Hervis (gruppo Spar) azione giudiziaria in Ungheria su imposta straordinaria sul retail

6 Febbraio 2014 – Un caso giudiziario interessante vede coinvolto uno dei maggiori rivenditori

di articoli sportivi presenti sul mercato ungherese, Herviz, che ha avviato un’azione giudiziaria in Ungheria sollevando sull’imposta straordinaria per il retail una questione che può interessare alle società che fanno parte di un gruppo di imprese e che operano nella vendita al dettaglio. La decisione della Corte europea sul caso Hervis (C-385/12) è arrivata ieri. Vediamo passo per passo gli sviluppi della vicenda. La catena di negozi di articoli sportivi Herviz, appartenente al gruppo di GDO austriaco SPAR, ha avviato un procedimento di azione giudiziaria in Ungheria in merito al rifiuto della sua domanda di sgravio di imposta. La normativa ungherese sul fatturato delle attività di retail prevede che i contribuenti appartenenti a un gruppo di società che costituiscono delle collegate sommino i fatturati realizzati per poi applicare un’aliquota progressiva: l’importo dell’imposta così calcolato dovrà essere ripartito in base alla provata dei rispettivi fatturati effettivi. Hervis, avendo la casa madre in un altro Paese membro, è soggetta al pagamento di una parte dell’imposta straordinaria dovuta dall’insieme delle aziende che compongono il gruppo. Ne risulta che Hervis deve contribuire un’aliquota media ben al di sopra di quella che dovrebbe applicare considerando solo il fatturato realizzato dai propri negozi. Di conseguenza la società a presentato domanda di sgravio dell’imposta straordinaria, richiesta che è stata respinta dalla NAV. Herviz ha quindi avviato un’azione giudiziaria nel Paese sostenendo che, pur non essendo discriminatorio (le condizioni sono identiche per tutte le società esercenti) il criterio stabilito dalla normativa magiara si traduce in un concreto svantaggio per le imprese appartenenti ad un gruppo. Il giudice nazionale ha pertanto chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se l’imposta straordinaria sulla GDO (una delle imposte straordinarie contro la crisi introdotte nel 2010 dall’allora neoeletto governo Orbán e rimasta in vigore fino al 1 gennaio 2013) sia compatibile con i principi di libertà di stabilimento e di parità di trattamento. La corte europea ha dapprima fatto notare che la normativa in questione distingue i contribuenti in base all’appartenenza o meno ad un gruppo di società e ha riconosciuto il conseguente svantaggio per le imprese collegate rispetto a quelle autonome. La Corte ha poi osservato che l’aliquota è fortemente progressiva, soprattutto per quanto concerne lo scaglione superiore e che l’imposta viene calcolata per le imprese collegate sulla base del consolidato del gruppo, se, nel caso di persona giuridica non appartenente ad un gruppo la base imponibile si limita al fatturato del contribuente considerato come singolo (è il caso ad esempio di un’impresa autonoma in franchising). La decisione finale sulla valutazione della legge, comunicata il 5 febbraio 2014, è che la norma include provvedimenti maggiormente negativi e responsabilità fiscali aggiuntive per le aziende le cui collegate sono basate in altri Paesi UE, a confronto con le aziende ungheresi “pure”. In altre parole, la Corte ritiene che l’applicazione di un sistema di aliquote fortemente progressive come quello in questione ad una base consolidata di fatturato rischi di operare a detrimento delle imprese collegate, nell’ambito di un gruppo, a società stabilite in un altro stato membro. “Il regolamento – recita il comunicato – è, indirettamente, contro il diritto di libertà di stabilimento, che può essere ristretto solo in casi di particolare eccezionalità”. “Al momento, conclude il comunicato, non possiamo stimare l’effetto di questa decisione, ma ciononostante questa potrebbe costituire la base per future scelte giurisdizionali e un precedente per richieste di rimborso fiscale”.

Fonte: corte europea di giustizia 

Claudia Leporatti 

 

Redazione Economia.hu 

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