Salario in euro in Ungheria: come funziona

Il salario può essere fornito in valuta estera solo in casi eccezionali.

Le variazioni del tasso di cambio del fiorino, sempre meno prevedibili, porta i datori di lavoro a porsi la preoccupazione su come mantenere il valore di acquisto dei salari da pagare ai dipendenti. Una soluzione che viene presa in considerazione sarebbe quella di pagare i salari ai dipendenti in valuta estera, tuttavia le norme sul lavoro attualmente in vigore lo consentono solo in casi eccezionali: i salari devono essere determinati e pagati in fiorini. Ma  lo stipendio può essere erogato in un’altra valuta nel caso si tratti di un dipendente in posizione dirigenziale o se il dipendente svolge parte o tutto il suo lavoro all’estero.

(Ai sensi del § 154 del Codice del lavoro, il salario deve essere stabilito e pagato in fiorini, salvo diversa disposizione di legge o per lavoro all’estero, e né il contratto delle parti né il contratto collettivo possono discostarsi da questo (§ 165, comma (1) del Codice del Lavoro)).

“Se c’è un elemento straniero nel rapporto di lavoro, ad esempio il dipendente che lavora in Ungheria non è cittadino ungherese, allora è anche possibile per le parti recedere dal contratto secondo le regole del diritto ungherese e pagare lo stipendio nella valuta della nazionalità del dipendente”

– mette in evidenza il dott. László Szűcs, PwC, Avvocato ed esperto legale presso lo studio legale Réti, Várszeg and Partners.

Salario legato al tasso di cambio: un’opzione praticabile

Se quanto sopra non è possibile, il datore di lavoro può decidere di vincolare la retribuzione mensile dei dipendenti in fiorini a un tasso di cambio determinato in euro o altre valute e correggere le fluttuazioni del tasso di cambio.

Secondo lo specialista, è difficile determinare lo stipendio base in questo modo, poiché poi, a seconda della variazione del tasso di cambio, il contratto di lavoro del dipendente dovrebbe sostanzialmente essere modificato ogni mese.

Rimborso periodico della fluttuazione

Una soluzione più praticabile è che il datore di lavoro rimborsi ai dipendenti la differenza di stipendio determinata in fiorini ma legata al tasso di cambio dell’euro, risultante dalle fluttuazioni del tasso di cambio, su un periodo trimestrale o altro. In questo caso non è necessario che le regole della rettifica siano disciplinate nel contratto di lavoro, è sufficiente che il datore di lavoro emani un regolamento interno in cui sono regolate le modalità e le condizioni della rettifica.

Gli avvocati di PwC sottolineano che nel caso in cui le parti concordino un salario in euro nonostante l’espresso divieto di legge, l’accordo è in contrasto con la legge e sarà parzialmente invalido. Ciò non comporta però l’invalidità dell’intero contratto, per cui il rapporto di lavoro continua, ma la causa dell’invalidità deve essere eliminata. Cioè, invece del salario determinato e pagato in euro, il salario deve essere determinato e pagato in fiorini.

fonti: https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2022/berfizetes_euroban.html

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