Speciale: il nuovo Codice del Lavoro dell’Ungheria

8 novembre 2011 – di Claudia Leporatti – Concluse le trattative con le parti sociali, l’Esecutivo ha approvato il 20 ottobre scorso il disegno di legge per le modifiche del Codice del lavoro, elaborato dal Ministero dell’Economia Nazionale. La dialettica con le Associazioni di categoria e le sigle sindacali ha apportato sostanziali cambiamenti rispetto al progetto di legge precedente.

Il disegno di legge che sarà presentato al Parlamento nei prossimi dieci giorni, se approvato, entrerà in vigore a partire da luglio 2012. Secondo il sottosegretario Sándor Czomba, si è tenuto conto di buona parte delle richieste dei sindacati e dei rappresentanti dei datori di lavoro.

Tra le modifiche più significative:

– limitazione dei c.d. “Periodi protetti” in cui è vietato licenziare il lavoratore ai casi di: congedi per gravidanza, maternità e cura dei figli. nonché ai 5 anni che precedono il raggiungimento dell’età pensionabile, fatti salvi i casi in cui il lavoratore abbia gravemente violato i propri doveri o abbia tenuto un comportamento incompatibile con il suo incarico lavorativo.

– Rimodulazione del compenso per Straordinari e lavoro notturno:

Attualmente, per il turno pomeridiano spetta un’aggiunta del 15% e per quello notturno del 30%; se però il dipendente svolge tre turni consecutivi, attualmente ha diritto ad un ulteriore aumento del 5% per il turno pomeridiano e del 10% per quello notturno. Il nuovo testo presuppone invece che i dipendenti, i quali lavorano dalle 22 alle 6 del mattino, avranno la possibilità di beneficiare di un incremento della paga del 15% e di un 30% se il loro turno di lavoro comincerà alle 18 per terminare alle 6 del mattino seguente.

Per questi ultimi la norma diventa più sfavorevole, perché finora potevano cumulare l’aggiunta del 15% per la fascia oraria pomeridiana, dalle 14 alle 18, e quella del 30% per la fascia notturna, dalle 18 alle 6 del giorno dopo.

Per quanto riguarda gli straordinari inoltre il lavoratore potrà scegliere se recuperare integralmente le ore lavorate in più o avere un’aggiunta pari al massimo al 50% del salario nominale. Per il lavoro eseguito durante una festività, spetterà al lavoratore il 100% del salario nominale. Il datore di lavoro però, potrà a sua volta chiedere al lavoratore di lavorare fino a 300 ore di straordinario all’anno, contro le 200 finora consentite dalla legge.

Ferie: su questo punto la normativa rimarrebbe pressoché invariata rispetto all’attuale:

spetteranno 20 giorni lavorativi a tutti, con l’aggiunta di 1 giorno per scatti di anzianità progressivi, dai 25 ai 45 anni, per un totale massimo di 10 giorni aggiuntivi. Nella legge attualmente in vigore, il lavoratore può disporre liberamente solo di 1/4 dei giorni di ferie (che in molti casi sono meno di 7 gg;).

Nel nuovo testo invece il lavoratore potrà decidere liberamente della fruizione di 7 giorni di ferie, mentre la fruizione dei restanti dovrà essere concordata con il datore di lavoro.

– Contratti a tempo determinato: Anche i contratti a tempo determinato potranno essere rescissi per cause di forza maggiore (chiusura della ditta, ragioni disciplinari, ecc.), ma in questo caso al lavoratore non spetterà più l’intero stipendio per il periodo, (non lavorato) previsto dal contratto, bensì al massimo la parte corrispondente a 12 mesi. 

Gli altri punti del nuovo disegno di legge, sui quali permangono divergenze con i maggiori sindacati (Liga, Szolidaritás) sono:

1) Per quanto concerne le RS Aziendali: L’attuale normativa non prevede in pratica limitazioni alla formazione di organizzazioni sindacali di base e garantisce ai dirigenti sindacali agevolazioni sull’orario di lavoro (parzialmente traducibili anche in termini monetari). Nelle maggiori aziende, come BKV e MÁV, ad esempio i sindacati sono oltre venti. Il nuovo Codice introdurrebbe invece un numero minimo di 1000 iscritti per poter formare un’organizzazione sindacale e limiterebbe anche il numero dei rappresentanti che possono fruire di agevolazioni a titolo sindacale, nonché la misura di tali agevolazioni (es. eliminando la possibilità di riceverle in forma monetaria).

2) verrà introdotto il concetto di cauzione dell’impiegato. L’impiegato potrá essere tenuto ad una cauzione a favore del datore di lavoro (se concordato tra le parti). Se l’impiegato gestisce dei soldi o dei valori, l’ammontare della cauzione potrà arrivare fino ad un massimo di una mensilità. 

3) il comportamento del lavoratore potrà essere controllato sia durante che al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro. Non sarà necessario avere il consenso del lavoratore per l’eventuale impiego di mezzi tecnici, anche se sarà obbligatorio informarlo del controllo stesso.

4) non sarà più necessario l’assenso del tutore legale per i contratti di lavoro riguardanti i minorenni (di età non inferiore ai 15 anni).

Claudia Leporatti

Redazione Economia.hu

Fonti

(Népszabadság, p.1 e p.9) (Magyar Nemzet, p.1 10-10-2011, Portfolio.hu)

spot_img

Articoli recenti

Redazione
Redazione
La Redazione di Economia.hu e si avvale delle competenze dei professionisti dello studio di consulenza ITL Group, che dal 1995 supporta le aziende italiane della loro crescita in Ungheria. Editor-in-chief: Irene Pepe Leggi di piú nel Chi siamo >https://economia.hu/chi-siamo/

Altri articoli che potrebbero interessare

Instagram

Articoli più recenti