Pubblicate le modifiche sull’IVA

Sul sito del Parlamento è stato caricato il disegno di legge contenente le modifiche alla tassazione estiva 2022, le cui modifiche alla legge IVA toccano praticamente due temi:

1. In relazione alla tassazione di gruppo, la legge non ha finora disciplinato il diritto di rappresentanza del rappresentante designato dai soci in caso di cessazione della tassazione di gruppo. 

Tuttavia, una serie di misure – come l’automonitoraggio – possono aver luogo dopo la cessazione del gruppo, la cui gestione richiederebbe un’autorizzazione. La nuova disciplina sopperisce a ciò ed i diritti del rappresentante sono estesi al periodo successivo alla cessazione della tassazione di gruppo. Il chiarimento della normativa contribuirà a garantire che il rappresentante dei contribuenti del gruppo possa continuare ad agire nelle questioni che interessano ancora il gruppo dopo lo scioglimento del gruppo.

2. Lo scorso autunno, la Corte dell’Unione Europea ha emesso una sentenza in una causa ungherese (C-717/19.) tra la filiale ungherese della società farmaceutica tedesca Boehringer e le autorità fiscali ungheresi, in cui la Corte ha affermato: principalmente a difesa del principio di neutralità fiscale, che la possibilità di una successiva riduzione della base imponibile non può essere vietata nel caso in cui, sulla base del contratto di volume di sovvenzione stipulato con l’assicurazione sanitaria statale, il produttore farmaceutico rimborsa una parte della sua ricavi delle vendite alla parte che eroga il sussidio dopo la vendita di medicinali sovvenzionati dallo Stato. La Corte ha inoltre rilevato che in tali casi non sempre è possibile presentare fattura attestante la riduzione della base imponibile, pertanto deve essere data alle autorità nazionali la possibilità per i contribuenti di provare in altro modo che l’operazione di riduzione della base imponibile ha preso posto.

Secondo il progetto, la legge sull’IVA sarà modificata in più punti sulla falsariga dei principi enunciati nella sentenza.

  • Da un lato, la base imponibile sulle vendite può essere ridotta anche se il rimborso non è concesso direttamente dal contribuente cui è stata effettuata la vendita del prodotto che dà diritto al rimborso. Poiché il produttore non ha alcun rapporto con il cliente finale/paziente, non può fornire lo sconto/sovvenzione, ma paga il compenso a NEAK in base al contratto sul volume del sussidio.
  • D’altra parte, poiché la particolare situazione dell’industria farmaceutica non consente questo tipo di collegamento, la correzione della base imponibile può essere applicata anche se l’importo esentasse del rimborso non è specificamente compreso nella base imponibile della vendita del prodotto che dà diritto al rimborso, ma ad una vendita successiva. L’unica condizione è che la vendita del prodotto per il quale è stato concesso lo sconto e la vendita del prodotto la cui base imponibile include l’importo dello sconto siano soggette alla stessa aliquota fiscale.

Gli obblighi della documentazione della rettifica

Inoltre, la bozza regola anche gli obblighi di documentazione della rettifica, in base ai quali non è necessario possedere una fattura rettificativa, ma altri documenti attestanti il ​​supporto. (Un documento di terza parte attestante il completamento della transazione, un documento attestante il rimborso e un documento attestante che il rimborso è stato ricevuto dalla persona per la quale è stata completata la transazione che dà diritto al rimborso.)

La modalità di riduzione della base imponibile

Il progetto disciplina anche la modalità di riduzione della base imponibile, secondo la quale il contribuente non deve effettuare un autocontrollo, può contabilizzare l’importo interessato al più presto nel periodo di accertamento che prevede la data del rimborso .

Quanto all’ambito della modifica, in linea di massima, le nuove regole si applicheranno ai rimborsi effettuati dopo la modifica, e nel caso di rimborsi effettuati dopo il 31 dicembre 2021, se il contribuente non ha fatto valere alcuna pretesa speciale per la propria correzione.
Sebbene il nuovo regolamento risponda chiaramente alla pratica speciale dei contratti di volume di sovvenzione nell’industria farmaceutica, nonché al giudizio espresso in conseguenza di ciò, si pone la questione se la possibilità di ridurre la base imponibile possa essere applicata in altri industrie lungo strutture simili, dal momento che la legge non pone limiti al riguardo.

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