Lavoro in Ungheria, più facili i trasferimenti intra-societari

Dal 30 settembre è più facile per le aziende trasferire i propri dipendenti da un Paese UE a una loro filiale in un altro Paese membro. Come conferma Judit Graczer di ITL HR Solutions in base alle nuove regole i cittadini stranieri che richiederanno un trasferimento intra-societario verso l’Ungheria riceveranno un permesso di soggiorno permanente.

A quali condizioni? “Dovranno fornire un affidavit – spiega Graczer (o Varga) –  ossia una dichiarazione con cui si impegnano trascorrere la maggior parte del loro tempo in Ungheria. Dovranno inoltre documentare la sua qualificazione professionale e assicurare che si tratta di un movimento all’interno della società”. I  permessi hanno una validità di 3 anni per i dirigenti il personale specializzato e di 1 anno per gli stagisti. La direttiva europea, ricorda Graczer è rivolta a diregenti, personale specializzato e tirocinanti.

Altre condizioni per ottenere tali permessi, aggiunge la professionista di ITL HR Solutions, riguardano il proprio passato nell’azienda entro la quale si desidera essere ricollocati: per i dirigenti e gli esperti sarà necessario provare di aver trascorso 3-12 mesi nell’azienda in questione, mentre gli stagisti dovranno aver lavorato per 3-6 mesi. I candidati precari o che hanno ottenuto impiego attraverso un’agenzia interinale non potranno presentare domanda. Il permesso 

I trasferimenti intra-societari permettono la mobilità all’interno dell’UE per un massimo di 90 giorni entro qualsiasi periodo di 180 giorni. Per ottenere una maggiore libertà di movimento occorre chiedere un permesso per mobilità di lungo termine. 

Nel caso in cui sia l’azienda a richiedere tale spostamento al dipendente, ci sono rischi per il lavoratore di non essere reintegrato al rientro nel Paese di origine? In  base alla direttiva del Parlamento Europeo del 15 maggio 2014 sui trasferimenti intra-societari, tali sono da considerarsi “distacchi temporanei” per tanto “il richiedente dovrebbe dimostrare, nell’ambito del contratto di lavoro o della lettera di incarico, che alla fine dell’incarico il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un’entità appartenente allo stesso gruppo e stabilita in un paese terzo. Il richiedente dovrebbe inoltre fornire la prova che il dirigente o il personale specializzato di un paese terzo possiede le qualifiche professionali e l’adeguata esperienza professionale richieste dall’entità ospitante in cui deve essere trasferito”.

Redazione Economia.hu

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