Non vi è stato alcun cambiamento sugli obblighi di emissioni di documenti nel caso di servizio veterinario dal 1° luglio 2020.
La prestazione di servizi veterinari è un’attività imponibile, pertanto il soggetto passivo che fornisce tali servizi è soggetto alla legge sull’IVA. Ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 1, lettera a), non può essere esonerato dall’obbligo di emettere una fattura (ovvero l’obbligo di emettere una fattura non può sostituito dall’emissione di un altro documento contabile diverso da una fattura).
Di conseguenza, l’obbligo di fornire dati online per una fattura emessa per un servizio veterinario nazionale esiste indipendentemente dal contenuto IVA della fattura se il destinatario del servizio è un altro soggetto passivo registrato a livello nazionale.
Una fattura emessa per un servizio veterinario da una persona fisica non passiva o da un soggetto passivo non nazionale, l’obbligo di emissione della fattura e invio dei dati online entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021, a condizione che siano applicabili le leggi nazionali di emissione fatture.
Se le seguenti condizioni vengono soddisfatte [vale a dire, a condizione che l’acquirente non sia un soggetto ‘IVA o una persona giuridica, paga in contanti o attraverso uno strumento di pagamento sostitutivo al contanti (ad esempio: con carta di credito) e l’importo del corrispettivo non raggiunge 900.000 HUF e l’acquirente non richiede fattura], anche il soggetto passivo che svolge l’attività veterinaria può emettere una ricevuta. In caso di emissione di una ricevuta, a seconda dei casi, l’emittente della ricevuta non ha l’obbligo di fornire i dati online.
Dato che l’attività veterinaria non è soggetta all’obbligo di utilizzare un registratore di cassa online, nel caso di fatture emesse per tale attivitá (anziché una ricevuta) non è necessario fornire dati attraverso la compilazione del modulo PTGSZLAH..
[Legge sull’IVA § 2 a), legge sull’IVA.art. 159 (1) – (2), legge sull’IVA art. 165 (1) a) -b), legge sull’IVA art. 166 (1), legge sull’IVA. Allegato 10, punto 1]
FONTE: NAV
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