Traduzione integrale dei decreti 104 e 105 nell’ambito del piano di protezione economica

Traduzione a cura degli esperti dello studio di consulenza ITL Group, raggiungibile alla mail info@itlgroup.hu per domande o chiarimenti.

Scarica il pdf contenente la traduzione integrale dei decreti governativi 104 e 105 pubblicati sulla gazzetta ufficiale ungherese il 10 aprile 2020.

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Decreto governativo 104/2020 del 10 aprile

sull’integrazione delle regole del diritto del lavoro del decreto governativo No. 47/2020 (del 18 marzo) sui provvedimenti immediati necessari ad attenuare gli effetti della pandemia coronavirus sull’economia nazionale, nell’ambito del Piano d’azione per la Tutela dell’economia.

Il Governo nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, considerando le disposizioni della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, in relazione al § 3, nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (3) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, in base all’autorizzazione parlamentare ai sensi del comma (1) del § 3 della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue: 

1. § (1) Oltre a quanto descritto nel comma (2) del § 6 del Decreto governativo No. 47 (del 18 marzo) sui provvedimenti immediati necessari ad attenuare gli effetti della pandemia coronavirus sull’economia nazionale [in seguito: Decreto governativo No. 47/2020. (del 18 marzo)], la Legge No. I dell’anno 2012 sul codice del lavoro (in seguito: Mt., cioè Codice del Lavoro) deve essere applicata con la differenza che il datore di lavoro può ordinare un monte ore di 24 mesi al massimo.

  • (2) Il datore di lavoro può prolungare il monte ore ordinato prima dell’entrata in vigore del decreto presente, per la durata descritta nel comma (1) .
  • (3) Non é possibile derogare a quanto descritto nel § 99 del Codice del Lavoro e nei § 104–106 del Codice del Lavoro il che non tocca la possibilità di derogazione descritta nel comma (4) del § 135 del Codice del Lavoro.
  • (4) Durante il vigore del decreto presente non possono essere applicate le disposizioni del contratto collettivo che differiscono dalle regole comprese nel decreto presente.

2. § (1) Il decreto presente – ad eccezione di quanto descritto nel comma (2) – entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

  • (2) Il § 3 entra in vigore il giorno 15-o, successivo alla pubblicazione del decreto presente. 

3. § Il Governo prolunga il vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo secondo il Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo.

  • 4. § La cessazione della situazione di pericolo non tocca l’occupazione secondo il monte ore ordinato in conformità all’accordo stipulato in base al comma (1) e (2) del § 1 del decreto presente, inoltre al comma (4) del § 6 del Decreto governativo No. 47 (del 18 marzo). 

Decreto governativo 105/2020 del 10 aprile

sulla sovvenzione dell’occupazione in un orario di lavoro ridotto nel corso della sussistenza della situazione di pericolo, nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Economia

Il Governo nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, considerando le disposizioni della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, in relazione al § 11, nella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (3) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, in base all’autorizzazione parlamentare ai sensi del comma (1) del § 3 della Legge XII dell’anno 2020 sulla protezione contro il coronavirus, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue:

1. § Applicando il decreto presente

  • a) orario di lavoro ridotto: un orario di lavoro parziale secondo il contratto di lavoro che viene modificato dopo l’annunzio della situazione di pericolo che nella media di tre mesi raggiunge almeno la metà dell’orario di lavoro secondo il contratto di lavoro precedente alla modifica, ma non supera il 70%, che ha la durata di almeno 4 ore di lavoro al giorno;
  • b) tempo di potenziamento individuale: il prestatore di lavoro viene esonerato dall’obbligo di adempimento allo svolgimento di lavoro nella misura del 30% dell’orario di lavoro mancante in seguito all’orario di lavoro ridotto, per poter svolgere un potenziamento inerente il proprio mansionario o l’attività del datore di lavoro;
  • c) obbligo di mantenere il numero degli effettivi: é l’obbligo del datore di lavoro relativo al mantenimento del numero degli effettivi esistente secondo la statistica del giorno della presentazione della domanda;
  • d) datore di lavoro: datore di lavoro ai sensi della Legge No. I dell’anno 2012 sul codice del lavoro (in seguito: Mt., cioè Codice del Lavoro), eccetto le organizzazioni elencate nel § 1 della Legge CLXXV dell’anno 2011 sulla libertà di associazione, sullo status di pubblica utilità, inoltre sul funzionamento e sul supporto delle organizzazioni civili; il sostenitore che riceve una sovvenzione dal bilancio dello Stato secondo il punto m) del comma (1) del § 4 della Legge III del 1993 sull’amministrazione sociale e sui provvedimenti sociali; il sostenitore che riceve una sovvenzione dal bilancio dello Stato secondo il punto s) del § 5 della Legge XXXI dell’anno 1997 sulla tutela dei bambini e sull’amministrazione tutelare; servizio, istituzione e rete sociale, per il benessere e per la tutela dei bambini che riceve una sovvenzione dal bilancio dello Stato; il sostenitore che riceve una sovvenzione dal bilancio dello Stato secondo il comma (4) del § 88 della Legge CXC. dell’anno 2011 sull’educazione pubblica nazionale, inoltre il sostenitore che riceve una sovvenzione dal bilancio dello Stato secondo il comma (3) del § 84 della Legge CCIV dell’anno 2011 sull’istituzione superiore nazionale;
  • e) prestatore di lavoro: prestatore di lavoro secondo il Codice del lavoro, eccetto quello per il quale il datore di lavoro accreditato secondo il decreto governativo No. 327/2012 (del 16 novembre) sull’accreditamento dei datori di lavoro che impiegano prestatori di lavoro diversamente abili e sulle sovvenzioni dal Bilancio dello Stato che possono essere forniti per l’occupazione dei prestatori di lavoro diversamente abili, riceve già una sovvenzione dal Bilancio dello Stato;
  • f) compenso di assenza: compenso di assenza calcolato secondo il § 148 del Codice del lavoro per il giorno dell’annunzio della situazione di pericolo, alla determinazione della quale bisogna prendere in considerazione anche il  compenso di servizio secondo il decreto No. 71/2005 (del 27 novembre) del GKM (Ministero dell’Economia e della Circolazione) sulle regole della determinazione della misura del compenso di servizio, inoltre dell’applicazione e dell’utilizzazione dello stesso;    
  • g) situazione di pericolo: situazione di pericolo annunziata nel Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo.

2. § L’ufficio governativo della capitale e quelle regionali (in seguito: ufficio governativo) che agiscono come organo di occupazione statale, per motivi economici, in connessione con la situazione di pericolo dà una sovvenzione (in seguito: sovvenzione) al prestatore di lavoro, su richiesta congiunta del prestatore di lavoro e del datore di lavoro), se

  • a) il prestatore di lavoro
    • aa) non sta ricevendo un altro tipo di sovvenzione in collegamento con l’occupazione in orario part time in merito allo stesso rapporto di lavoro,
    • ab) é in rapporto di lavoro con il datore di lavoro almeno dal giorno dell’annunzio della situazione di pericolo e
    • ac) non sta passando il periodo di preavviso,
  • b) il datore di lavoro
    • ba) il prestatore di lavoro con il quale presenta la domanda e con il quale é in rapporto di lavoro lo occupa in orario di lavoro ridotto per prevenire di diminuire il numero effettivo dei prestatori di lavoro,
    • bb) nella sua domanda per richiedere la sovvenzione presenta le circostanze economiche che danno base all’occupazione del personale in orario di lavoro ridotto e la stretta e diretta connessione con la situazione di pericolo, e le disposizioni finora prese e quelle previste per superare le difficoltà economiche,
    • bc) in connessione con il punto bb) ha già esaurito entro la presentazione della domanda le possibilità di gestione dell’orario di lavoro adatte alla riprogrammazione dello svolgimento del lavoro,
    • bd) funziona almeno da sei mesi e 
    • be) in merito al prestatore di lavoro congiuntamente al quale presenta la domanda, alla data della presentazione non sta ricevendo nessuna sovvenzione per la creazione o per la conservazione del posto di lavoro oppure sovvenzione per impiegare prestatori di lavoro che svolgono attività di ricerca e sviluppo,
  • c) il monte ore é finito o é stato chiuso.

3. § (1) La sovvenzione può essere stabilita per il periodo successivo alla presentazione della domanda. 

  • La sovvenzione può essere stabilita in mesi. 
  • (2) Durata della sovvenzione: tre mesi.
  • (3) La misura della sovvenzione é il 70% della parte proporzionata, spettante per l’orario di lavoro mancante in 30, 40 o 50 % dell’importo del compenso di assenza mensile stabilito secondo le regole generali con decorrenza il giorno dell’annunzio della situazione di pericolo e diminuito dall’anticipo dell’IRPEF e dai contributi.
  • (4) Alla determinazione dell’importo mensile della sovvenzione l’importo massimo del compenso di assenza da considerare, diminuito dalle tasse e dai contributi, non può superare il doppio dello stipendio minimo obbligatorio, diminuito dalle tasse e dai contributi, in vigore alla presentazione della domanda. 
  • (5) La sovvenzione viene erogata al prestatore di lavoro mensilmente, posticipatamene. 
  • (6) La sovvenzione non può essere erogata per la durata delle ferie non retribuite.
  • (7) La sovvenzione é esente da oneri sociali. 

4. § (1) Il prestatore di lavoro ed il datore di lavoro con l’utilizzazione della sovvenzione s’impegnano di accordarsi 

  • a) in un orario di lavoro ridotto,
  • b) oltre all’orario di lavoro ridotto, anche in un tempo di potenziamento individuale almeno per la durata della sovvenzione.

(2) Il prestatore di lavoro all’utilizzazione della sovvenzione s’impegna inoltre di 

  • a) lavorare in un orario di lavoro ridotto che comporta una perdita di guadagno e
  • b) quello che successivamente alla durata della sovvenzione l’istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, oltre al rapporto di lavoro secondo la domanda, non sarà un ostacolo per tornare all’orario di lavoro che si aveva prima della riduzione dell’orario di lavoro. 
  • c) di essere a disposizione del datore di lavoro nel tempo riservato al potenziamento individuale.

(3) Il datore di lavoro all’utilizzazione della sovvenzione s’impegna inoltre

  • a) di mantenere il numero degli effettivi per la durata della sovvenzione e per un ulteriore mese,
  • b) che nella durata della sovvenzione non viene ordinato lo svolgimento straordinario dei lavori
  • c) che in armonia con il suo obbligo di collaborazione e di fornitura di informazioni denunzia all’ufficio governativo entro due giorni lavorativi il cambiamento che tocca le condizioni della sovvenzione o tocca la durata dell’orario di lavoro ridotto,
  • d) che l’importo dello stipendio insieme alla sovvenzione nella durata della sovvenzione raggiunge il compenso di assenza del prestatore di lavoro,
  • e) di pagare il salario per il tempo riservato al potenziamento individuale.

(4) Se il datore di lavoro ha più sedi operative, dal punto di vista del suo obbligo di mantenere il numero dei dipendenti effettivi bisogna prendere in considerazione tutte le sedi operative assieme.

5. § (1) La sovvenzione può essere concessa se 

  • a) il prestatore di lavoro non ha un obbligo di pagamento in connessione con una sovvenzione, preteso indietro dall’organo occupazionale statale con una delibera definitiva,

b) il datore di lavoro 

  • ba) é adatto alle condizioni dei contatti di lavoro in ordine – che sono determinate nel decreto governativo sull’esecuzione della legge sulla finanza pubblica -, inoltre la sussistenza di tali condizioni viene confermata nel modo determinato nell apposita norma legale,
  • bb) non é sotto liquidazione o in fallimento ordinati con una delibera che ha ottenuto la validità legale, contro di esso non é in corso una procedura fallimentare o un’altra procedura che punta sulla cancellazione, determinata nella norma legale ed ordinata con una delibera che ha ottenuto la validità legale
  • bc) il 31 dicembre 2019 non é stata considerata un’impresa in situazione difficile secondo il decreto governativo No. 37/2011 (del 22 marzo) sulla procedura inerente le sovvenzioni statali considerate nel senso del diritto competitivo dell’Unione Europea e sulla mappa delle sovvenzioni regionali,

c) il datore di lavoro presenta che il motivo economico dell’impiego nell’orario di lavoro ridotto é in connessione stretta e diretta con la situazione di pericolo e comprova in modo attendibile che il sostenimento dei prestatori di lavoro é di interesse dell’economia nazionale connessa con la sua attività economica continuativa. 

(2) La sovvenzione ai sensi del decreto presente non può essere concessa per l’occupazione secondo il § 53 del Codice del Lavoro, inoltre ai sensi del punto a) del comma (1) del § 214. 

6. § (1) La sovvenzione può essere concessa su richiesta congiunta del datore di lavoro e del prestatore di lavoro. 

  • (2) La richiesta di sovvenzione viene presentata dal datore di lavoro durante la sussistenza della situazione di pericolo o entro un mese dopo la terminazione della situazione di pericolo, sul modulo apposito, pubblicato sulla home page del Servizio Nazionale per l’Occupazione, per via elettronica. 
  • (3) Se in riferimento alla stessa sede operativa il datore di lavoro presenta la domanda congiuntamente con diversi prestatori di lavoro, tali domande devono essere presentate contemporaneamente. In riferimento alla stessa sede operativa – ad eccezione di quanto descritto nei comma (9) e (10) – può essere presentata domanda una sola volta. In riferimento allo stesso prestatore di lavoro la domanda può essere presentata soltanto in merito ad un’unica sede operativa. 
  • (4) Bisogna allegare alla domanda di sovvenzione anche l’accordo secondo il punto a) del § 1 e secondo il comma (1) del § 4. 
  • (5) La domanda per ottenere la sovvenzione deve essere presentata presso l’ufficio governativo competente secondo il luogo di occupazione del prestatore di lavoro. Se il prestatore di lavoro viene occupato in vari luoghi di impiego, la domanda per ottenere la sovvenzione deve essere presentata presso l’ufficio governativo competente, in conformità alla sede operativa secondo la scelta del datore di lavoro.
  • (6) Ufficio governativo
    • a) in merito alla domanda entro 8 giorni lavorativi esamina la sussistenza delle condizioni descritte nel decreto presente;
    • b) decide in una delibera sulla concessione della sovvenzione o sul rifiuto della domanda;
    • c) se la domanda é conforme alle condizioni descritte nel decreto presente, in base alla domanda concede al prestatore di lavoro una sovvenzione
  • (7) In relazione alle competenze dell’ufficio governativo ai sensi del decreto presente, l’organo di controllo secondo la legge sul regolamento amministrativo é il ministro responsabile della politica di occupazione. 
  • (8) Contro la delibera secondo il comma (6) non ha luogo nessun rimedio legale e non può essere impugnata davanti al tribunale.
  • (9) Se la domanda é stata rifiutata, il datore di lavoro e lo stesso prestatore di lavoro possono presentare di nuovo una domanda, ma non più di una volta. 
  • (10) Un mese dopo la fine della durata della sovvenzione e del periodo relativo all’obbligo di mantenere il numero effettivo del personale può essere presentata una domanda nuova, ma esclusivamente congiuntamente con prestatori di lavoro precedentemente non sovvenzionati. 
  • (11) É l’ufficio governativo che gestisce i dati necessari all’assegnazione della sovvenzione che riguardano la domanda, secondo il comma (1) del § 57/A della Legge IV dell’anno 1991 sull’agevolazione dell’occupazione e sull’assistenza dei disoccupati (in seguito: Flt., cioè Legge sull’occupazione), secondo quanto descritto nel comma (1) del § 57/A. 
  • (12) Le regole della Legge sull’occupazione devono essere applicate in armonia con il decreto presente. 

7. § La sovvenzione può essere concessa dal Fondo Nazionale per l’Occupazione (titolo 2) del Fondo per Tutela dell’Economia (capitolo XLVII).

8. § La sovvenzione viene cessata,

  • a) se il prestatore di lavoro ed il datore di lavoro lo richiedono in una dichiarazione congiunta,
  • b) se al prestatore di lavoro
    • ba) viene cessato il rapporto di lavoro, 
    • bb) se il prestatore di lavoro non adempie a qualche suo obbligo in relazione alla sovvenzione,
  • c) se il datore di lavoro 
    • ca) riceve una sovvenzione per costituire o conservare un posto di lavoro o riceve una sovvenzione per impiegare prestatori di lavoro che svolgono attività di ricerca e sviluppo, in riguardo al prestatore di lavoro che riceve la sovvenzione,
    • cb) in riguardo alla sovvenzione non adempie a qualsiasi suo obbligo,
  • d) se l’orario di lavoro ridotto viene modificato durante il periodo di sovvenzione,
  • e) se la sovvenzione non poteva essere assegnata in mancanza delle condizioni definite nella norma legale.

9. § (1) Il datore di lavoro con la presentazione della domanda assume, se non adempie al suo obbligo secondo il punto a) del comma (3) del § 4, allora é obbligato ad effettuare un versamento sul conto del Fondo Nazionale di Occupazione in proporzione al mancato adempimento all’obbligo di mantenimento del numero effettivo dei prestatori di lavoro. In merito al versamento decide l’ufficio governativo con una sua delibera. 

  • (2) Il controllo dell’adempimento all’obbligo di mantenere il numero effettivo dei prestatori di lavoro avviene dopo la scadenza del periodo secondo il punto a) del comma (3) del § 4. 
  • (3) Il prestatore di lavoro ha l’obbligo di ripagare la sovvenzione se quella non gli poteva essere assegnata in mancanza delle condizioni relative al prestatore di lavoro e determinate nella norma legale.
  • (4) Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare un versamento in misura adatta all’importo della sovvenzione erogata, se in mancanza delle condizioni relative al datore di lavoro e determinate nella norma legale, la sovvenzione non poteva essere assegnata al suo prestatore di lavoro.
  • (5) Il datore di lavoro viene esonerato dall’obbligo di pagamento determinato nel comma (1) se certifica che il rapporto di lavoro é cessato in seguito alla cessazione del datore di lavoro senza un successore legale o in seguito al licenziamento da parte del prestatore di lavoro. 
  • (6) Il comma (5) del § 21 della Legge sull’occupazione bisogna applicarlo con la differenza che in caso  dell’obbligazione di pagamento definita nel comma (1) il responsabile dell’organo di occupazione statale, in caso di una relativa richiesta ed in caso che merita uno speciale riconoscimento, può decidere nella sua delibera di condonare parzialmente l’obbligazione di pagamento, eccetto se l’esecuzione é in corso davanti all’agenzia statale delle entrate e delle dogane.
  • (7) Per l’obbligo di versamento descritto nei comma (1) e (4) devono essere applicate le regole della Legge sull’occupazione, relative alla rivendicazione, ad eccezione dei comma (4) e (4a) del § 21 della Legge sull’occupazione.
  • (8) In caso di mancato adempimento dell’obbligo di versamento descritto nei comma (1) e (4) bisogna procedere secondo quanto descritto nel sottotitolo 57 della Legge CLIII del 2017 sulle procedure di esecuzione da mettere in atto dall’agenzia delle entrate. 

10. § (1) Il decreto presente – ad eccezione di quanto descritto nel comma (2) – entra in vigore il 16 aprile 2020. 

  • (2) Il § 11 entra in vigore il giorno 15-o, successivo alla pubblicazione del decreto presente. 

11. § Il Governo prolunga il vigore del decreto presente fino alla cessazione della situazione di pericolo secondo il Decreto governativo No. 40/2020 (dell’11 marzo) sull’annunzio della situazione di pericolo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Ungherese https://magyarkozlony.hu

http://www.itlgroup.eu/economiahu2020/traduzione-decreti-gov-su-moratoria-di-pagamento-e-ricerche-mediche-in-ungheria/

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