Produttori agricoli e pescatori: quali gli obblighi di fatturazione e segnalazione?

La NAV risponde alle domande più frequenti sulla fatturazione in Ungheria, in merito al sistema di fatturazione online e le modifiche in vigore dal 1 luglio 2020. Nell’articolo le risposte alle FAQ su pesca e agricoltura.

Che tipo di documento dovrebbe rilasciare l’associazione di pesca in merito alla quota associativa dell’associazione e alla vendita dei biglietti regionali? È soggetto all’obbligo di segnalazione?

Se l’associazione fornisce un servizio per una quota associativa esente da IVA ai sensi della legge sull’IVA art. 85 (1) (l), a partire dal 1° luglio 2020 questa fornitura di servizi non deve essere supportata da una fattura, ma è sufficiente che venga supportata da un documento contabile.

Di conseguenza questa fornitura di servizi non sarà soggetta a un obbligo di servizio di invio dei dati online a partire dal 1 ° luglio di quest’anno. È importante notare che questo è valido anche nel caso in cui, nonostante quanto sopra, il soggetto decida di emettere una fattura come documento contabile.

Tuttavia, questi documenti contabili devono essere separati in modo chiaro e verificabile dalle fatture per le quali il soggetto passivo non è esonerato dall’obbligo di emettere fatture, vale a dire per il quale è tenuto a fornire i dati della fattura.

La “vendita di un permesso territoriale” costituisce normalmente una prestazione di servizi esente da imposte come locazione di beni immobili. Quindi la certificazione e il conferimento dei dati si svilupperanno come sopra descritto. La situazione è diversa, tuttavia, se l’associazione ha registrato l’affitto della proprietà attraverso la “vendita” del biglietto territoriale come attività soggetta ad IVA. In questo caso, supponendo che l’autorizzazione territoriale sia per l’area idrica ungherese, l’associazione deve fornire i dati online sulla fattura che emette in relazione al servizio fornito all’altro soggetto passivo registrato a livello nazionale.

[Legge sull’IVA art. 85 (1) (l), legge sull’IVA art. 86 (1) (l), legge sull’IVA art. 88 (1) (b), legge sull’IVA art. 165 (1) (a), legge sull’IVA Allegato 10, punto 1]

In quanto produttore agricolo primario, che tipo di documento deve essere rilasciato per le vendite effettuate dopo il 1 luglio 2020? È obbligatorio utilizzare un programma di fatturazione?

Non vi è alcun cambiamento nell’emissione della  certificazione che deve essere rilasciata da un agricoltore primario dal 1 ° luglio 2020. Pertanto, ad esempio, se le vendite del produttore primario dell’agricoltore gli danno diritto a un premio compensativo, l’acquirente rilascia un documento di acquisto per il quale non sono richieste informazioni. La modifica riguarda il produttore principale se, ad esempio, vende il suo prodotto a un cliente che indica il suo stato fiscale fornendo la sua P.IVA (che non deve essere confuso con il numero di identificazione fiscale, cioè il codice fiscale personale!).

In questo caso deve essere emessa una fattura per la quale devono essere fornite le informazioni sui dati online e quindi sussiste l’obbligo di informazione sul conto). Non sussiste ancora l’obbligo di ’emissione delle fattura attraverso un software di fatturazione, può ancora essere compilata manualmente utilizzando un modulo di emissione fatture.

Nel caso di emissione di fatture manuali, queste devono essere comunque dichiarate, quindi i dati contenuti nella fattura devono essere caricati manualmente sul sito online dell’Agenzia delle Entrate entro 4 giorni dall’emissione della fattura.

Nel caso in cui l’imponibile IVA della fattura emessa manualmente superi i 500.000 HUF, i dati della fattura devono essere caricati entro 24 ore dall’emissione della fattura. 

È importante specificare che dal 1° luglio 2020, l’obbligo di fornire i dati online si applica solo per le fatture emesse per una transazione eseguita ad un soggetto passivo domestico, quindi nel caso di un cliente privato, indipendentemente da tutti gli altri fattori, la fornitura dei dati non si presenta. La ricevuta non è inoltre soggetta all’obbligo di fornire informazioni.

[Legge sull’IVA art. 159 (1), legge sull’IVA art. 165 (1) (b), legge sull’IVA art. 166 (1), legge sull’IVA. art. 202 (2) (a), legge sull’IVA Allegato 10 1-3. punto]

FONTE: NAV

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