Coronavirus e adempimenti contrattuali nella legge ungherese

Lo studio legale Lajos Law Firm spiega come viene trattato nel diritto ungherese il tema degli inadempimenti contrattuali.

Ovvero che cosa succede quando per cause di forza maggiore, come sta accadendo a causa del Coronavirus, non si riesce a mantenere fede a quanto stipulato tra le parti nel contratto.

6: 126 § [Comunicazione degli impedimenti]

(1) Laddove è probabile che si verifichino impedimenti nell’esecuzione di qualsiasi obbligo contrattuale, le parti si notificano reciprocamente, a meno che l’altra parte non avrebbe giá dovuto esserne a conoscenza dell’impedimento anche senza notifica.

(2) In caso di mancata comunicazione di un impedimento, la parte negligente sarà ritenuta responsabile per danni in conformità con le disposizioni sulla responsabilità per inadempimento di un obbligo.

6: 142 § [Responsabilità per eventuali perdite causate da inadempienza]

La persona che provoca un danno all’altra parte violando il contratto è responsabile di tale danno. La suddetta parte sarà sollevata dalla responsabilità se in grado di provare che il danno si è verificato in conseguenza di circostanze impreviste al di fuori del suo controllo e che non vi era stata alcuna ragione ragionevole per intraprendere azioni per prevenire o mitigare il danno.

6: 179 § [Impossibilità di esecuzione]

(1) Se l’adempimento del contratto è diventato impossibile, il contratto deve essere risolto, terminato.

(2) La parte che viene a conoscenza dell’impossibilità della prestazione ne informa immediatamente l’altra parte. La parte che non ha notificato è responsabile per i danni che ne derivano.

6: 180 § [Responsabilità per impossibilità]

(1) Se la prestazione è diventata impossibile per un motivo che non può essere attribuito a nessuna delle parti, il valore monetario dei servizi forniti prima della data di risoluzione del contratto deve essere compensato. Se l’altra parte ha anticipato il corrispettivo monetario fornito per i servizi non eseguiti, il denaro dovrà essere rimborsato.

(2) Se la prestazione è diventata impossibile per un motivo imputabile a una delle parti, l’altra parte sarà sollevata dall’obbligo di esecuzione contrattuale e può richiedere danni per le perdite causate dalla non esecuzione di quanto concordato.

(3) Se l’esecuzione è diventata impossibile per un motivo imputabile a entrambe le parti, il contratto deve essere risolto e le parti possono richiedere danni reciproci in proporzione alla loro responsabilità.

Per dubbi, imprecisioni o ulteriori provvedimenti potete contattare direttamente lo studio legale a: l.lajos@llf.hu

Appuntamento Lajos Law Firm
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