Decreto governativo sull’imposta al commercio al dettaglio per il Piano di Protezione Economica

Decreto governativo No. 109/2020 (del 14 aprile) del Governo sull’imposta del commercio al minuto che serve per il riempimento del Fondo Epidemia per l’attuazione  del Piano di Azione per la Tutela dell’Economia.

Traduzione a cura dello studio di consulenza ITL Group | Dal 1995 | Uniti dalla passione per l’impresa.

Il Governo nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, considerando le disposizioni della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, in relazione al § 10, nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (3) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, in base all’autorizzazione parlamentare ai sensi del comma (1) del § 3 della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue:

1. Disposizioni esplicative 

1. § Applicando il decreto presente:

  • 1. attività di commercio al dettaglio: le attività categorizzate nei settori seguenti secondo il Sistema di Classificazione Unito delle Attività Economiche, in vigore il 01 gennaio 2020 (in seguito: TEÁOR’ 08), in caso di svolgimento delle quali l’acquirente può essere anche una persona privata:
    • a) nel settore 45.1 – non compresa la commercializzazione all’ingrosso degli autoveicoli e dei rimorchi –,
    • b) nel settore 45.32,
    • c) nel settore 45.40 – non compresa la riparazione e la commercializzazione all’ingrosso delle motociclette –, inoltre 
    • d) nei settori 47.1–47.9;
  • 2. ricavi netti:
  • a) in caso del contribuente appartenente sotto il vigore della Legge C dell’anno 2020 sulla contabilità (in seguito: Sztv.) i ricavi netti dalle vendite determinate nel  Sztv.,
  • b) in caso del contribuente che prepara il suo rapporto annuale secondo le IFRS determinate nel punto 2 del comma (10) del § 3 della Sztv. i ricavi netti secondo il § 40/C. della Legge C dell’anno 1990 sulle imposte locali, 
  • c) in caso dell’impresa che é un piccolo contribuente secondo la legge sull’imposta tassativa delle imprese che sono piccoli contribuenti e sull’imposta delle piccole imprese i ricavi netti sono considerati i ricavi netti dell’impresa piccolo contribuente ai sensi della legge sull’imposta tassativa delle imprese piccoli contribuenti e sull’imposta delle piccole imprese,
  • d) in caso del contribuente appartenente sotto il vigore della Legge sull’IRPEF i ricavi senza l’IVA secondo la legge sull’IRPEF,
  • e) in caso della persona o dell’organizzazione di residenza estera che svolge la sua attività secondo il § 2 non attraverso una filiale, il controvalore senza IVA derivante dalla vendita del prodotto consegnato sul territorio nazionale.

2. Obbligo di contribuzione fiscale 

2. § É soggetta ad imposta l’attività di commercio al minuto, inoltre anche la vendita del prodotto che viene consegnato all’acquirente sul territorio nazionale e non attraverso una filiale, da parte da una persona o da un’organizzazione di residenza estera.

3. Contribuente

3. § Il contribuente é la persona o l’organizzazione di residenza estera o nazionale che svolge la propria attività commerciale secondo il § 2. 

4. Base imponibile

4. § (1) La base dell’imposta é il ricavo netto derivante dall’attività del contribuente nell’anno di esercizio intero del periodo che comprende qualsiasi giorno del periodo considerato dal giorno dell’entrata in vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo, annunziata dal Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo, secondo il § 2, osservando quanto descritto nel § 5.

(2) Appartiene alla base imponibile secondo il comma (1) il ricavo che deriva dal servizio offerto dal contribuente – in relazione alla vendita delle merci acquistate– al fornitore (al produttore, al commercializzante) della merce acquistata, destinata alla vendita nel commercio al minuto; inoltre l’importo dello sconto concesso al contribuente da parte del fornitore della merce destinata alla vendita nel commercio al minuto.    

5. Totalizzazione della base imponibile per escludere l’evasione fiscale 

5. § (1) L’imposta dei contribuenti che sono considerati società collegate secondo la legge dell’imposta sull’utile e sull’imposta sui dividendi deve essere stabilita in modo tale che bisogna sommare i ricavi netti secondo il § 2, derivanti dall’attività dei contribuenti che sono società collegate e prendendo il risultato come base, l’importo calcolato con la quota di imposta secondo il § 6, deve essere diviso tra i vari contribuenti in conformità alla proporzione che rappresenta il ricavo netto da loro ottenuto, derivante dall’attività secondo il § 2 in quel ricavo netto che deriva dall’attività totale ottenuta dai contribuenti che sono società collegate.

(2) Anche l’anticipo di imposta deve essere stabilito – considerato anche quanto descritto nel § 8 – secondo il modo di calcolo dell’imposta, descritto nel comma (1).

(3) Per attuare le calcoli secondo i comma (1) e (2), le società collegate sono tenute a collaborare. Ognuno dei contribuenti, che sono società collegate, é tenuto ad effettuare la documentazione dei calcoli (comprese la preparazione ed anche la custodia). La documentazione dei calcoli deve essere presentata su richiesta dell’agenzia delle entrate statale. 

(4) Le disposizioni secondo i comma (1)–(3) devono essere applicate dalle società collegate in caso delle quali il rapporto di essere società collegate é nato con una divisione o dissociazione successiva all’annunzio del decreto presente o se il giorno dell’annunzio del decreto presente il contribuente che svolge l’attività secondo il § 2, ha ceduto o ha dato in uso i suoi strumenti che rendono possibile l’attività secondo il § 2, ad un’altra società collegata, organizzazione economica, successivamente all’annunzio del decreto presente. 

(5) Non bisogna applicare quanto descritto nei comma (1)–(4) se il contribuente dimostra di aver effettuato le operazioni menzionate nel comma (4) non per evitare le disposizioni descritte nel decreto presente, ma esclusivamente per motivi di economia. 

6. Quota dell’imposta

6. § La quota dell’imposta 

  • a) per la parte della base imponibile che non supera i 500 milioni di Huf: 0%,
  • b) per la parte della base imponibile che supera i 500 milioni di Huf, ma non supera i 30 miliardi di Huf: 0,1%,
  • c) per la parte della base imponibile che supera i 30 miliardi di Huf, ma non supera i 100 miliardi di Huf: 0,4%,
  • d) per la parte della base imponibile che supera i 100 miliardi di Huf: 2,5%.

7. Importo dell’imposta

7. § L’importo dell’imposta é l’importo stabilito secondo la proporzione rappresentata nei giorni dell’anno di esercizio intero secondo i giorni del calendario ai sensi del comma (1) del § 4 dei giorni del periodo che dura dal giorno dell’entrata in vigore del decreto presente fino al giorno della cessazione della situazione di pericolo dell’importo calcolato della base imponibile ai sensi del comma (1) del § 4, con la quota ai sensi del § 6, considerato anche il § 5. 

8. Disposizioni procedurali

8. § (1) Il contribuente determina e dichiara il suo obbligo contributivo all’agenzia delle entrate, su un apposito modulo, entro gg. 30 successivi all’anno di esercizio, comprensivo la cessazione della situazione di pericolo oppure – se il suo anno di esercizio finisce durante la situazione di pericolo, allora entro gg. 30 successivi alla cessazione della situazione di pericolo.

(2) Il contribuente é tenuto a dichiarare all’agenzia delle entrate statale entro il 31 maggio 2020 l’importo maturato per un mese (importo mensile) dell’anticipo di imposta. 

(3) L’importo mensile dell’anticipo di imposta é la parte 1/12 dell’importo calcolato prendendo in considerazione come base il ricavo netto del contribuente, derivante dalla sua attività, secondo il § 2, dell’ultimo anno di esercizio chiuso con un rapporto annuale precedentemente all’entrata in vigore del decreto presente (in caso di un anno di esercizio più breve di 12 mesi, annualizzato), calcolata con la quota di imposta secondo il § 6 e considerato il § 5 .

(4) Se il contribuente entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente non ha un anno di esercizio chiuso secondo il comma (3), allora l’importo dell’anticipo di imposta mensile che deve pagare, é la parte 1/12 dell’importo previsto dell’imposta attendibile per l’anno di esercizio secondo il comma (1) del § 4. 

(5) Il contribuente nei mesi calendaristici in cui la situazione di pericolo sussiste almeno per un giorno, inteso anche il mese che comprende il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed anche i mesi successivi all’entrata in vigore; cioè in questi mesi il contribuente é tenuto a versare all’agenzia delle entrate statale l’anticipo di imposta mensile calcolato secondo i comma (3) e (4), entro l’ultimo giorno del mese.

(6) Se il ricavo netto derivante dall’attività secondo il § 2, raggiunto nel mese precedente alla scadenza dell’anticipo mensile non ha raggiunto il 60% del ricavo netto derivante dall’attività secondo il § 2 dello stesso mese dell’anno precedente, allora l’agenzia delle entrate statale, su richiesta del contribuente, diminuisce l’importo dell’anticipo di imposta in proporzione a questa diminuzione del ricavo.

(7) Se l’importo degli anticipi d’imposta versati secondo il comma (5) supera l’importo dell’imposta secondo il § 7, il contribuente può chiede di rimborsargli la differenza dal giorno della presentazione della dichiarazione d’imposta secondo il comma (1), in base alle regole del rimborso d’imposta della legge sull’ordine della tassazione. 

(8) Il contribuente che non ha l’obbligo di pagamento d’imposta, non ha l’obbligo di presentare una dichiarazione di anticipo d’imposta. 

(9) I compiti di autorità inerenti l’imposta sono esercitati dall’agenzia delle entrate statale ed i ricavi derivanti dall’imposta sono i ricavi del budget centrale.

9. Disposizioni finali 

9. § (1) Il decreto presente – ad eccezione di quanto descritto nel comma (2) – entra in vigore il 01 maggio 2020. 

(2) Il § 10 entra in vigore il 15 maggio.

10. § Il Governo prolunga il vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo secondo il Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo.

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