Fatturazione e riepilogo nazionale: cosa cambia da luglio 2020

Quando si completa la dichiarazione da presentare per il 2020, nel caso delle dichiarazioni IVA annuali possono scegliere di includere tutte le fatture nel prospetto riepilogativo nazionale senza soglia?

Ai sensi della norma transitoria della legge sull’IVA di cui alla sezione 338, paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2020, la dichiarazione IVA annuale per l’anno 2020 è soggetta alla legge sull’IVA per l’intero anno civile. Allegato 10, valido fino al 30 giugno 2020, 1-4. deve rispettare l’obbligo del destinatario del conto di fornire informazioni in conformità.

In altre parole una dichiarazione IVA annuale deve adempiere all’obbligo di fornire i dati nella pagina “65M” della sua dichiarazione presentata per il 2020, tenendo conto del limite di valore di 100.000 HUF, dal lato ricevente del conto.

Tuttavia, il soggetto passivo può, a sua scelta, applicare anche il punto 13 dell’allegato n. 10 della legge sull’IVA in base al quale – per l’intero anno civile – ignora il limite di valore di 100.000 HUF trasferito sull’IVA.

Le fatture che non includono l’IVA trasmessa devono essere incluse nella dichiarazione di riepilogo nazionale dal 1° luglio 2020 al destinatario della fattura?

Le disposizioni in vigore dal 1° luglio 2020 della legge sull’IVA collegano la fornitura di dati da parte del destinatario della fattura alla fattura sulla base della quale il destinatario della fattura esercita il diritto a detrarre l’imposta, indipendentemente dall’importo e dalla proporzione. Di conseguenza, la fattura sulla base del quale il destinatario esercita il diritto a detrazione nel periodo di accertamento fiscale compreso o dopo il 1° luglio 2020 é indipendentemente dal limite di valore dell’imponibile IVA ed è quindi tenuto a fornire la base imponibile completa e l’imposta nel prospetto riepilogativo nazionale (modulo “’65M”).

La fattura sulla quale non è inclusa l’IVA (pertanto non è possibile stabilire il diritto a detrazione dell’imposta) non deve essere inserita sul foglio M della dichiarazione. Pertanto, per quanto riguarda il destinatario della fattura, non ha l’obbligo di fornire dati, ad esempio, su una fattura attestante solo una transazione esente da imposte. Dato che, nel caso di un’operazione nazionale di inversione contabile, l’acquirente del prodotto / servizio non necessariamente basa il proprio diritto a detrazione sulla fattura emessa, non è necessario inserire queste fatture  sul “foglio 65M”.

Nel caso in cui la fattura relativa alla fornitura di dati del destinatario includa un elemento soggetto ad IVA ed esente IVA, il destinatario della fattura stabilisce il diritto a detrarre l’imposta sulla fattura data, la base imponibile complessiva e l’imposta della fattura devono essere fornita nel modulo riepilogativo dei dati della dichiarazione per il periodo di accertamento fiscale durante il quale il destinatario della fattura ha esercitato il diritto a detrarre l’imposta sulla base della fattura.

[Legge sull’IVA Allegato 10 9-10. punto, IVA tv. § 60, Legge sull’IVA art. 120 b), legge sull’IVA art. 127 (1) (bb)]

FONTE: NAV

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