Novità importanti per le vignette autostradali in Ungheria 2024 

Dal 1° gennaio 2024 sono state introdotte numerose modifiche al sistema della vignetta elettronica che riguardano, tra l’altro, il pagamento del pedaggio per autobus, pullman e veicoli ricreativi (RV) superiori a 3,5 tonnellate, le norme sul traino, i tratti stradali a pedaggio e le tariffe della vignetta elettronica. Tali modifiche sono riepilogate di seguito.

Le modifiche si basano sulle seguenti norme legali:

  • Legge LXVII del 2013 sui pedaggi basati sulla distanza dovuti per l’uso di autostrade, superstrade e strade principali (“Legge sui pedaggi”),
  • Decreto n. 45/2020 (XI. 28.) del Ministro per l’Innovazione e la Tecnologia sulle autostrade, superstrade e strade principali soggette a pedaggio e sui pedaggi dovuti (“Decreto pedaggio”),
  • durante lo stato di emergenza, legge LXVII del 2013 sui pedaggi basati sulla distanza dovuti per l’uso di autostrade, superstrade e strade principali, decreto 25/2013 (V. 31.) NFM del ministro dello Sviluppo nazionale sull’importo del pedaggio e strade a pedaggio, e il decreto governativo n. 13/2024 (I. 30.) sulla diversa applicazione di alcune disposizioni del decreto n. 45/2020 (XI. 28.) del Ministro per l’innovazione e la tecnologia sulle autostrade, superstrade e strade principali strade soggette a pedaggio e sui pedaggi dovuti.

Cambiamenti per Autobus e Pullman

Autobus > 3,5 t

DAL 1° APRILE 2024

Ai sensi di una modifica al decreto 209/2013 (VI. 18.) Korm. del Governo pubblicata il 29 febbraio 2024, gli autobus con una massa totale massima autorizzata superiore a 3,5 t devono pagare il pedaggio per l’uso stradale sulla base di una nuova e specifica regolamentazione nel sistema di pedaggio basato sulla distanza dal 1° aprile 2024.

In base alle modifiche legislative, nel sistema di pedaggio elettronico per gli autobus superiori a 3,5 t verranno create categorie di veicoli separate M2 e M3. Secondo la modifica, nel determinare l’onere sull’infrastruttura per gli autobus superiori a 3,5 t, la differenziazione deve essere effettuata sulla base della massa totale massima autorizzata degli autobus. Ciò significa che nel caso degli autobus, in deroga al principio organizzativo, per determinare l’onere sull’infrastruttura viene utilizzata la massa totale massima autorizzata del veicolo e non il numero di assi del veicolo. La modifica legislativa non contiene nuove norme per la componente del pedaggio relativa all’onere per le esternalità. Il calcolo dell’onere sulle esternalità si basa su una metodologia uniforme per tutti i veicoli pesanti, in base al numero di assi e alla classificazione ambientale, in linea con le norme UE.

Per gli autobus soggetti a pedaggio con un peso lordo superiore a 3,5 t, gli autobus con una massa totale massima autorizzata pari o inferiore a 5 t appartengono alla categoria di veicoli M2, mentre gli autobus con una massa totale massima autorizzata superiore a 5 t appartengono alla categoria di veicoli M3

FINO AL 31 MARZO 2024 

Il sistema del bollo elettronico basato sui diritti d’utenza si applicherà agli autobus con una massa totale massima autorizzata superiore a 3,5 t fino al 31 marzo 2024, ovvero fino a quella data gli autobus potranno pagare la circolazione stradale acquistando un bollo elettronico per categoria di veicoli B2.

Per gli autobus superiori a 3,5 t è possibile acquistare nel sistema del bollino elettronico esclusivamente le autorizzazioni nazionali mensili e settimanali (10 giorni) per la circolazione stradale per l’anno 2024, la cui validità scadrà alle ore 24:00 del 31 marzo 2024 , anche se essi avrebbero validità oltre tale data secondo le disposizioni vigenti al momento dell’acquisto.

Per questi veicoli non sono disponibili i bolli elettronici annuali (nazionali o provinciali) per l’anno 2024.

Gli operatori di autobus di peso superiore a 3,5 t già registrati nel sistema di pedaggio elettronico HU-GO sono tenuti ad astenersi dall’utilizzare il sistema di pedaggio elettronico HU-GO per il pagamento dei pedaggi fino al 31 marzo 2024 e a non utilizzare le unità di bordo acquistato.

Si prega di notare che le informazioni sulla corretta registrazione degli autobus superiori a 3,5 t nel sistema di pedaggio elettronico HU-GO (se il veicolo è già stato registrato, le informazioni sulla sua corretta modifica) verranno fornite più avanti su questo sito.

Autobus < 3,5 t 

Gli autobus con una massa totale massima autorizzata non superiore a 3,5 t continueranno a poter pagare il loro utilizzo stradale acquistando un bollo elettronico con il sistema dei diritti d’utenza.

Per questi veicoli è obbligatorio l’acquisto del bollino elettronico per la categoria di veicoli B2 fino al 31 marzo 2024. Per i veicoli di categoria B2 è possibile acquistare solo le autorizzazioni nazionali mensili e settimanali (10 giorni) per la circolazione stradale per l’anno 2024, la validità dei quali scadranno alle ore 24:00 del 31 marzo 2024, anche se avrebbero validità oltre tale data ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’acquisto.

Dal 1° aprile 2024 , i veicoli della categoria M2 con una massa totale massima autorizzata non superiore a 3,5 t apparterranno alla categoria dei veicoli D2.

Cambiamenti che riguardano i veicoli ricreazionali (RV)

Ai sensi della legge LXVII del 2013, dal 1° gennaio 2024 i veicoli ricreazionali la cui massa totale massima autorizzata è superiore a 3,5 t verranno tassati in base alla distanza percorsa nel sistema di pedaggio elettronico. Maggiori informazioni sul pedaggio elettronico HU-GO il sistema è disponibile su toll-charge.hu, alla voce di menu E-toll. Informazioni dettagliate sulle modifiche al sistema HU-GO, che entreranno in vigore dal 2024, sono riportate nel menu Modifiche 2024.

Per tali veicoli, la validità delle vignette elettroniche annuali (nazionali e regionali) e delle vignette elettroniche mensili e settimanali (10 giorni) acquistate per il 2023 è scaduta alla mezzanotte del 31 dicembre 2023. Per queste ultime vignette elettroniche non è previsto alcun rimborso, in quanto la data di scadenza può essere pianificata in anticipo acquistando una vignetta elettronica valida per il periodo appropriato.

I veicoli ricreazionali con una massa totale massima autorizzata non superiore a 3,5 t continueranno ad appartenere al sistema del bollo elettronico dopo il 1° gennaio 2024 e saranno classificati nelle categorie di veicoli D1 o D2 in base ai dati riportati nei documenti ufficiali del veicolo.

Nel caso dei veicoli ricreazionali, la categoria del veicolo trainante continuerà ad essere il fattore determinante per l’acquisto del bollino elettronico: se il veicolo trainante appartiene alla categoria del veicolo D1, non è necessario acquistare un bollino elettronico separato per rimorchio, ma se il veicolo trainante è della categoria di veicoli D2, è necessario acquistare oltre alla vignetta elettronica D2 anche una vignetta elettronica per la categoria di veicoli U per il rimorchio.

Per maggiori informazioni clicca qui

Modifiche alle norme sul traino

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi del Decreto Pedaggio, se un veicolo soggetto all’acquisto di vignetta elettronica traina un altro veicolo, l’autorizzazione alla circolazione deve essere acquistata separatamente per entrambi i veicoli, secondo le norme ad essi applicabili, ovvero è necessario acquistare la vignetta per entrambi i veicoli.

In relazione a quanto sopra si ricorda che, secondo il Codice della Strada, il veicolo che traina un veicolo in panne deve uscire dall’autostrada o dalla superstrada all’uscita o allo svincolo stradale più vicino.

Analogamente, dal 1° gennaio 2024, per i rimorchi è stata introdotta una categoria di sovrapprezzo separata (di importo equivalente al sovrapprezzo D1), e per il pagamento del pedaggio del rimorchio resta responsabile il conducente del veicolo trainante, ovvero il gestore del il veicolo trainante sarà tenuto al pagamento del sovrapprezzo applicabile ai rimorchi ove sia imposto un sovrapprezzo.

Per i veicoli trasportati come carichi non è ancora necessario acquistare alcuna autorizzazione.

Variazioni dei tratti stradali a pedaggio

Dal 1° gennaio 2024 sono state aggiunte nuove tratte a pedaggio al sistema di vignetta elettronica. La novità più importante riguarda il pedaggio delle tratte autostradali M0 (settori sud e est M0, ponte Megyeri), che finora erano gratuiti: dal 2024, l’intera superstrada M0 è soggetta a pedaggio per i veicoli con sistema di vignetta elettronica. Al sistema di pedaggio sono state aggiunte anche l’autostrada M31, la superstrada M4 fino a Törökszentmiklós-West, la superstrada M44, il tratto della circonvallazione M30 intorno a Miskolc, la superstrada M76 fino a Keszthely-Fenékpuszta.

A causa dell’aggiunta di nuove sezioni a pedaggio, dal 1° gennaio 2024 è stata introdotta una vignetta elettronica valida per le contee di Békés e Jász-Nagykun-Szolnok.

Clicca qui per la mappa delle tratte a pedaggio al 1° gennaio 2024.

Modifiche relative ai sovrapprezzi

Per chiarire la situazione dei rimorchi della categoria di veicoli U senza vignetta elettronica, dal 1° gennaio 2024 il decreto sul pedaggio ha introdotto una categoria di supplemento separata per questi veicoli (rimorchi).

Questa modifica non riguarda la categoria di veicoli D1. Per questi veicoli non è ancora necessaria un’autorizzazione separata per il rimorchio.

Il gestore del veicolo trainante resta responsabile del pagamento del pedaggio del rimorchio, cioè il gestore del veicolo trainante è responsabile del pagamento del supplemento applicabile ai veicoli della categoria U in caso di imposizione di un supplemento.

Dal 1° gennaio 2024 il termine di prescrizione per l’obbligo di pagamento del sovrapprezzo passerà da 2 anni a 3 anni.

Consulta la tabella seguente per gli importi del sovrapprezzo e delle differenze di sovrapprezzo, in vigore dal 1° gennaio 2024 ai sensi del Decreto Pedaggio.

* L’importo del supplemento per la categoria D1M è lo stesso della categoria D1.

**Il supplemento viene applicato ai veicoli della categoria B2 per circolazione stradale non autorizzata fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2024.

Le aliquote della differenza di sovrapprezzo in vigore dal 1° gennaio 2024 sono riportate nella tabella seguente:

*Il supplemento viene applicato ai veicoli della categoria B2 per circolazione stradale non autorizzata fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2024.

Modifiche relative agli uffici del servizio clienti NTPS

Dal 1° novembre 2023 non è più possibile acquistare vignette elettroniche straniere presso gli uffici del servizio clienti di NTPS Plc.

Si prega di notare che, dal 1° gennaio 2024, le vignette elettroniche saranno disponibili solo presso gli uffici del servizio clienti di NTPS Plc. utilizzando contanti, carte di pagamento e determinate carte carburante.
Per gli acquisti di vignette in blocco sarà comunque possibile effettuare l’acquisto tramite fattura proforma o tramite bonifico bancario, nel rispetto delle norme applicabili.

Le carte carburante accettate presso gli uffici di assistenza clienti dal 1° gennaio 2024 sono: Shell (fino al 22 febbraio 2024), OMV Routex.

Tariffe vignetta elettronica valide dal 1° gennaio 2024

Le tariffe valide nel sistema di vignetta elettronica sono regolate dal decreto pedaggio.

Ai sensi del Decreto, le tariffe del bollo elettronico valide dal 1° gennaio 2024 sono le seguenti:

Le tariffe dei pedaggi sono valide dal 01.01.2024. Tutte le tariffe indicate nella tabella sono comprensive di IVA.

*I vignette elettroniche annuali nazionali e regionali per motocicli sono disponibili come prodotti della categoria di veicoli D1.

**Le autorizzazioni settimanali e mensili acquistate per la categoria di veicoli B2 sono valide fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2024. Dal 1° aprile 2024 non sarà più possibile acquistare la vignetta elettronica per la categoria di veicoli B2.

Categorie di veicoli

L’importo della tariffa dipende dalla categoria del veicolo determinata in base al tipo di veicolo e alle specifiche tecniche riportate nella voce ufficiale riportata sulla carta di circolazione o su qualsiasi altro documento certificato rilasciato per il veicolo:

Categoria del veicolo D1

Motocicli e autovetture fino a 7 persone con una massa massima autorizzata di 3,5 tonnellate e relativi rimorchi, se il campo “J” (categoria del veicolo) della carta di circolazione contiene il codice M1 o M1G.

Categoria del veicolo D2

Tutti gli autoveicoli che non appartengono a nessun’altra categoria di veicoli e non sono qualificati come autoveicoli soggetti al pagamento del pedaggio secondo una legge separata. Se il campo relativo alla categoria del veicolo del certificato ufficiale autentico del veicolo (ad esempio la carta di circolazione) riporta la classificazione N1 o N1G, il veicolo rientra nella categoria del veicolo D2, indipendentemente dalla sua capienza; lo stesso vale per i veicoli con una capienza pari o superiore a 8 posti.

Categoria del veicolo B2

Autobus: autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, aventi più di 9 posti fissi, compreso quello del conducente.

Categoria veicolo U

Eventuali rimorchi di veicoli delle categorie D2 e ​​B2.

Dall’inizio del 2019 è possibile acquistare l’omologazione del rimorchio (categoria di veicolo U) anche per i veicoli della categoria D2 o B2 (oltre all’omologazione D2 o B2). Ciò andrà a vantaggio degli automobilisti, che ora possono utilizzare la vignetta elettronica della categoria U acquistata per il veicolo trainante per trainare

Per una guida più approfondita, clicca qui

Tipi di vignetta elettronica

Validità nazionale:

settimanale (10 giorni) : giorno iniziale + ulteriori 9 giorni consecutivi;

mensile : valido dal giorno iniziale fino alle ore 24 dello stesso giorno (per numero) del mese successivo/fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno del mese;

annuale : valido dal momento dell’acquisto (dal primo giorno dell’anno in corso in caso di pre acquisto) fino alla mezzanotte del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;

Validità regionale:

• valido per le superstrade a pedaggio della specifica provincia con validità annuale, ovvero dal momento dell’acquisto (dal primo giorno dell’anno in corso in caso di pre acquisto) fino alla mezzanotte del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;

Le vignette settimanali e mensili sono valide dal momento dell’acquisto (entrata in vigore del pagamento), a meno che il cliente non indichi l’inizio del periodo di validità (data di inizio) della e-vignetta.

IMPORTANTE!

I tratti a pedaggio possono essere utilizzati solo con un’autorizzazione stradale valida, cioè è necessario acquistare la vignetta elettronica prima di entrare nel tratto a pedaggio. Se acquistate la vignetta elettronica entro il periodo di validità, la validità inizia sempre al momento dell’acquisto (giorno/ora/minuto). Gli utenti della strada in buona fede che entrano erroneamente nella rete stradale a pedaggio hanno 60 minuti dall’ingresso per acquistare l’autorizzazione alla circolazione.

Se desideri acquistare più vignette elettroniche contemporaneamente, assicurati sempre di specificare la data e l’ora precise di ciascun viaggio (uso stradale).

Per evitare la circolazione stradale non autorizzata, assicurati di controllare sempre il numero di targa, il codice del paese, la categoria del veicolo e il periodo di validità, nonché lo stato dei bolli regionali sul talloncino al momento dell’acquisto.

In caso di pagamento elettronico del pedaggio riceverete un messaggio di conferma che varrà come ricevuta.

Si prega di conservare la matrice o il messaggio di conferma ricevuto all’atto dell’acquisto della vignetta elettronica per 3 anni dall’ultimo giorno di validità della vignetta elettronica.

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