Agevolazioni fiscali contro il coronavirus. Punti salienti del decreto 140/2020 secondo Lajos Law Firm

Lajos Law Firm, studio legale partner di ITL Group, considerando le novità importanti introdotte dal decreto governativo 140/2020, con il presente riassunto vorrebbe richiamare la vostra attenzione sui punti più significativi del decreto sulle agevolazioni fiscali necessarie per attenuare gli effetti economici della pandemia coronavirus nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia. 

{A questo link potete scaricare il pdf del documento di Lajos Law Firm}

Facilitazione relativamente all’adempimento degli obblighi fiscali

L’obbligo annuale (e l’obbligo straordinario) di accertamento, dichiarazione e pagamento delle imposte societarie dovute tra la data del 22 aprile e 30 settembre 2020, e l’obbligo di accertamento e dichiarazione delle imposte anticipate previsto dalla legge sulle imposte societaria puó essere soddisfatto entro la data del 30 settembre 2020.

Analogamente a quanto previsto nel paragrafo precedente, la stessa facilitazione è estesa anche alle piccole imprese relativamente alla loro imposta

In modo molto simile, l’obbligo annuale (e l’obbligo straordinario) di dichiarazione e pagamento dell’imposta professionale scadenti tra la data del 22 Aprile e 30 settembre 2020 e l’obbligo di dichiarazione dell’imposta professionale anticipata, puó essere soddisfatta entro il 30 settembre 2020.

Facilitazione riguardo i bilanci

La scadenza prevista per preparazione, pubblicazione, deposito, presentazione ed invio dei rapporti bilancistici previsiti dalla legge sulla contabilitá, qualora questa sia dovuta tra la data del 22 Aprile e 30 settembre, é estesa fino al 30 settembre 2020.

I termini degli obblighi contabili fondati su tali bilanci decorreranno dalla data del 30 settembre. Tale disposizione non si applica ai bilanci degli enti di interesse pubblico.

La carta Széchenyi e il fringe benefit aziendale

Diversamente quanto specificato dalla legge sull’IRPEF ( Legge nr. 67 dell’anno 1995) nell’anno 2020 viene considerato come fringe benefit:

  • la sovvenzione trasferita al sottoconto dell’alloggio fino a 400.000 HUF all’anno,
  • la sovvenzione trasferita al sottoconto di ristorazione fino a 265.000 HUF all’anno,
  • la sovvenzione riferita al sottoconto per il tempo libero fino a 135.000 HUF all’anno

Il budget ricreativo é ( ad eccezione per le unità iscritte al bilancio):

  • 800.000 HUF all’anno, se l’occupazione del dipendente dura per tutto l’anno;
  • l’importo di 800 mila HUF in proporzione al numero di giorni trascorsi dal dipendente presso il datore di lavoro se l’occupazione del dipendente dura soltanto per una parte dell’anno;
  • 800.000 HUF all’anno, se il rapporto di lavoro della persona privata viene interrotto a causa della propria morte

Non viene pagata alcuna imposta per la prestazione di fringe benefit trasferita sul conto della carta Széchenyi (diversamente quanto specificato nella legge sul contributo sociale)

Tale esenzione fiscale si applica ai benefici concessi dalla data del 22 Aprile 2020 fino al 30 giugno 2020.

Sospensione della tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno per le notti degli ospiti trascorsi tra il 26 Aprile e il 31 Dicembre 2020non è dovuta dal contribuente, né deve essere raccolta e pagata dall’obbligato.

Regole dell’ amministrazione fiscale

La valutazione del contribuente come contribuente affidabile non può essere revocata facendo riferimento alla differenza fiscale accertata nei suoi confronti per la violazione degli obblighi fiscali dovuti durante lo stato di pericolo o entro i successivi trenta giorni.

Se un contribuente, puché non sia persona fisica, è soggetto ad un debito fiscale e puó dimostrare che il pagamento di tale debito lo porterebbe all’impossibilità di poter svolgere la propria attività economica, può presentare una richiesta all’autorità fiscale, entro il termine massimo del trentesimo giorno successivo alla cessazione dell’emergenza, per richiedere una riduzione del 20%, per un massimo di 5 milioni di HUF.

Gli sgravi fiscali possono essere richiesti una sola volta e solo per un tipo di imposta.

Riduzione del contributo sociale

Diversamente da quanto specificato dalla legge sull’IRPEF, la base imponibile consolidata è costituita dalle entrate di tutte le attività autonome, non autonome ed entrate di altre attivitá. Nel caso di tassazione forfettaria la base imponibile consolidata è costituita dal reddito forfettario proveniente dal reddito delle imprese individuali e dei piccoli agricoltori.

Se, per il reddito risultante, l’individuo è tenuto a pagare l’imposta sul contributo sociale, a meno che l’imposta non possa essere contabilizzata come una spesa o rimborsata all’individuo, allora dovrà essere considerato solo l’87% del reddito nel calcolo di tale imposta.

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