vigore il 16 marzo, nessun cliente poteva rimanere in queste unità anche prima del 28 marzo.
LE RESTRIZIONI DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI SI APPLICANO AL GRANDE PUBBLICO E CIÒ CREA INCERTEZZA GIURIDICA TRA I PROPRIETARI DI LOCALI COMMERCIALI E LE IMPRESE CHE AFFITTANO LOCALI COMMERCIALI.
I proprietari dei locali commerciali o i loro rappresentanti di solito obbligano gli inquilini a tenerli aperti come specificato nei contratti. Se il commerciante non mantiene aperta la sua attività in affitto, il locatore può applicare una penalità in aggiunta al canone previsto dai contratti. (Per saperne di piú leggi il parere legale di Lajos Law Firm)
I commercianti hanno cercato di negoziare con i proprietari dal 16 marzo perché, a causa della situazione epidemica, gli acquirenti, comprensibilmente, stanno solo cercando di soddisfare i loro bisogni di base, spendendo quasi esclusivamente per cibo e medicine.
64.500 UNITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SONO DIRETTAMENTE INTERESSATE DALLA SITUAZIONE ATTUALE, POICHÉ QUESTI NEGOZI NON SONO APERTI AGLI SCAMBI A CAUSA DELLE RESTRIZIONI DI ACCESSO.
La maggior parte di queste unità non opera in centri commerciali o ipermercati, ma esiste anche una controversia sull’affitto. Pertanto, è necessario un regolamento vincolante per tutti i proprietari di immobili, che si tratti di centri commerciali, ipermercati, governi locali. Le unità commerciali interessate dalla restrizione di uscita sono attualmente chiuse e il loro fatturato è pari a zero fiorini. – sottolineano.
Invece nelle negoziazioni, le negoziazioni sono spesso annunciate solo da avvisi nei centri commerciali, dagli operatori dei centri commerciali e da altri proprietari di immobili, oppure semplicemente fatturano l’affitto in base al contratto come se tutto avvenisse nel normale corso degli affari.
Gli atteggiamenti dei proprietari non sono uniformi. Ci sono proprietari che sono disposti a negoziare con i loro inquilini in termini di affitto, costi comuni, costi comuni di marketing, penalità, ma l’Associazione afferma che non è così.
I PIÙ GRANDI PROPRIETARI, A LORO AVVISO, NON RINUNCIANO ALL’AFFITTO E NON NEGOZIANO ALTRI COSTI CON GLI INQUILINI FINO A QUANDO IL GOVERNO NON CREA UNA CHIARA POSIZIONE LEGALE PERCHÉ LA RESTRIZIONE SI APPLICA ALL’ACQUIRENTE, I NEGOZI POSSONO ESSERE APERTI.
Va notato che le aspettative del settore per il futuro entro un anno non sono neppure brillanti. Pertanto, gli accordi con i proprietari possono essere accettabili solo in modo da rendere gli affitti commisurati ai ricavi delle vendite per il futuro, poiché l’impatto dell’epidemia si protrarrà. L’abbigliamento e altri acquisti non essenziali possono essere posticipati, le famiglie in situazioni finanziariamente precarie e coloro che avranno ancora paura dell’infezione, visiteranno i negozi solo quando assolutamente necessario.
Vista la situazione attuale e prevedibile futura, si sottolinea che l’applicazione di un accordo concordato tra le parti sugli affitti per locali commerciali aiuterebbe il settore commerciale solo se l’inquilino potesse interrompere il contratto di locazione in caso di trattativa infruttuosa.
Fonte: Portfolio.hu | Foto di copertina: Your private photographer
Come abbiamo visto nell’annuncio su facebook del sindaco di Budapest Gergely Karácsony, da lunedí 27 aprile l’uso delle mascherine sará obbligatorio a Budapest non solo come precedentemente annunciato sui mezzi di trasporto della BKK ma anche nei taxi e nei negozi.
Dal prossimo lunedì 27 aprile sarà quindi obbligatorio indossare una maschera o uno scialle o una sciarpa in tutte le unità commerciali, negozi, negozi di alimentari e mercati.
“So che questa è un’altra misura scomoda, ma è anche necessaria per il beneficio di tutti noi, quindi chiedo collaborazione”, ha dichiarato Karácsony.
Su internet ormai spopolano i video per cucirsi le mascherine in casa e anche alcune attivitá commerciali hanno iniziato a produrre mascherine anche con diversi design. Fateci sapere nei commenti o per messaggio di altre realtá sul territorio ungherese o dei link che suggerite per farsi le mascherine in casa da soli.
L’unica soluzione razionale per le banche nell’attuale situazione epidemica è il prestito, ha affermato Márton Nagy, vice governatore della Banca nazionale ungherese (MNB), in una conferenza online.
Nella sua presentazione online intitolata L’effetto dell’epidemia del Coronavirus sul settore bancario ungherese, il vicepresidente della Banca Nazionale Ungherese ha sottolineato: a differenza della crisi precedente, è necessario un sistema bancario anticiclico.
Il comportamento prociclico delle banche non farebbe altro che approfondire la crisi; l’unica soluzione razionale in questa situazione è il prestito, ha detto Nagy alla conferenza organizzata da Portfolio.hu. Il prestito è la chiave sia per la difesa dalle ricadute economiche sia per far ripartire l’economia, ha aggiunto.
Il sistema bancario ungherese è all’altezza del compito e sta ricevendo sostegno dal governo e dall’MNB, ha detto Nagy. Il sistema bancario locale è resiliente, ma la sua capacità di prestito è ancora discutibile, motivo per cui sono state prese misure per rafforzare questa capacità, Nagy ha aggiunto.
Ha affermato che la gestione della liquidità è una priorità nella gestione della crisi e ha elencato una serie di misure che la banca centrale ha adottato per aumentare la liquidità (ad esempio l’allentamento la riserva di conservazione del capitale e la sospensione delle sanzioni in caso di carenza di riserve). Sono stati inoltre introdotti incentivi ai prestiti e ha visto l’avvio l’ultima fase del sistema di finanziamento per la crescita della MNB, il programma FGS GO.
Come hanno reagito le aziende ungheresi alla pandemia?
Ha detto che un sondaggio di MNB mostra che la pandemia ha causato shock sia dal lato dell’offerta che della domanda che avranno un impatto sui clienti al dettaglio e aziendali delle banche.
Circa il 63% delle aziende ha segnalato interruzioni della catena di approvvigionamento dopo l’epidemia di coronavirus e il 58% ha reagito chiudendo la produzione o i servizi entro due settimane, secondo l’indagine. Un terzo delle aziende ha posticipato gli investimenti, il 30% sta soppesando i licenziamenti e il 9% prevede di rimanere indietro nel pagamento delle fatture.
I dati di MNB mostrano i settori più colpiti dal conto pandemico per 700 miliardi di 800 HUF di titoli di credito delle banche. Ha aggiunto conti di credito a breve termine per gran parte dei prestiti societari e le banche devono essere pronti a rinnovare tale situazione.
Circa la metà delle aziende ha difficoltà di liquidità, ha affermato. La maggior parte sta gestendo la situazione scavando nelle riserve e ottimizzando i salari, ha aggiunto.
MNB, così come il governo, prevede un rapido aumento della disoccupazione, ha aggiunto, aggiungendo che il tempo necessario per il recupero del mercato del lavoro richiederebbe circa quattro volte di più, a giudicare dall’esperienza finora.
I mutuatari che lavorano nei settori più vulnerabili all’impatto economico della pandemia rappresentano circa il 60% dello stock di prestiti al dettaglio, ha detto Nagy.
Ha detto che MNB si aspetta che le aziende ritirino circa 900 miliardi di HUF in FGS GO entro la fine dell’anno, e che tutti gli 1,5 trilioni di HUF disponibili possano essere utilizzati entro giugno o luglio del prossimo anno.
In base al regime, MNB offre prestiti di rifinanziamento alle banche allo 0% per i prestiti alle PMI con un tasso non superiore al 2,5%. I prestiti possono essere utilizzati per una vasta gamma di scopi, incluso il capitale circolante.
Ha previsto un aumento del 5% delle scorte di prestiti alle imprese quest’anno e un ritorno alla precedente crescita a doppia cifra nel 2021.
Una contrazione degli esborsi al dettaglio non è ancora stata vista e quel segmento potrebbe iniziare a mostrare di nuovo una crescita a doppia cifra anche nel 2021, ha detto.
Il deterioramento o la vulnerabilità del credito dei mutuatari probabilmente causerà perdite di 300 miliardi di 350 HUF per le banche quest’anno, ha detto Nagy. Ha aggiunto che i profitti del settore sono aumentati a 450 miliardi di HUF l’anno scorso.
Gli imprenditori possono contrarre un prestito presso la CIB Bank per superare le difficoltà causate dal coronavirus, per finanziare i costi di modifica del loro modello di business o anche per gli sviluppi, che aiuterà i suoi clienti con una linea di credito di circa 10 miliardi di HUF/ 30 milioni di euro a questo scopo (origo.hu | bbj.hu).
Il finanziamento dei crediti commerciali può anche essere una cura per la sfiducia economica causata dall’epidemia.
“Mentre il rallentamento dell’attività economica è spettacolare in alcuni settori, il credito può ancora fornire un solido sfondo per la crescita o la trasformazione del business”, ha sottolineato Balázs Szabó, capo dell’unità Corporate Business di CIB Bank.
Come vi avevamo anticipato in questo articolo, come deciso dal Consiglio monetario il 7 aprile, il Funding for Growth Scheme Go (FGS Go o NHP Hajrá in ungherese) è disponibile per le micro, piccole e medie imprese dal 20 aprile, ha riferito ieri la Banca nazionale d’Ungheria (MNB).
Il Funding for Growth Scheme (FGS, o Programma di prestiti per la crescita) ha fornito a quasi 50.000 micro, piccole e medie imprese tassi di interesse favorevoli e prevedibili negli ultimi sette anni dal suo lancio.
Secondo le informazioni, il finanziamento a tasso fisso di 1,5 trilioni di HUF disponibile per istituti di credito e imprese finanziarie (con un tasso di interesse massimo del 2,5%) può essere utilizzato più ampiamente di prima, contribuendo a superare gli effetti economici del coronavirus, rafforzare le PMI.
Il Programma di prestiti per la crescita (FGS) ha fornito a quasi 50.000 micro, piccole e medie imprese tassi di interesse favorevoli e prevedibili negli ultimi 7 anni, svolgendo così un ruolo di primo piano nel lancio e nel potenziamento dei prestiti al settore delle PMI. FGS, che si adatta alle mutevoli esigenze finanziarie delle imprese, potrebbe ancora una volta svolgere un ruolo di primo piano nel prestito societario e potrebbe essere ancora una volta una delle fonti più importanti di crescita economica.
I parametri più importanti del nuovo schema, come il tasso di interesse e il metodo di esecuzione, sono gli stessi delle fasi precedenti dell’FGS e della struttura fissa FGS fissa .
I prestiti di investimento (incluso il leasing) continueranno a essere disponibili, ma il loro uso si espanderà.
Inoltre, la fissazione di una scadenza massima di 20 anni consentirà di finanziare investimenti prolungati e a pagamento più lento. Dato il possibile periodo di attuazione più lungo degli investimenti, è possibile ridurre i prestiti entro 3 anni dalla conclusione del contratto, il che costituisce un ulteriore sollievo rispetto alle fasi precedenti dell’FGS.
Al fine di mantenere posti di lavoro e capacità produttiva e garantire la liquidità delle imprese, sarà possibile stipulare nuovamente prestiti sul capitale circolante, con un utilizzo essenzialmente gratuito. Oltre ai crediti verso clienti e al finanziamento dell’inventario, la risorsa può essere utilizzata per coprire i costi del lavoro e le sovvenzioni dell’UE possono anche essere prefinanziate per un periodo massimo di tre anni.
Al fine di ridurre il servizio del debito, possono anche essere attivati prestiti precedentemente contratti nell’ambito dell’FGS, a condizione che il loro scopo sia in linea con gli obiettivi di credito consentiti nell’FGS Hajra.
L’importo minimo del prestito è stato ridotto a 1 milione di HUF, quindi il programma può continuare a svolgere un ruolo importante nell’accesso ai finanziamenti per le microimprese.
L’importo massimo del prestito disponibile per una PMI è di 20 miliardi di HUF, il che aiuta a mantenere la stabilità degli attori più grandi nel settore delle PMI.
Affinché i clienti possano ottenere finanziamenti il più presto possibile, gli enti finanziari devono prendere una decisione di valutazione del merito di credito entro due settimane dalla disponibilità delle informazioni necessarie. Vale la pena per le aziende richiedere più di una banca alla volta al fine di ottenere finanziamenti il più rapidamente possibile, ai tassi di interesse più bassi e alle condizioni più favorevoli.
Le condizioni esatte specificate dall’MNB sono disponibili in ungherese nelle informazioni sul prodotto.
Le camere, i gruppi di interesse e il governo concordano sul fatto che l‘estensione del sussidio salariale per la protezione del lavoro è adatta per preservare i posti di lavoro, ha annunciato György László, Ministro per la pianificazione e regolamentazione economica, in una conferenza stampa presso il Ministero dell’innovazione e della tecnologia (ITM) lunedì a Budapest.
György László ha affermato che la domanda di sostegno salariale per la tutela del lavoro sarà semplificata e il numero di beneficiari sarà ampliato, richiedendo il supporto in modo semplice e rapido compilando i moduli disponibili su https://nfsz.munka.hu/.
Tra i cambiamenti, ha sottolineato che il sussidio sarà disponibile anche dopo 2 ore di lavoro al giorno. Inoltre, le aziende possono richiedere un prestito di 2 anni, che mantiene un posto di lavoro con un tasso d’interesse solo dello 0,1%, per uno stipendio di 9 mesi. Il decreto del governo che modifica il sussidio salariale potrebbe essere pubblicato già da lunedì sera.
Le modifiche sono state descritte in dettaglio dal ministro per la politica occupazionale, Sándor Bodó il quale ha dichiarato che lo stipendio base per il giorno di presentazione della domanda è preso in considerazione nella sovvenzione. Il sostegno salariale copre i lavoratori in orario di lavoro, il telelavoro e il lavoro da casa, le agenzie di lavoro interinale e quelle associazioni e ONG che non beneficiano del bilancio. A causa delle norme dell’UE, anche coloro che ricevono sussidi salariali dai fondi dell’UE non possono ricevere sussidi statali.
I requisiti sono semplificati dal fatto di non dover spiegare la causa delle difficoltà economiche. Modifiche ai contratti di lavoro, accordi sulla riduzione dell’orario di lavoro e tempo di sviluppo individuale non devono essere conclusi individualmente con tutti i dipendenti, poiché i contratti di lavoro sono modificati in virtù di un decreto del governo.
Il lavoro part-time di 2 ore al giorno è reso possibile dal fatto che il limite superiore per l’orario di lavoro perso aumenta al 75 percento. I dipendenti sovvenzionati non possono essere impiegati in lavori straordinari durante il periodo di erogazione, ma l’obbligo di personale si applica anche solo a loro, non a tutto il personale, ha aggiunto il ministro.
László Parragh, presidente della Camera di commercio e dell’industria ungherese (MKIK) ha definito efficaci le misure del governo, ma ha sottolineato che la crisi ha richiesto sforzi sia da parte dei datori di lavoro che dei dipendenti. Secondo László Parragh, il pericolo di panico non è più una minaccia, le aziende stanno cercando di adattarsi alla nuova situazione, e presto sarà tempo di ricominciare, e persino di fare sviluppi.
Oltre alle modifiche annunciate, il capo del gruppo di interesse ha accolto con favore il fatto che la carta Széchenyi sarà ampliata con elementi di conservazione e sviluppo del lavoro e che i negoziati con il governo continueranno. La situazione è in continua evoluzione, si apprezza l’importanza di una decisione rapida, quindi è anche favorevole che le soluzioni semplificate guadagnino terreno tagliando la burocrazia – ha sottolineato László Parragh.
In questi tempi di grande incertezza ci siamo chiesti come interpretare il calo di valore del fiorino nel quadro dell’economia ungherese e per le aziende attive sul territorio magiaro, e anche come potrebbe cambiare l’andamento del fiorino. Abbiamo rivolto queste domande a Péter VirováczChief Economist presso ING Bank Hungary.
Prima di tutto, nel periodo pre-coronavirus, la Banca nazionale d’Ungheria (MNB) era una delle banche centrali con l’approccio piú dovish, con una linea di condotta morbida, in Europa. Ciò significa che la banca centrale ha mantenuto bassi i tassi di interesse per sostenere i prestiti e rafforzare l’attività economica. Il tasso di interesse reale ungherese è stato fortemente negativo, il che significa che un alto tasso di inflazione è stato combinato con un ambiente di tassi di interesse molto basso. La banca centrale ha implementato diverse misure per aumentare la liquidità del fiorino, che si è anche tradotta in un fiorino più debole. Tutto sommato, la tendenza indebolita del fiorino è stata il risultato della configurazione della politica monetaria piuttosto che un indicatore relativo allo stato dell’economia ungherese.
It is just a soft indicator, but it is a sneak peak into the hard reality. Hungarian manufacturing PMI dropped to a never seen low level in March 2020. pic.twitter.com/moFdnpcRaK
Al contrario, la crescita del PIL ungherese è stata una delle più forti (a volte la più forte) in Europa negli ultimi due anni.
Dall’epidemia di Covid-19, molte cose sono cambiate. In precedenza, i mercati finanziari avevano dimenticato i rischi relativi ai mercati emergenti (ME), il che significa che i premi al rischio nelle attività dei ME sono diminuiti in modo significativo negli ultimi anni. Quando il coronavirus ha colpito le economie, questo premio per il rischio è riapparso improvvisamente sul mercato. Questo è stato il motore principale dietro l’indebolimento del fiorino nelle ultime settimane.
Le azioni della Banca nazionale ungherese
Aver visto nuovi record in EUR / HUF su base settimanale (o anche su base giornaliera) ha spinto la Banca nazionale ungherese (MNB) a prendere una decisione difficile. Innanzitutto, la debolezza dell’EUR / HUF può facilmente raggiungere un livello, che può aumentare la consapevolezza della politica e far arrabbiare le persone per questi movimenti del fiorino.
Per risolvere il problema, la MNB aveva bisogno di un aumento dei tassi. Un aumento dei tassi in un momento in cui tutte le principali banche centrali stanno allentando le politiche monetarie. Una situazione catch-22 senza via d’uscita. Se MNB seguisse gli altri nell’allentamento, potrebbe spingere il fiorino a 400 HUF/EUR in pochissimo tempo. Se invece restringesse le condizioni monetarie, frenerebbe l’economia in un momento critico, quando tutti cercano di sostenere la crescita. Quindi l’NBH ha avuto un’altra idea non ortodossa: nella sua ultima riunione, ha implementato diverse misure per sostenere l’economia (un nuovo regime di prestiti per sostenere le piccole e medie imprese, ha messo a punto il suo programma di acquisto di obbligazioni societarie, che supporta il grandi società, ha deciso di migliorare le misure di liquidità a sostegno del settore bancario e ha annunciato un programma di acquisto di titoli di stato per aiutare il finanziamento del debito).
Tutte queste misure di allentamento sono state integrate da un rialzo dei tassi, in cui la Banca nazionale ungherese ha aumentato il tasso sui prestiti overnight (*) e di una settimana dallo 0,90% all’1,85%, un aumento dei tassi di 95 pb. Inoltre, ha anche introdotto un nuovo strumento, un impianto di deposito di una settimana (recentemente allo 0,90%) che ha comportato anche un aumento implicito dei tassi.
Così all’improvviso, i tassi di cambio sono balzati e ha reso più costoso il corto circuito dell’HUF. Dopo queste misure, EUR / HUF si è ritirato dai livelli di 369,5 a circa 350. Poiché questa nuova struttura di 1 settimana è uno strumento flessibile, il che significa che la banca centrale decide circa il tasso su base settimanale e che può oscillare tra -0,05 % (Tasso di deposito O / N) e 1,85% (tasso di deposito O / N e 1 settimana), mantiene la minaccia che la MNB possa facilmente aumentare ulteriormente i tassi.
Coronavirus e previsioni sull’andamento del Fiorino
Per quanto riguarda le previsioni del fiorino, prevediamo che il tasso possa oscillare per un po’ attorno al recente livello di 350.
Tuttavia, esiste una minaccia significativa: la cosiddetta “Legge sul Coronavirus” che ha conferito al Primo Ministro Orbán un potere senza precedenti. In realtà, questo sviluppo ha anche contribuito all’indebolimento dell’HUF attraverso il canale del premio per il rischio, poiché gli investitori internazionali temevano/temono che il PM utilizzerà il suo potere per erodere le istituzioni democratiche in Ungheria.
Prima di tutto, non è una domanda bianca o nera. Il governo ha già avuto una maggioranza dei due terzi, quindi è stato in grado di adottare facilmente nuove leggi/decreti. D’altra parte, ci è voluto del tempo e con questa nuova “Legge sul Coronavirus” il Primo Ministro può risparmiare tempo con i decreti. Il risultato finale sarebbe lo stesso (con la maggioranza regolare dei due terzi o utilizzando il potere conferito dalla nuova legge). Quindi ciò che è cambiato è il tempismo. Questa legge rappresenta chiaramente una minaccia e un grande potere comporta una grande responsabilità. I mercati hanno paura che il Primo Ministro se ne dimentichi, ma vediamo cosa succederà. Se Orbán non utilizzerà il suo potere per allentare assegni e saldi, la tensione sulle attività ungheresi si allenterà.
Questo è il nostro scenario di base. Non appena avremo vinto Covid-19, questo potere di emergenza cesserà e tutto tornerà alla normalità. In questo caso, il Fiorino sarà in grado di rafforzarsi un po’ e alla fine dell’anno, possiamo prevedere i livelli di 340-345.
Le imprese beneficiano dal fiorino debole?
Di tanto in tanto, la stampa riportava che il fiorino più debole fa bene alle imprese in quanto l’Ungheria è un’economia piccola, aperta e orientata all’esportazione.
Tuttavia, il nostro valore aggiunto domestico è ancora basso, il che significa che per produrre prodotti di esportazione abbiamo bisogno anche di un’importante importazione.
Inoltre, l’Ungheria è un importatore di energia. Quindi, da questo punto di vista, il fiorino più debole non è necessariamente solo buono (o cattivo). Questo non è un punto di svolta (soprattutto sapendo che diverse aziende utilizzano i transfer pricing) quando si tratta di decisioni di investimento.
Gli investimenti esteri diretti saranno attratti dalle buone aree geografiche, ma aiutano anche speciali esenzioni fiscali dal governo.
Inoltre, l’Ungheria ha l’imposta sul reddito delle società più bassa in Europa (al 9%), mentre l’imposta sui salari (imposta sui salari pagata dal datore di lavoro) è in calo, allentando anche la pressione sui costi da questo lato.
La creazione di imprese è diventata anche molto più semplice e rapida negli ultimi anni e il costante miglioramento delle infrastrutture offre anche buone opportunità per le aziende.
Traduzione integrale del decreto governativo ungherese numero 109 del 14 aprile sull'imposta al commercio al dettaglio per il Piano di Protezione Economica.
Decreto governativo No. 109/2020 (del 14 aprile) del Governo sull’imposta del commercio al minuto che serve per il riempimento del Fondo Epidemia per l’attuazione del Piano di Azione per la Tutela dell’Economia.
Il Governo nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, considerando le disposizioni della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, in relazione al § 10, nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (3) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, in base all’autorizzazione parlamentare ai sensi del comma (1) del § 3 della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue:
1. Disposizioni esplicative
1. § Applicando il decreto presente:
1. attività di commercio al dettaglio:le attività categorizzate nei settori seguenti secondo il Sistema di Classificazione Unito delle Attività Economiche, in vigore il 01 gennaio 2020 (in seguito: TEÁOR’ 08), in caso di svolgimento delle quali l’acquirente può essere anche una persona privata:
a) nel settore 45.1 – non compresa la commercializzazione all’ingrosso degli autoveicoli e dei rimorchi –,
b) nel settore 45.32,
c) nel settore 45.40 – non compresa la riparazione e la commercializzazione all’ingrosso delle motociclette –, inoltre
d) nei settori 47.1–47.9;
2. ricavi netti:
a) in caso del contribuente appartenente sotto il vigore della Legge C dell’anno 2020 sulla contabilità (in seguito: Sztv.) i ricavi netti dalle vendite determinate nel Sztv.,
b) in caso del contribuente che prepara il suo rapporto annuale secondo le IFRS determinate nel punto 2 del comma (10) del § 3 della Sztv. i ricavi netti secondo il § 40/C. della Legge C dell’anno 1990 sulle imposte locali,
c) in caso dell’impresa che é un piccolo contribuente secondo la legge sull’imposta tassativa delle imprese che sono piccoli contribuenti e sull’imposta delle piccole imprese i ricavi netti sono considerati i ricavi netti dell’impresa piccolo contribuente ai sensi della legge sull’imposta tassativa delle imprese piccoli contribuenti e sull’imposta delle piccole imprese,
d) in caso del contribuente appartenente sotto il vigore della Legge sull’IRPEF i ricavi senza l’IVA secondo la legge sull’IRPEF,
e) in caso della persona o dell’organizzazione di residenza estera che svolge la sua attività secondo il § 2 non attraverso una filiale, il controvalore senza IVA derivante dalla vendita del prodotto consegnato sul territorio nazionale.
2. Obbligo di contribuzione fiscale
2. § É soggetta ad imposta l’attività di commercio al minuto, inoltre anche la vendita del prodotto che viene consegnato all’acquirente sul territorio nazionale e non attraverso una filiale, da parte da una persona o da un’organizzazione di residenza estera.
3. Contribuente
3. § Il contribuente é la persona o l’organizzazione di residenza estera o nazionale che svolge la propria attività commerciale secondo il § 2.
4. Base imponibile
4. § (1) La base dell’imposta é il ricavo netto derivante dall’attività del contribuente nell’anno di esercizio intero del periodo che comprende qualsiasi giorno del periodo considerato dal giorno dell’entrata in vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo, annunziata dal Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo, secondo il § 2, osservando quanto descritto nel § 5.
(2) Appartiene alla base imponibile secondo il comma (1) il ricavo che deriva dal servizio offerto dal contribuente – in relazione alla vendita delle merci acquistate– al fornitore (al produttore, al commercializzante) della merce acquistata, destinata alla vendita nel commercio al minuto; inoltre l’importo dello sconto concesso al contribuente da parte del fornitore della merce destinata alla vendita nel commercio al minuto.
5. Totalizzazione della base imponibile per escludere l’evasione fiscale
5. § (1) L’imposta dei contribuenti che sono considerati società collegate secondo la legge dell’imposta sull’utile e sull’imposta sui dividendi deve essere stabilita in modo tale che bisogna sommare i ricavi netti secondo il § 2, derivanti dall’attività dei contribuenti che sono società collegate e prendendo il risultato come base, l’importo calcolato con la quota di imposta secondo il § 6, deve essere diviso tra i vari contribuenti in conformità alla proporzione che rappresenta il ricavo netto da loro ottenuto, derivante dall’attività secondo il § 2 in quel ricavo netto che deriva dall’attività totale ottenuta dai contribuenti che sono società collegate.
(2) Anche l’anticipo di imposta deve essere stabilito – considerato anche quanto descritto nel § 8 – secondo il modo di calcolo dell’imposta, descritto nel comma (1).
(3) Per attuare le calcoli secondo i comma (1) e (2), le società collegate sono tenute a collaborare. Ognuno dei contribuenti, che sono società collegate, é tenuto ad effettuare la documentazione dei calcoli (comprese la preparazione ed anche la custodia). La documentazione dei calcoli deve essere presentata su richiesta dell’agenzia delle entrate statale.
(4) Le disposizioni secondo i comma (1)–(3) devono essere applicate dalle società collegate in caso delle quali il rapporto di essere società collegate é nato con una divisione o dissociazione successiva all’annunzio del decreto presente o se il giorno dell’annunzio del decreto presente il contribuente che svolge l’attività secondo il § 2, ha ceduto o ha dato in uso i suoi strumenti che rendono possibile l’attività secondo il § 2, ad un’altra società collegata, organizzazione economica, successivamente all’annunzio del decreto presente.
(5) Non bisogna applicare quanto descritto nei comma (1)–(4) se il contribuente dimostra di aver effettuato le operazioni menzionate nel comma (4) non per evitare le disposizioni descritte nel decreto presente, ma esclusivamente per motivi di economia.
6. Quota dell’imposta
6. § La quota dell’imposta
a) per la parte della base imponibile che non supera i 500 milioni di Huf: 0%,
b) per la parte della base imponibile che supera i 500 milioni di Huf, ma non supera i 30 miliardi di Huf: 0,1%,
c) per la parte della base imponibile che supera i 30 miliardi di Huf, ma non supera i 100 miliardi di Huf: 0,4%,
d) per la parte della base imponibile che supera i 100 miliardi di Huf: 2,5%.
7. Importo dell’imposta
7. § L’importo dell’imposta é l’importo stabilito secondo la proporzione rappresentata nei giorni dell’anno di esercizio intero secondo i giorni del calendario ai sensi del comma (1) del § 4 dei giorni del periodo che dura dal giorno dell’entrata in vigore del decreto presente fino al giorno della cessazione della situazione di pericolo dell’importo calcolato della base imponibile ai sensi del comma (1) del § 4, con la quota ai sensi del § 6, considerato anche il § 5.
8. Disposizioni procedurali
8. § (1) Il contribuente determina e dichiara il suo obbligo contributivo all’agenzia delle entrate, su un apposito modulo, entro gg. 30 successivi all’anno di esercizio, comprensivo la cessazione della situazione di pericolo oppure – se il suo anno di esercizio finisce durante la situazione di pericolo, allora entro gg. 30 successivi alla cessazione della situazione di pericolo.
(2) Il contribuente é tenuto a dichiarare all’agenzia delle entrate statale entro il 31 maggio 2020 l’importo maturato per un mese (importo mensile) dell’anticipo di imposta.
(3) L’importo mensile dell’anticipo di imposta é la parte 1/12 dell’importo calcolato prendendo in considerazione come base il ricavo netto del contribuente, derivante dalla sua attività, secondo il § 2, dell’ultimo anno di esercizio chiuso con un rapporto annuale precedentemente all’entrata in vigore del decreto presente (in caso di un anno di esercizio più breve di 12 mesi, annualizzato), calcolata con la quota di imposta secondo il § 6 e considerato il § 5 .
(4) Se il contribuente entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente non ha un anno di esercizio chiuso secondo il comma (3), allora l’importo dell’anticipo di imposta mensile che deve pagare, é la parte 1/12 dell’importo previsto dell’imposta attendibile per l’anno di esercizio secondo il comma (1) del § 4.
(5) Il contribuente nei mesi calendaristici in cui la situazione di pericolo sussiste almeno per un giorno, inteso anche il mese che comprende il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed anche i mesi successivi all’entrata in vigore; cioè in questi mesi il contribuente é tenuto a versare all’agenzia delle entrate statale l’anticipo di imposta mensile calcolato secondo i comma (3) e (4), entro l’ultimo giorno del mese.
(6) Se il ricavo netto derivante dall’attività secondo il § 2, raggiunto nel mese precedente alla scadenza dell’anticipo mensile non ha raggiunto il 60% del ricavo netto derivante dall’attività secondo il § 2 dello stesso mese dell’anno precedente, allora l’agenzia delle entrate statale, su richiesta del contribuente, diminuisce l’importo dell’anticipo di imposta in proporzione a questa diminuzione del ricavo.
(7) Se l’importo degli anticipi d’imposta versati secondo il comma (5) supera l’importo dell’imposta secondo il § 7, il contribuente può chiede di rimborsargli la differenza dal giorno della presentazione della dichiarazione d’imposta secondo il comma (1), in base alle regole del rimborso d’imposta della legge sull’ordine della tassazione.
(8) Il contribuente che non ha l’obbligo di pagamento d’imposta, non ha l’obbligo di presentare una dichiarazione di anticipo d’imposta.
(9) I compiti di autorità inerenti l’imposta sono esercitati dall’agenzia delle entrate statale ed i ricavi derivanti dall’imposta sono i ricavi del budget centrale.
9. Disposizioni finali
9. § (1) Il decreto presente – ad eccezione di quanto descritto nel comma (2) – entra in vigore il 01 maggio 2020.
(2) Il § 10 entra in vigore il 15 maggio.
10. § Il Governo prolunga il vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo secondo il Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo.
Questo sito usa i cookie per migliorare l'esperienza con Economia.hu. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie, in caso contrario è possibile rinunciare al servizio. Impostazioni dei CookieACCETTO
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.