Il decreto 140/2020 sulle agevolazioni fiscali contro il coronavirus in italiano

Per leggere i punti salienti del decreto 140/2020 evidenziati dallo studio legale Lajos Law Firm vai a questo articolo.

La traduzione integrale del decreto sottostante é a cura di ITL Group | United by passion for enterprise, no matter how far away.

Il decreto governativo No. 140/2020 (del 21 aprile 2020) del Governo Ungherese tratta delle agevolazioni fiscali necessarie per attenuare gli effetti economici della pandemia coronavirus nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia.

Scarica il decreto in pdf

https://bit.ly/3bRVWM4

Il decreto 140/2020 del gov. ungherese

Il Governo nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, considerando le disposizioni della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus,
in relazione al § 26, nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (3) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, in base all’autorizzazione parlamentare ai sensi del comma (1) del § 3 della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue:

1. Agevolazioni inerenti l’adempimento agli obblighi contributivi

(1) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamentodell’imposta sull’utile, annuale e straordinario che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione dell’anticipo d’imposta da effettuare contemporaneamente alla dichiarazione d’imposta annuale ai sensi del comma (1) del § 26 della Legge LXXXI dell’anno 1996 sull’imposta sull’utile e sull’imposta sui dividendi (in seguito: Legge Tao), entro il 30 settembre 2020.

(2) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamento d’imposta delle piccole imprese, annuale e straordinario che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione dell’anticipo d’imposta delle piccole imprese entro il 30 settembre 2020.

(3) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamento d’imposta dell’imposta sul reddito dei fornitori d’energia annuale e straordinaria che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento e di dichiarazione dell’anticipo d’imposta da effettuare contemporaneamente alla dichiarazione d’imposta annuale, entro il 30 settembre 2020.

(4) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di dichiarazione dell’imposta sul fatturato annuale e straordinario che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, e può adempiere al suo obbligo di versamento d’imposta da effettuare contemporaneamente, inoltre al suo obbligo di dichiarazione dell’anticipo d’imposta relativa al periodo successivo, entro il 30 settembre 2020.

(5) Se il contribuente non ha adempito al suo obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta sul fatturato e l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’anticipo d’imposta sul fatturato, applicando quanto descritto nel comma (4), entro la scadenza della prima rata di anticipo del periodo di pagamento degli anticipi d’imposta che inizia nel 2020, allora alla scadenza di questa rata di anticipo deve versare l’importo della rata di anticipo precedente dell’imposta sul fatturato, dichiarata precedentemente. Il contribuente può chiedere di diminuire questa rata di anticipo d’imposta prima della scadenza, se secondo i suoi calcoli l’imposta dell’anno di esercizio cominciato nel 2020 non raggiunge l’importo dell’anticipo d’imposta relativo all’anno di esercizio.

(6) La dichiarazione ai sensi del comma (3) del § 3 della Legge C dell’anno 1990 sulle imposte locali può essere presentata all’agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2020.

(7) Il contribuente può adempiere al suo obbligo di accertamento, di dichiarazione e di versamento del contributo d’innovazione annuale e straordinario che maturano entro il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020, inoltre può adempiere al suo obbligo di accertamento e di dichiarazione dell’anticipo del contributo d’innovazione da effettuare contemporaneamente alla dichiarazione d’imposta annuale, entro il 30 settembre 2020.

(8) Il contribuente accerta e versa l’importo dell’anticipo d’imposta sull’utile, l’anticipo d’imposta delle piccole imprese, l’anticipo d’imposta sul reddito dei fornitori d’energia e l’anticipo sul contributo d’innovazione che hanno la scadenza tra il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente e tra il 30 settembre 2020, in merito ai quali, in base ai comma (1), (2), (3), (7) può essere presentata la dichiarazione dell’anticipo d’imposta e dell’anticipo di contributo entro il 30 settembre 2020, il contribuente accerta e versa, prendendo come base l’obbligo di pagamento di anticipo accertato nell’ultima dichiarazione di anticipo d’imposta e di anticipo di contributo a sua disposizione (se il contribuente, soggetto al pagamento cumulativo dell’imposta sull’utile non ha una dichiarazione di anticipo d’imposta in merito all’imposta sull’utile, allora prendendo come base l’obbligo di imposta sull’utile prescrittogli con la delibera dell’agenzia delle entrate) accerta con lo stesso scadenzario, e versa entro il termine per esso prescritto. L’obbligo di anticipo d’imposta sull’utile accertato in questo modo, dal punto di vista della disposizione sull’imposta deve essere considerato un obbligo di anticipo d’imposta sull’utile accertato ai sensi dei comma (2), (3), (7) e (8) del § 26 della Legge sull’imposta sull’utile. Il contribuente può chiedere di abbassare quest’anticipo d’imposta o quest’anticipo di contributo, prima della loro decorrenza se secondo i propri calcoli l’imposta o il contributo dell’anno di esercizio che inizia nel 2020 non raggiunge l’importo dell’anticipo d’imposta o dell’anticipo di contributo.

2. Agevolazione relativa all’adempimento all’obbligo di rendiconto

(1) Le scadenze relative ai rendiconti ai sensi della Legge C dell’anno 2020 sulla contabilità, inerenti la
preparazione, la pubblicazione, il deposito e la promulgazione, inoltre la presentazione (consegna, spedizione) (compresi anche i rendiconti secondo i decreti governativi comprensivi le regole contabili speciali, rilasciate in base all’autorizzazione legale) – se hanno la scadenza tra il giorno dell’entrata in vigore del decreto presente ed il 30 settembre 2020 – vengono prorogate fino al 30 settembre 2020, riservando che la scadenza delle ulteriori obbligazioni contabili che si basano su questi rendiconti, deve essere calcolata da questo giorno.

(2) Ciò che é descritto nel comma (1) non si riferisce ai rendiconti delle imprese di interesse publico ai sensi del punto 19 del § 2 della Legge LXXV dell’anno 2007 sulla Camera dei Revisori Ungheresi, sull’attività della revisione contabile, inoltre sull’ispezione pubblica dei revisori contabili.

3. Aumento ed esonero dall’imposta del contributo sociale dell’importo che può essere concesso nella forma della Carta di Riposo Széchenyi, come prestazione oltre al salario

(1) Nell’anno 2020 diversamente da quanto descritto nel comma (1) del § 71 della Legge CXVII dell’anno 1995 sull’IRPEF (in seguito: Legge Szja, cioé Legge sull’IRPEF) la sovvenzione bonificata sulla Carta di Riposo Széchenyi puó essere considerata come prestazione oltre al salario come segue:
a) la sovvenzione bonificata sul sottoconto alloggio fino a 400 mila Huf all’anno al massimo,
b) la sovvenzione bonificata sul sottoconto ristorazione fino a 265 mila Huf all’anno al massimo,
c) la sovvenzione bonificata sul sottoconto tempo libero fino a 135 mila Huf al massimo.

(2). Nell’anno 2020 diversamente da quanto descritto nel comma (8) del § 70 della Legge sull’IRPEF l’importo quadro per la ricreazione
a) – se il datore di lavoro é un organo di bilancio –

  1. aa)  é di 400 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro sussiste tutto l’anno;
  2. ab)  l’importo proporzionato dei 400 mila Huf conformemente ai giorni che il prestatore di lavoro lavora presso il datore di lavoro in quel rapporto legale che serve come base alla sovvenzione che viene concessa nell’anno di esercizio, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro sussiste soltanto in una parte dell’anno;
  3. ac)  400 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro della persona fisica viene terminata in seguito alla scomparsa della stessa;

b) in caso di un altro datore di lavoro

  1. ba)  é di 800 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro sussiste tutto l’anno;
  2. bb)  l’importo proporzionato dei 800 mila Huf conformemente ai giorni che il prestatore di lavoro lavora presso il datore di lavoro in quel rapporto legale che serve come base alla sovvenzione che viene concessa nell’anno di esercizio, se il rapporto di lavoro del prestatore di lavoro sussiste soltanto in una parte dell’anno;
  3. bc)  800 mila Huf all’anno, se il rapporto di lavoro della persona fisica viene terminata in seguito alla scomparsa della stessa.

(3). Diversamente da quanto descritto nel punto a) del comma (4) del § 1 della Legge LII dell’anno 2018 sull’Imposta del contributo sociale (in seguito: Szocho tv. cioé Legge sul contributo sociale) l’importo bonificato sul conto della Carta di Riposo Széchenyi, considerato prestazione oltre al salario, non é aggravato dall’obbligo contributivo.

(4). L’esenzione fiscale ai sensi del comma (3) puó essere applicata in merito alle prestazioni oltre al salario, concesse dall’entrata in vigore del decreto governativo presente fino al 30 giugno 2020.

4. Diversamente da quanto descritto nel comma (4) del § 58 della Legge LXXI dell’anno 2019 sul Bilancio Centrale dell’Ungheria per l’anno 2020 (in seguito: Kvtv. cioé Legge sul Bilancio centrale) il limite della cafeteria annuale dei prestatori di lavoro degli organi di bilancio, oppure in caso degli organi di bilancio che non concedono cafateria, l’importo netto totale delle prestazioni concesse ad un prestatore annualmente – prestazioni definite nel comma (1) del § 71 della Legge sull’IRPEF, in mancanza di una disposizione legale diversa, nell’anno 2020 non puó superare i 400 000 Huf.

4. Sospensione dell’imposta sul turismo ed i relativi decreti di bilancio

5. § Il contribuente non deve versare l’imposta sul turismo calcolata per i pernottamenti nel periodo dall’entrata in vigore del decreto presente fino al 31 dicembre 2020, chi ha l’obbligo di incassare l’imposta, non la deve esigere e versare l’imposta accertata ma non versata, peró deve dichiararla presso l’agenzia delle entrate. Non bisogna dichiarare l’imposta accertata, se l’importo dell’imposta é pari a zero.

6. § Fino alla cessazione della situazione di pericolo devono essere applicate le disposizioni della Legge sul Bilancio Centrale) con le deroghe definite nei § 7 e 8.

7. § (1) Il comune della localitá ha diritto di ricevere ai sensi del comma (2) la sovvenzione a fondo perduto dal bilancio, dall’importo pari all’imposta dichiarata, ma non versata ai sensi del § 5.

(2) A carico del punto 10 Resoconti comunali della parte I sovvenzioni per promuovere il funzionamento dell’Allegato No. 3 della Legge sul Bilancio Centrale – oltre agli obiettivi elencati nella Legge sul Bilancio Centrale – il comune delle localitá puó richiedere una sovvenzione a fondo perduto nell’importo pari a quello dell’imposta sul turismo dichiarata, ma non versata nel suo territorio di competenza. La richiesta relativa all’importo trimestrale puó essere presentata nel sistema elettronico gestito dal ministro responsabile dei comuni locali, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre in oggetto. La rendicontazione delle sovvenzioni ricevute avviene nell’ambito del rendiconto del Bilancio dell’anno 2020 e nel quadro di questo é possibile far valere anche la richiesta relativa all’importo dell’ultimo trimestre del 2020. L’erogazione della sovvenzione avviene nella forma di un prefinanziamento, nell’ambito di un finanziamento netto. In caso della sovvenzione erogata in questo modo non bisogna emettere un documento del sovvenzionatore.

8. §

  • (1) Il comune delle località dall’entrata in vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo, ma al massimo fino al 31 dicembre 2020, non ha diritto di ricevere l’importo diminuito e poi aumentato con un completamento secondo i calcoli del punto f) del sottopunto 1 del punto I dell’allegato 2 della Legge sul Bilancio Centrale a titolo di sussidio per compiti delle stazioni estive del punto e) del sottopunto 1 del punto I dell’allegato 2 della Legge sul Bilancio Centrale (in seguito: sovvenzione per le stazioni estive).
  • (2)  Il ministro responsabile della finanza pubblica viene autorizzato che a carico della sovvenzione per le stazioni estive, descritta nel comma (1) e non pagata per il comune locale, possa effettuare una trasposizione nel capitolo XLVI del Fondo per la Protezione Contro l’Epidemia dell’Allegato No. 1 della Legge sul Bilancio Centrale.
  • (3)  Per eseguire il comma (1) il comune delle località ha diritto di avere la sovvenzione per le stazioni estive, in modo proporzionale al tempo, per il periodo dal 01 gennaio 2020 al giorno dell’entrata in vigore del decreto presente, in modo tale che l’erogazione della sovvenzione a partire dal finanziamento netto del mese di maggio del 2020 fino all’ultimo giorno del mese toccato dalla cessazione della situazione di pericolo, chiudendo con il finanziamento netto del mese di dicembre del 2020 al massimo, é sospeso. In caso di sovra-pagamento la differenza deve essere tirata indietro nell’ambito del finanziamento netto del mese di maggio del 2020.
  • (4)  L’importo proporzionale nel tempo che spetta al comune locale ai sensi del comma (3) può essere utilizzato per coprire le spese elencate nel sottopunto fa) del punto 3 Regole integrative speciali, relative alle sovvenzioni secondo il titolo giuridico I delle Regole integrative della Legge sul Bilancio Centrale e bisogna farne la rendicontazione nell’ambito del rendiconto del Bilancio annuale dell’anno 2020.

5. Regole dell’amministrazione tributaria

Le disposizioni della Legge CL dell’anno 2017 sull’Ordine della contribuzione (in seguito: Art) e quelle della Legge CLI dell’anno 2017 sul Regolamento dell’amministrazione tributaria devono essere applicate con le deroghe descritte nel sottotitolo presente.

(1) In base alla qualificazione effettuata nel corso della situazione di pericolo ed alla successiva qualifica non
puó essere annullata la qualifica di „contribuente affidabile” del contribuente a causa della lesione dell’obbligo tributario che scade durante la situazione di pericolo o entro gg. 30 successivi, facendo riferimento alla differenza d’imposta accertata a suo carico.
(2) In base alla qualificazione effettuata nel corso della situazione di pericolo e la qualifica successiva al trimestre comprensivo il giorno 30 successivo alla cessazione della situazione di pericolo, non può essere annullata la qualifica di „contribuente affidabile” del contribuente, facendo riferimento ad un procedimento di esecuzione iniziato durante la situazione di pericolo o entro i gg. 30 successivi, inoltre in mancanza delle condizioni ai sensi dei punti e) ed i) del comma (1) del § 153 della Legge sull’ordine della contribuzione.

L’agenzia delle entrate statale nel corso della qualificazione effettuata durante la situazione di pericolo e durante la successiva qualifica nel corso dell’analisi delle condizioni secondo il punto f) del comma (1) del § 157 della Legge sull’ordine della contribuzione non prende in considerazione la differenza d’imposta accertata a carico del contribuente in seguito all’infrazione dell’obbligo contributivo che decorre durante la situazione di pericolo o entro i gg. 30 successivi.

(1) Oltre alle agevolazioni ai sensi dei § 198 e 199 della Legge sull’ordine della contribuzione, l’agenzia delle
entrate concede al contribuente ed alla persona obbligata al pagamento dell’imposta (nell’applicazione del § presente, in seguito, insieme: contribuente) su richiesta inoltrata entro il giorno 30 successivo alla cessazione della situazione di pericolo una volta, una dilazione di pagamento di sei mesi al massimo, senza supplemento o un pagamento rateale per 12 mesi al massimo, senza supplemento per un’imposta di cinque milioni di Huf al massimo, registrato presso l’agenzia delle entrate se il contribuente contemporaneamente alla presentazione della richiesta dimostra o presume che la difficoltà di pagamento possa essere ricondotto alla situazione di pericolo. (2) Il contribuente non obbligato alla tenuta del contatto elettronico può presentare la richiesta i sensi del comma (1) per via elettronica o per iscritto. (3) La procedura finalizzata all’agevolazione ai sensi del comma (1) é esentasse. (4) Il tempo di gestione della richiesta ai sensi del comma (1) é di gg. 15.

13§

(1) Diversamente dal comma (2) del § 201 della Legge sull’ordine della contribuzione l’agenzia delle entrate su richiesta del contribuente che non é una persona fisica e su richiesta della persona obbligata al pagamento dell’imposta (nell’applicazione del § presente, in seguito, insieme: contribuente), inoltrata entro il giorno 30 successivo alla cessazione della situazione di pericolo, abbassa il debito d’imposta a suo carico una volta, con 20 % al massimo, ma solo nell’importo che non supera i cinque milioni di Huf se il pagamento del debito d’imposta renderebbe impossibile l’attività economica del richiedente in seguito ad un motivo riconducibile alla situazione di pericolo.

L’abbassamento dell’imposta puó essere richiesto solo per un unica categoria d’imposta.
(2) In caso dell’abbassamento del debito d’imposta secondo il § presente per l’importo rimasto non puó essere concessa un’agevolazione di pagamento secondo il § 12. Non puó essere concesso l’abbassamento del debito d’imposta secondo il § presente, se l’agenzia delle entrate aveva concesso al contribuente un’agevolazione di pagamento secondo il § 12. (3) Il contribuente non obbligato alla tenuta del contatto elettronico puó presentare la richiesta i sensi del comma (1) per via elettronica o per iscritto.(4) La procedura finalizzata all’abbassamento d’imposta ai sensi del comma (1) é esentasse. (5) Il tempo di gestione della richiesta ai sensi del comma (1) é di gg. 15.

14§ Il contribuente non obbligato alla tenuta del contatto elettronico nella procedura finalizzata all’agevolazione di pagamento, svolta per via elettronica, può avanzare la sua richiesta per l’ottenimento dell’agevolazione di pagamento anche attraverso il servizio del modulo generale della domanda elettronica.

15§ Nel corso della pubblicazione ai sensi del § 263 della Legge sull’ordine della contribuzione l’agenzia delle entrate statale non prende in considerazione l’importo dell’ammanco fiscale e della conseguenza legale accertati a carico del contribuente, a causa della violazione dell’obbligo contributivo che aveva la decorrenza durante la situazione di pericolo o entro i gg. 30 successivi.

16§ Nel corso della pubblicazione ai sensi del § 264 della Legge sull’ordine della contribuzione, effettuata durante la situazione di pericolo e successivamente al trimestre del giorno 30-o, successivo alla cessazione della situazione di pericolo, l’agenzia delle entrate statale non prende in considerazione il debito d’imposta che decorre durante la situazione di pericolo ed entro i gg. 30 successivi.

17§

  • (1) Differentemente dal comma (3) del § 113 della Legge sull’ordine della contribuzione, inoltre dal § 16 del decreto della NGM (Ministero per l’Economia Nazionale) No. 5/2015 (del 27 febbraio) sul funzionamento dell’EKÁER (Sistema Elettronico di Controllo della Circolazione Stradale delle Merci) in seguito: decreto EKAER) il contribuente durante la situazione di pericolo e fino al giorno 30 successivo alla cessazione della situazione di pericolo viene esonerato dall’obbligo di dover dare una garanzia.
  • (2) L’agenzia delle entrate statale in relazione al funzionamento del sistema elettronico di controllo della circolazione stradale delle merci (in seguito: EKAER) in merito alle dichiarazioni EKAER prende i provvedimenti immediatamente, ufficialmente per restituire al contribuente con bonifico bancario l’importo della garanzia di rischio versato sul conto di deposito separato prima dell’entrata in vigore del decreto presente e per inoltrare alla banca l’approvazione necessaria alla disdetta della garanzia assunta.
  • (3) Differentemente dalle regole relative all’esenzione individuale del decreto EKAER, la validità del permesso relativo all’esenzione per un pezzo di strada sussiste per l’intera durata della situazione di pericolo e la sussistenza delle condizioni non deve essere esaminata durante la situazione di pericolo.

18§ Se il termine ai sensi del comma (2) del § 48 del Decreto NGM No. 48/2013 (del 15 novembre), relativo alle esigenze tecniche dei registratori di cassa, alla commercializzazione dei registratori di cassa per l’emissione degli scontrini, sul loro uso e l’assistenza tecnica, inoltre sulla fornitura dei dati registrati dai registratori di cassa verso l’agenzia delle entrate, se tale termine scade durante la situazione di pericolo, il gestore é tenuto a far effettuare l’ispezione entro gg 120 dopo la cessazione della situazione di pericolo.

19§ Se il termine ai sensi del § 49 del Decreto NGM No. 31/2006 (del 02 settembre) che tratta le esigenze tecniche delle macchine automatiche che fanno la vendita degli alimentari senza personale, sulla loro gestione e l’assistenza tecnica, inoltre sulla fornitura dei dati registrati nelle macchine automatiche verso l’agenzia delle entrate, se tale termine scade durante la situazione di pericolo, il gestore é tenuto a far effettuare l’ispezione entro gg 120 dopo la cessazione della situazione di pericolo.

6. Sussistenza del diritto al servizio sanitario

20§

  • (1) Nel periodo della sussistenza della situazione di pericolo il prestatore di lavoro che é in ferie non retribuite, in seguito alla situazione di pericolo ha diritto di avere il servizio sanitario.
  • (2) In caso secondo il comma (1), a partire dal 01 maggio 2020 il datore di lavoro – entro il giorno 12 del mese successivo a quello in oggetto – accerta, dichiara e versa il contributo al servizio sanitario sul prestatore di lavoro secondo il comma (1).
  • (3) L’agenzia delle entrate statale su richiesta del datore di lavoro permette che il datore di lavoro possa versare l’importo accertato e dichiarato (ai sensi del comma 2) del contributo sul servizio sanitario entro gg. 60 dopo la cessazione della situazione di pericolo.

7. Diminuzione della quota dell’imposta per il contributo sociale e le relative, varie, ulteriori disposizioni

21§. Differentemente dal § 29 della Legge sull’IRPEF, la base imponibile integrata é il reddito accertato,
derivante dall’attività autonoma e non autonoma inoltre da altri redditi che appartengono sotto l’obbligo contributivo nell’anno di esercizio, inoltre in caso di pagamento di imposta forfettaria é il reddito accertato a forfait, dal fatturato degli imprenditori individuali e da quello dei piccoli produttori agricoli. Se la persona fisica ha l’obbligo di pagare l’imposta per il contributo sociale in base al suo reddito, – eccetto se quello puó essere registrato in contabilità come costo o gli é stato rimborsato, – bisogna prendere in considerazione come reddito l’87% del reddito accertato.

(2) Differentemente dal comma (5) del § 47 della Legge sull’IRPEF, nell’applicazione del comma (2) del § 47 della Legge sull’IRPEF, viene considerato come reddito preso in considerazione per il calcolo della base per l’anticipo d’imposta, l’87 % della parte accertata dal fatturato ai sensi del comma (2) del § 47 della Legge sull’IRPEF, se la persona fisica in base al reddito ha l’obbligo di pagare l’imposta per il contributo sociale, eccetto se quello puó essere registrato in contabilità come costo o gli é stato rimborsato.

22§ Differentemente dal comma (3) del § 4 della Legge CXX del 2005 sul Contributo semplificato per il sostenimento degli oneri pubblici (in seguito: Legge Ekho) il pagatore paga un contributo semplificato per il sostenimento degli oneri pubblici del 15,5 %, considerando la base definita nel comma (1) del § 4 della Legge sul Contributo semplificato per il sostenimento degli oneri pubblici.

23§. Differentemente dal comma (1) del § 10 della Legge CXLVII del 2012 sull’Imposta tassativa delle imprese che sono piccoli contribuenti e sull’imposta delle piccole imprese (in seguito: Katv.) i piccolo contribuente che lavora a tempo pieno viene considerato assicurato durante la sussistenza di questo suo stato giuridico, puó aver diritto di tutte le assistenze definite nella Legge LXXX dell’anno 1997 sulle Assistenze dell’assicurazione sociale e su quelle che hanno diritto delle pensioni private, inoltre sulla copertura di queste assistenze, la base per il calcolo di queste assistenze é l’importo di 102 000 Huf al mese, in caso di versamento di un’imposta tassativa dall’importo piú alto, la base per il calcolo é di 170 000 Huf al mese. L’agenzia delle entrate statale in base al contenuto dati delle dichiarazioni ai sensi del comma (11) dei § 7 e 8 della Katv. fornisce i dati verso gli organi per l’assicurazione sanitaria e pensionistica in merito alla durata dello stato giuridico assicurativo del piccolo contribuente al tempo pieno ed in merito alla base delle assistenze.

  1. (2)  Differentemente dal comma (1) del § 21 della Katv. la quota dell’imposta é l’11% della base dell’imposta.
  2. (3)  Differentemente dal comma (2) del § 23 della Katv. l’importo dell’anticipo d’imposta
    1. a)  l’importo dei pagamenti di natura personale, definito ai seni dei comma (2)–(2b) del § 20 della Katv., da pagare dal contribuente nel periodo di accertamento dell’imposta ed
    2. b)  i dividendi da pagare, approvati nel periodo di accertamento dell’imposta – non compresi i dividendi che vengono approvati nel periodo di contribuzione come piccola impresa, a carico dell’utile dopo il pagamento delle imposte, ed alla riserva di utili degli anni di esercizio precedenti alla contribuzone come piccola impresa, – abbassando con l’importo dei dividendi non comprensivi l’importo dell’imposta registrata come fatturato nel periodo di accertamento dell’anticipo d’imposta, pagato (da pagare) all’estero, ammesso che la societá che accerta i dividendi (inteso anche il patrimonio gestito), non metta il suo importo come costo a carico dell’utile prima del pagamento delle imposte.

24§. Differentemente dal comma (1) del § 2 della Legge Szocho la quota dell’imposta é il 15,5 % della base imponibile e nei casi descritti nel comma (4) del § 1 della Legge Szocho é il 15,5 % dell’importo determinato come base imponibile dei compensi.

8.Disposizioni finali

25§

  • (1) Il decreto presente – ad eccezione di quanto descritto nei comma (2)–(5) – entra in vigore il giorno successivo all’annunzio.
  • (2) I § 5–8 entrano in vigore il quinto giorno successivo all’annunzio del decreto presente. (3) I § 21, 22 ed il comma (1) del § 23, inoltre il § 24 entrano in vigore il 01 luglio 2020. (4) I comma (2) e (3) del § 23 entrano in vigore il 01 gennaio 2021.
  • (5) Il § 26 entra in vigore il giorno 15-o successivo all’annunzio del decreto presente.

26§ Il Governo prolunga il vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo secondo il Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo.

http://www.itlgroup.eu/economiahu2020/agevolazioni-fiscali-contro-il-coronavirus/

Articoli recenti

spot_img

Articoli recenti

Redazione
Redazione
La Redazione di Economia.hu e si avvale delle competenze dei professionisti dello studio di consulenza ITL Group, che dal 1995 supporta le aziende italiane della loro crescita in Ungheria. Editor-in-chief: Irene Pepe Leggi di piú nel Chi siamo >https://economia.hu/chi-siamo/

Altri articoli che potrebbero interessare

Instagram

Articoli più recenti