Speciale: il nuovo Codice Civile ungherese (2) – il Risarcimento

Il risarcimento, ovvero la responsabilità risarcitoria, è disciplinato dal nuovo codice civile ungherese con modalità diverse rispetto al passato. Economia.hu ha preparato una serie di articoli dedicati al nuovo Codice Civile, in vigore dal 15 marzo 2014 (legge nr.V del 2013).

Di seguito il secondo del ciclo di approfondimenti, a cura della d.ssa Kubat Erzsebet di ITL Accounting. Parte 2 – Responsabilità Il Codice Civile regola solo la responsabilità in quanto al risarcimento, ossia solo in caso di danno patrimoniale sorge la questione della responsabilità. Nel caso della violazione dei diritti umani si presenta il danno morale il danneggiato può chiedere un risarcimento, in questo caso la misura della violazione non deve essere giustificata, la decisione in merito è di competenza del giudice, la legge non specifica né il valore minimo né quello massimo. Nel caso di violazione patrimoniale la legge obbliga il responsabile del danno a risarcire lo stesso. Il risarcimento si compone di: – danno emergente, – lucro cessante, – costi della necessaria limitazione dei danni. Nei confronti delle pretese dei creditori i soci devono rispondere, questo non è responsabilità, ma obbligo di garanzia (concorso). Il socio é responsabile solo se gli effetti sono a lui imputabili. É importante distinguere il risarcimento che spetta nel caso di danno da fatto illecito, dall’indennizzo che spetta per i danni causati da comportamenti legittimi. Le due facoltà non sono intercambiabili. Parliamo di responsabilità se il Tribunale impone il pagamento del risarcimento. La responsabilità può essere di due tipi: – Danno da violazione del contratto, – Danno extracontrattuale (responsabilità da fatto illecito) La responsabilità del’amministratore: – VERSO L’INTERNO: responsabilità contrattuale – VERSO L’ESTERNO: responsabilità extracontrattuale (delittuosa) La legge rende inoltre possibile lo scaglionamento. Se si può osservare che quest’ultimo è diventato più difficile a causa dell’irrigidimento delle regole, è da considerare anche che con il nuovo CC il rischio è più facile da prevedere. Tre criteri per l’ESCLUSIONE: – ha causato il danno fuori dal campo di suo controllo, – alla stipula del contratto il danno non era prevedibile oltre alla dovuta diligenza generale, – ha agito debitamente data la situazione. CONSEGUENZE: Il danno aderente, ossia il danno causato nell’oggetto contrattuale deve essere risarcito del tutto. Mentre il danno patrimoniale ed il lucro cessante devono essere risarciti solo nel caso di volontarietà. Il danneggiato deve dimostrare il rapporto di causalità per poter stabilire l’imputabilità anche la prevedibilità della lesione deve essere giustificato dal danneggiato. Importante: L’articolo contiene informazioni di carattere generale. Il contenuto non può essere considerato alla stregua di consulenza professionale su cui fare completo affidamento per basare un’azione concreta. Il presente testo – per sua natura – non copre ogni dettaglio, soprattutto non prende in esame tutte le circostanze di una singola operazione particolare. Per ulteriori informazioni e delucidazioni scrivere a info@itlgroup.hu (Foto https://www.facebook.com/UjPtk ) Redazione Economia.hu

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