Il recupero crediti in via giudiziale tramite l’ingiunzione di pagamento europea

Articolo curato dallo studio legale Lajos Law Firm (ITL Group) – Recupero del credito con il pagamento di ingiunzione europea. Nei rapporti tra soggetti appartenenti a Stati diversi puó accadere che le obbligazioni contratte non vengano rispettate e che vi sia necessitá di recarsi dal giudice per il recupero del credito: il problema é vedere quale sia la normativa applicabile e quale sia la modalitá piú agevole ed economica.


Nel caso di soggetti residenti o domiciliati in Paesi membri dell’Unione Europea viene in aiuto il regolamento CE n. 1896/2006 che disciplina il procedimento per ingiunzione europeo: la finalità perseguita con il regolamento é quella di garantire l’esigenza di celerità e la libera circolazione dei capitali. Il procedimento sopra indicato è ammissibile per i crediti pecuniari liquidi ed esigibili al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda le materie interessate, la disciplina europea si applica solo nell’ambito del diritto civile e commerciale a prescindere dalla natura della giurisdizione, mentre non si applica in materia fiscale, doganale e amministrativa, ed in caso di responsabilità per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Inoltre questo procedimento non si applica nel regime patrimoniale tra i coniugi, in testamenti e successioni, fallimenti e concordati, sicurezza sociale e crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali – salvo che in quest’ultimo caso non vi sia stato un accordo tra le parti, un riconoscimento di debito o che riguardino debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene. Questo procedimento concerne le cause ˝transfrontaliere˝ ovvero quelle in cui – ai sensi dell’art. 3 del sopracitato regolamento – una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. L’unico Paese membro dell’Unione Europea che rimane escluso da questo procedimento é la Danimarca. La procedura é relativamente semplice: la domanda si presenta al giudice territorialmente competente – a seconda delle normali regole del Paese presso cui viene promossa la domanda – sulla base della compilazione di un form – allegato A al regolamento CE n. 1896/2006 – scaricabile dal sito dell’Unione Europea sulla mera affermazione del titolare del diritto, senza necessità di allegare alcun fatto costitutivo del diritto. Il giudice, valutata la fondatezza del motivo per cui si procede, può decidere di emettere l’ingiunzione di pagamento, chiedere una integrazione della domanda o rigettare la stessa: il rigetto della domanda non preclude una sua riproposizione sia nella forma del procedimento di ingiunzione europeo, sia in qualsiasi altra forma consentita dall’ordinamento. Quando il giudice concede l’esecutività dell’ingiunzione di pagamento quest’ultima viene notificata al debitore presso il proprio domicilio o residenza. Il debitore nel termine di 30 giorni può proporre opposizione – tramite il modello contenuto nell’allegato F – in cui indica le proprie ragioni ostative all’accoglimento del provvedimento: a tal punto si aprirà un nuovo scenario in cui le regole dell’opposizione seguiranno quelle dell’ordinamento giuridico del giudice che ha emesso il provvedimento. In caso di esecuzione forzata della sentenza le regole da applicare saranno quelle dello Stato membro di esecuzione. I costi del procedimento sono variabili poiché dipendono da diversi elementi: il valore del procedimento, i costi del Paese di origine, gli eventuali costi della fase esecutiva e l’assistenza legale che é facoltativa – anche se sempre consigliabile! Altra novità con l’introduzione del regolamento CE n. 1896/2006 é l’abolizione dell’exequatur: il provvedimento emesso dal giudice acquista subito efficacia esecutiva senza necessità dell’autorizzazione all’esecuzione da parte di un giudice di un Paese diverso. Pertanto si comprende come il procedimento di ingiunzione europeo sia idoneo ed efficace per un recupero del credito in tempi rapidi e si ponga come uno strumento di aiuto al creditore..

Nel trovare l’organo competente puó essere d’aiuto il sito Web http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil

Articolo di Simone Paoli, Studio Legale Lajos Law Firm

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