Traduzione Decreto Governativo “Sulla limitazione di uscita”

➡️ Il Decreto governativo No. 71/2020. (del 27 marzo) “Sulla limitazione di uscita” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale No. 56 é scaricabile a questo link.

Per la traduzione integrale in lingua italiana del numero 52 della gazzetta ufficiale contenenti i decreti governativi sulle misure restrittive attualmente in forza in Ungheria, clicca qui.

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Decreto governativo No. 71/2020 (del 27 marzo) sulla limitazione di uscita

Il Governonella sua autorità legislativa originaria, determinata nel comma (2) dell’articolo 53 della Legge fondamentale, prendendo provvedimenti nella sua competenza determinata nel comma (1) dell’articolo 15 della Legge fondamentale ordina come segue:

1. § (1) Tutte le persone sono tenute a limitare il contatto sociale con le altre persone – eccetto le persone con le quali convivono nella stessa casa – al minimo possibile e di tenere dalle altre persone possibilmente una distanza di almeno un metro e mezzo

(2) Il comma (1) deve essere applicato anche nel corso dell’uso dei mezzi di trasporto pubblico. 

2. § É vietato trovarsi nei luoghi di ristorazione – ad eccezione di quelle persone che ci lavorano. Fanno eccezione la consegna ed il trasporto dei cibi adatti ad essere portati via.

3. § Si puó lasciare la residenza, il domicilio e l’appartamento privato solo avendo i motivi fondati, definiti nel decreto presente.

4. § (1) Motivi fondati secondo il § 3:

a) svolgimento del lavoro, obblighi professionali, attivitá economica, agricola e forestale, inoltre gli acquisti nei negozi che vendono materiali e strumenti indispensabili a quanto sopra (specialmente i negozi che vendono articoli tecnici, materiali e strumenti da costruzione),

b) accompagnamento di bambini minorenni a causa della sorveglianza di giorno, in gruppi piccoli,

c) uso dell’assistenza medica e dei servizi sanitari, compresi – oltre all’attività curativa – anche i servizi sanitari offerti per la salvaguardia della sanità fisica e mentale (specialmente l’assistenza psicoterapica, trattamento di fisioterapia, ginnastica medica),

d) attività sportiva individuale per passare il tempo libero, circolazione a piedi per passare il tempo libero secondo il punto 5,

e) contrazione del matrimonio e funerali con cerimonia intima,

f ) acquisto nei negozi di alimentari che vendono articoli di consumo giornaliero (in seguito: negozio di alimentari),

g) acquisto in altri negozi che vendono articoli di consumo giornaliero (profumi, prodotti di profumeria, detersivi per la casa, prodotti chimici e prodotti igienici di carta) (in seguito insieme: profumeria,

h) acquisto nei negozi che vendono cibo per animali e foraggio,

i) acquisto nei negozi agricoli, intesi anche i negozi che vendono fertilizzanti chimici ed anche i macelli,

j) acquisto al mercato, al mercato locale dei coltivatori locali (in seguito insieme: mercato),

k) acquisto nei negozi che vendono medicine e strumenti terapeutici (in seguito insieme: farmacia),

l) andare al distributore di benzina,

m) acquisto nelle tabaccherie,

n) avvalersi dei servizi del parrucchiere e del manicure,

o) avvalersi dei servizi di trasporto, di pulizia e di quelli di igiene,

p) avvalersi dei servizi relativi alla riparazione delle automobili, delle biciclette, delle macchine e degli impianti agricoli e forestali,

q) avvalersi dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti,

r) avvalersi nei casi indispensabili delle gestioni delle pratiche che richiedono la presenza fisica come p.e. presso le autorità, alla banca, avvalersi di servizi finanziari, assicurativi e postali,

s) accudire gli animali, portare a spasso gli animali domestici nelle aree pubbliche, andare dal veterinario o alla clinica veterinaria,

t) diritti e doveri dei genitori,

u) attività della vita religiosa.

(2) É un motivo fondato inoltre – rispettando quanto descritto nel § 1 – l’assistenza alle persone che non possono prendersi cura di sé stesse  o hanno bisogno di aiuto (p.e. persone minorenni, persone anziane e persone malate).

5. § Attività sportiva individuale nel tempo libero, circolazione a piedi per passare il tempo libero alle periferie  inoltre nelle zone interne delle località – possibilmente sulle zone verdi – soli o con le persone con le quali si convive nella stessa casa, ma sempre tenendo una distanza di almeno un metro e mezzo l’uno dall’altro.

6. § (1) Le persone che hanno già superato l’età di 65 anni – per rispettare i propri interessi e quelli della loro famiglia – possono andare nel negozio di alimentari, nelle profumerie, al mercato o in farmacia, solo tra le ore 9.00 e 12.00.

(2) Nei negozi di alimentari, nelle profumerie, al mercato o in farmacia tra le ore 9.00 e 12.00 possono esserci – ad eccezione di quelli che ci lavorano – esclusivamente le persone secondo il comma (1). 

7. § É la responsabilità del gestore del locale quello di far valere la limitazione definita nel comma (1) del § 1, inoltre le prescrizioni determinate nel § 2 nel comma (2) del § 6.

8. § (1) L’osservanza delle disposizioni limitative secondo il decreto presente viene controllata dalla polizia, coinvolgendo qualsiasi organo secondo la legge sul rapporto legale di servizio degli effettivi ufficiali della polizia militare e degli organi che hanno il compito di tutelare l’ordine. 

(2) In caso di mancata osservanza delle disposizioni limitative secondo il decreto presente il poliziotto puó mettere in atto le disposizioni ed i mezzi coattivi secondo le Legge XXXIV dell’anno 1994 sulla Polizia (in seguito: Rtv.), rispettando l’esigenza dell’occorrenza e della proporzione, nel modo determinato nella Rtv.

9. § (1) Differentemente dal comma (1) del § 1 della Legge II dell’anno 2012 Sulle contravvenzioni, sui procedimenti di contravvenzione e sul sistema di registro delle contravvenzioni (in seguito: Szabstv.) cade in contravvenzione chi viola le disposizioni limitative determinate nel decreto presente.

(2) Differentemente dal comma (1) del § 11 della Szabstv. in caso di contravvenzione secondo il comma (1) l’importo minimo della multa é di cinquemila 5000 fiorini e l’importo massimo é di 500.000 cinquecentomila fiorini.

10. § (1) Il decreto presente entra in vigore il 28 marzo 2020. 

(2) Il decreto presente perde la sua validitá l’11 aprile 2020. 

11. § Non puó essere applicato il § 1 del Decreto governativo No. 46/2020 (del 16 marzo) sui provvedimenti da mettere in atto nel corso della situazione di pericolo ordinato (III) per prevenire e riparare le conseguenze dell’epidemia umana che causa virosi in massa che mette in pericolo la sicurezza della vita e del patrimonio e per salvaguardare la salute e la vita dei cittadini  ungheresi. 

Orbán Viktor, primo ministro di suo pugno

http://www.itlgroup.eu/economiahu2020/traduzione-decreti-gov-su-moratoria-di-pagamento-e-ricerche-mediche-in-ungheria/
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